Pubblicato il 16/02/2010
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Quando gli agricoltori sono esonerati da irap?

 
Sono esclusi dall’Irap i produttori agricoli che rientrano nel regime di esonero ai fini Iva, cioè coloro che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a euro 7.000,00 costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Tali produttori agricoli, tuttavia, assumono la veste di soggetti passivi Irap se nel corso dell’anno hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle sopra delineate, a meno che ciò sia dovuto ad operazioni di cessione di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d’affari.
Nel caso in cui l’attività sia esercitata in più regioni da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che svolgono attività agricola nei limiti di cui all’art. 32 del nuovo Tuir, la ripartizione della base imponibile deve essere effettuata in funzione dell’estensione dei terreni ubicati nel territorio di ciascuna regione.
 
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tag Tag: Agricoltura, Determinazione imposta IRAP
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