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NON È TRANSFER PRICING IL MUTUO INFRUTTIFERO ALLA CONTROLLATA

Non è transfer pricing il mutuo infruttifero alla controllata

Con la sentenza 15005/15 la Cassazione torna sul transfer pricing con conclusioni pro-contribuente.Un completo excursus della normativa e giurisprudenza

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Non è riconducibile a un’ipotesi di transfer pricing, con conseguente rideterminazione degli interessi attivi, presuntivamente maturati e non contabilizzati, il finanziamento concesso, a titolo di mutuo infruttifero, dalla società italiana alla sua controllata francese. È quanto emerge dalla sentenza n. 15005/15 della Sezione Tributaria della Cassazione di pochi giorni fa.

IL CASO
La controversia origina dall’impugnazione di due avvisi di accertamento per IRPEG e IVA, annualità 2002 e 2003, aventi ad oggetto il recupero a tassazione di componenti positivi di reddito, nello specifico interessi attivi.
L’Ufficio, difatti, contestava l’omessa contabilizzazione di ricavi ritenendo che il finanziamento concesso dalla società accertata alla controllata francese, a titolo di mutuo infruttifero, configurasse un’ipotesi di transfer pricing; di contro la Regionale – come anche il giudice di prime cure – ha ritenuto infondata la tesi erariale, “stante la piena legittimità del mutuo infruttifero di interessi, stipulato in concreto dalla contribuente”.

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Scarica qui il Commento completo della dott.ssa C. Miglino,  con il testo integrale della sentenza:  "Nessuna elusione se la controllante italiana eroga finanziamenti infruttiferi" (PDF 16 pagine)
IL CASO
 IL COMMENTO
  •  I controlli dell'amministrazione finanziaria sul transfer pricing
  • I profili internazionali dell'attività di controllo fiscale
  • Riconducibilità del transfer pricing nell’ambito dei fenomeni elusivi
  • La corretta individuazione del metodo applicabile per la determinazione del valore normale
  • Rilevanza della disciplina del transfer pricing ai fini dell’IRAP
  • La sentenza annotata
 IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
 

1) 1. I CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN MATERIA DI TRANSFER PRICING

L’Amministrazione finanziaria italiana può avvalersi di diverse tipologie di attività ispettive, finalizzate al controllo e all’individuazione di eventuali fattispecie evasive o elusive poste in essere dai soggetti passivi d’imposta. Le tipologie di controllo, sia preventivo che repressivo, attivabili dall’Amministrazione finanziaria possono consistere in:
• attività di intelligence ;
• cooperazione internazionale ;
• verifica fiscale ;
• controlli sostanziali;
• accessi brevi.
La verifica costituisce il modello procedurale più qualificato ed efficace a garantire il controllo del rispetto, da parte del contribuente, delle norme tributarie. Difatti, essa si sostanzia in un’indagine di polizia amministrativa volta prioritariamente alla tutela degli interessi erariali dello Stato ed è finalizzata al raggiungimento di due fondamentali obiettivi: da un lato la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle violazioni alle norme tributarie, dall’altro la qualificazione e quantificazione della capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica. In sostanza l’attività di verifica, quale procedimento di natura amministrativa, si articola in due fasi:
1) attività info-investigativa (di intelligence) preliminare;
2) attività ispettiva sostanziale consistente nell’acquisizione di dati e notizie utili alla determinazione dell’effettiva capacità contributiva del soggetto verificato e alla quantificazione dell’imposta dovuta dal medesimo.
2. I PROFILI INTERNAZIONALI DELL’ ATTIVITA’ DI CONTROLLO FISCALE
Negli ultimi anni, l’Amministrazione finanziaria ha sempre più spesso orientato la propria attività ispettiva nei riguardi delle operazioni poste in essere dalle imprese in ambito internazionale, con particolare riferimento a quelle di dimensioni significative.
 La casistica può essere ricondotta ad una serie limitata di fattispecie giuridicamente rilevanti, che sono tipicamente disciplinate dal TUIR, ossia:
• il transfer pricing ( art.110, co7, del TUIR);
• le operazioni con paradisi fiscali (art.110, co.10 ss., del TUIR);
• le cd. CFC (artt.167 e 168 del TUIR); l
• a residenza fiscale e l’esterovestizione (artt.2 e 73, co3 e 5-bis , del TUIR);
• la stabile organizzazione (art.162 del TUIR).
Rimane ferma la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di far ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, ad ulteriori istituti, quali l’elusione fiscale, di cui all’art.37 –bid del DPR 600/73 e l’accertamento analitico-induttivo ex art.39, co1, lett.d) del citato decreto, la cui applicabilità nei confronti dei soggetti Ires è prevista dal successivo art.40.
Per quanto qui d’interesse, la normativa sul transfer pricing ha la finalità di consentire all’Amministrazione finanziaria il sindacato sui corrispettivi applicati alle operazioni commerciali e/o finanziarie intercorse fra società collegate e/o controllate residenti in nazioni diverse, al fine di evitare che vi siano aggiustamenti “artificiali” di tali corrispettivi, determinati dallo scopo di ottimizzare il carico fiscale di gruppo, ad esempio canalizzando il reddito verso le società dislocate in aree o giurisdizioni caratterizzate da una fiscalità più vantaggiosa, o comunque finalizzati a spostare all’estero materia imponibile sottraendola alla tassazione interna.
In linea generale, l’attività di verifica fiscale in materia di trasfer pricing segue formalmente l’iter previsto per le verifiche ordinarie dell’Amministrazione finanziaria; tuttavia la procedura ispettiva può risultare particolarmente complessa in quanto deve tener conto della peculiarietà dei rapporti internazionali, della specificità della materia e della necessità di interagire con diverse giurisdizioni, tenendo conto delle legislazioni fiscali ivi vigenti. Laddove i funzionari del Fisco abbiano rilevato i presupposti per l’applicabilità della disciplina del trasfer pricing alle transazioni internazionali infragruppo sottoposte al controllo, essi saranno tenuti, in forza dell’art.110, comma7, del Tuir, ad adottare il cd .valore normale per la determinazione dei prezzi e/o servizi scambiati, nel caso in cui ne derivi un aumento del reddito imponibile. Per l’Amministrazione Finanziaria il citato articolo assume il valore di presunzione assoluta, in forza della quale non è ammessa prova contraria da parte del contribuente, fatta salva la possibilità di contestare la correttezza del metodo adottato per la determinazione del valore normale.
Con riferimento alla prassi operativa, si segnalano: la Circ. 22 settembre 1980, n.32; Circolare 12 dicembre 1981, n.42; Circ.26 febbraio 199, n.53/E (concernente il trasfer pricing interno). Sul piano internazionale, invece, assumono rilevanza le indicazioni contenute nelle Guidelines dell’OCSE che, a differenza delle circolari nazionali, sono state oggetto di innumerevoli aggiornamenti. (...)
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