Pubblicato il 27/02/2010
Come si perviene alla conciliazione giudiziale per chiudere la lite con il fisco?
La conciliazione giudiziale può essere realizzata in udienza o fuori udienza.
La conciliazione in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice:
• il contribuente, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata all’Ufficio entro i dieci giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;
• l’Ufficio, dopo la data di fissazione dell’udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
• il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti ad esperire l’accordo conciliativo.
Se l’accordo viene raggiunto e/o confermato, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.
La conciliazione fuori udienza viene avviata formalmente una volta che sia intervenuto l’accordo tra l’ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.
In questa ipotesi lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l’indicazione dei contenuti dell’accordo.
Se l’accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l’estinzione del giudizio.
La conciliazione in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice:
• il contribuente, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata all’Ufficio entro i dieci giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;
• l’Ufficio, dopo la data di fissazione dell’udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
• il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti ad esperire l’accordo conciliativo.
Se l’accordo viene raggiunto e/o confermato, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.
La conciliazione fuori udienza viene avviata formalmente una volta che sia intervenuto l’accordo tra l’ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.
In questa ipotesi lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l’indicazione dei contenuti dell’accordo.
Se l’accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l’estinzione del giudizio.
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