Pubblicato il 16/02/2010
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Un agricoltore puo’ passare dal regime speciale al regime ordinario o viceversa?

 
È possibile passare dal regime speciale a quello ordinario in qualunque momento; tale passaggio comporta la necessità di effettuare la rettifica della detrazione limitatamente ai beni presenti in azienda e non ancora ceduti.
Tali beni devono risultare da apposito inventario, da redigersi senza particolari formalità.
Il credito Iva che ne deriva può essere utilizzato a partire dalla prima liquidazione periodica dell’anno.
L’opzione deve essere esercitata nella prima dichiarazione Iva che il contribuente deve presentare successivamente alla scelta operata e, in caso di esonero, entro il termine previsto per la presentazione.
Va comunque precisato che, anche in assenza di tale comunicazione (che, però, è soggetta ad una sanzione da euro 258 a euro 2.065), l’opzione si desume dal comportamento concludente del contribuente e dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
L’opzione è valida fino a revoca e comunque, per almeno 3 anni.
 
Nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello speciale, sui beni giacenti deve essere determinata l’Iva detratta nel regime ordinario.
A tal fine, il calcolo dell’Iva si effettua applicando le percentuali di compensazioni vigenti al momento della rettifica.
La differenza che ne deriva deve essere conteggiata a debito nella prima liquidazione periodica utile.
 
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tag Tag: Agricoltura, Regimi speciali

Commenti

Nel passaggio da regime Ordinario a quello speciale, in quale quadro dell'unico 2011 si indica la differenza che ne deriva a debito dalla prima liquidazione periodica utile?

- Commento di Nicola (17:17 del 03/06/2011)
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