Il regime speciale IVA per l'agricoltura
Rag. Luigia Lumia - Bologna
Il regime speciale Iva è per gli agricoltori il regime normale che si applica a tutti indistintamente senza eccezioni, fatta salva la facoltà di esercitare l'opzione per il regime Iva normale. Altra eccezione è il regime di esonero previsto per chi ha un volume di affari inferiori a 7.000 euro.

Il regime speciale Iva per gli imprenditori agricoli è contenuto nel'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, e consiste in un regime speciale di detrazione dell’Iva.
L'Iva in detrazione non avviene in maniera analitica sulla base dell'Iva pagata ai fornitori ma viene determinata in via forfettaria mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione sull’ammontare delle cessioni di prodotti agricoli.
A chi si applica il regime speciale agricolo
Il regime speciale è il regime naturale di applicazione dell'Iva per le cessioni dei prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, resta comunque salva la possibilità di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari.
Il regime in esame è applicabile se congiuntamente vi sono i seguenti elementi:
- Presupposto oggettivo: il regime è applicabile esclusivamente alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella A, parte I allegata al Dpr 633/72; vi rientra anche la commercializzazione di prodotti agricoli acquistati, da parte di imprese agricole, presso terzi, purché non sia prevalente rispetto alla commercializzazione di prodotti propri;
Il regime speciale si applica anche:
• alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei propri prodotti;
• alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti acquisiti da terzi, a condizione che sia rispettato il principio della prevalenza, e cioè che l’ammontare di questi ultimi prodotti non sia superiore a quelli provenienti dal proprio fondo.
- Presupposto soggettivo: sono ammessi a tale regime i produttori agricoli in senso stretto, cioè i soggetti che esercitano individualmente o in forma associata le attività agricole previste dall'art. 2135 c.c. e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane a prescindere dal volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente;
- gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
- le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.
Il regime speciale si applica, per i soggetti sopra elencati, solo relativamente alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici elencati nella Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972 a condizione che il loro acquisto sia stato assoggettato ad Iva.
In cosa consiste il regime speciale Iva per gli agricoltori
Il regime prevede che l'Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni venga detratta non in modo analitico (cioè con riferimento all'imposta effettivamente addebitata dai fornitori o corrisposta in dogana) ma in modo forfetario, nella misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli effettuate, di apposti percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto ministeriale.
La detrazione forfetizzata non spetta:
- per le cessioni di prodotti il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad Iva se il conferente, il donante o il cedente applica il regime normale e ha quindi già detratto l'Iva sull'acquisto originario
- se la cessione ha ad oggetto prodotti non ricompresi nella Tabella A, parte I
- per le prestazioni di servizi
Come si calcola l'Iva da versare nel regime speciale agricolo
Aliquota Iva da applicare sull'imponibile - 10% - Iva dovuta euro 1.000,00
Iva a detraibile applicando la percentuale di compensazione del 4% - euro 400,00
Iva da versare a debito euro 600,00
L'art. 34 del DPR 633/72
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4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
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