Pubblicato il 14/02/2010

Il passaggio al Regime dei minimi comporta la rettifica dell'iva precedentemente detratta, quali sono le modalità?

La rettifica si opera sempre quando mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività, comportino la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, quindi l’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi (art. 19 bis2 del Dpr 633/72).

Vi sono alcuni casi in cui la rettifica non viene operata:
  • per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero 10 anni dalla data di acquisto o di ultimazione se si tratta di fabbricati o loro porzioni;
  • per quei beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a 516,46 euro;
  • per i beni il cui coefficiente di ammortamento è superiore al 25%.
L’imposta che risulterà non detraibile in base al mutato regime fiscale dovrà essere versata in un'unica soluzione o in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva.
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