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IMU E TASI: REGOLE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Imu e Tasi: regole di ravvedimento operoso

Tutte le date e le sanzioni per il ravvedimento operoso del saldo Imu e Tasi 2017

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Il versamento del saldo 2017 Imu e Tasi deve essere effettuato entro lunedì 18 dicembre 2017 (in quanto il termine del 16 dicembre stabilito dalla legge scade di sabato) sulla base delle delibere approvate dal comune per lo stesso anno 2017 a condizione che:

1) la delibera sia stata adottata entro il 31 marzo 2017;
2) la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2017;
3) l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell’anno 2015.

Entro il 2 Gennaio 2018 è possibile regolarizzare eventuali mancati o insufficienti pagamenti usufruendo del c.d. "ravvedimento sprint".

Dopo il 2 gennaio le sanzioni aumentano progressivamente, fino ad arrivare alla scadenza ultima con la sanzione del 3,75%.

Si ricorda che per l'Imu e la Tasi non valgono le modifiche apportate dalla L. 190/2014, e il ravvedimento è inibito pertanto in caso di notifica - per esempio - di  un questionario, di un accertamento o di una cartella di pagamento.

1) Ravvedimento operoso Imu e Tasi, tutte le possibilità

Anche per l'Imu e per la Tasi, come per gli altri tributi, in caso di omesso (anche parziale) versamento si applica la sanzione del 30%, prevista dall’art. 13 co. 2 del DLgs. 471/97.

Tuttavia, grazie alle modifiche apportate dal D.lgs. 158/2015, la sanzione diventa del 15% (anziché del 30%) se il ritardo è contenuto nei 90 giorni.

Il contribuente che intende porre rimedio alla dimenticanza o all'errore, ha varie possibilità di regolarizzarsi:
  • entro 14 giorni dalla violazione (tra il 2° giorno e il 14° giorno dalla scadenza) è possibile ravvedersi con un maxi sconto sulla sanzione, il comma 1 dell'art. 13 del Dlgs 471/97, prevede la riduzione della sanzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo, per i versamenti eseguiti con un ritardo massimo di 14 giorni (il quindicesimo giorno la riduzione si azzera).
  • se i 14 giorni sono passati, è possibile usufruire del c.d. "ravvedimento breve", entro 30 giorni dalla commissione della violazione (tra il 15° giorno e il 30° giorno dalla scadenza), in tal caso la lett. a) del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. 472/97 prevede la riduzione della sanzione a 1/10.
  • decorsi inutilmente i 30 giorni, è possibile ravvedersi con la riduzione della sanzione a 1/9, se la sanatoria avviene entro 90 giorni dall'omissione (tra il 31° giorno e il 90° giorno dalla scadenza);
  • se il ritardo è superiore a 90 giorni è possibile sanare la propria posizione tramite il c.d. "ravvedimento lungo", entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
La finanziaria 2015 ha inserito ulteriori ipotesi di ravvedimento:
  • quello ultrannuale, lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. 472/97;
  • quello lunghissimo, lett. b-ter) dell’art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97;
circoscritte però ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, pertanto non applicabili ai fini Imu e Tasi.
 Si riepilogano nella tabella sottostante tutte le fattispecie di ravvedimento applicabili all'Imu e alla Tasi:

Tipo di ravvedimento

Termine di ravvedimento

Sanzione ridotta

Sanzione da applicare (%)

Brevissimo

Entro 14 giorni

1/15

1)

0,1%

8)

0,8%

2)

0,2%

9)

0,9%

3)

0,3%

10)

1,0%

4)

0,4%

11)

1,1%

5)

0,5%

12)

1,2%

6)

0,6%

13)

1,3%

7)

0,7%

14)

1,4%

Breve

Lett. a)

Entro 30 giorni

1/10

1,5%

"Intermedio"

Lett. a-bis)

Entro 90 giorni

1/9

1,67%

Lungo

Lett. b)

Entro la dichiarazione dell'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione

1/8

3,75%

Si ricorda, inoltre, che oltre alla sanzione devono essere versati gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento, fino al giorno in cui tale adempimento è effettuato.
Considerato che, con DM 7.12.2016, il Mef ha dimezzato la misura degli interessi legali a partire dal 1° gennaio 2017, gli interessi saranno calcolati al tasso legale dello 0,1% per il periodo che va dal 01.01.2017 alla data di regolarizzazione della violazione.

2) Ravvedimento operoso Imu e Tasi: le date da ricordare

L’IMU e la TASI devono essere versate in due rate:
  • una il 16 giugno
  • e l'altra il 16 dicembre di ciascun anno, salva la possibilità di versare in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Qualora il contribuente opti per il versamento in un’unica soluzione, bisogna prestare attenzione alla possibilità che vi sia una modifica della delibera comunale e al caso che il versamento di giugno si sia rivelato insufficiente.
Per quanto riguarda il saldo Imu e Tasi, da versare entro lunedì 18 dicembre 2017 (in quanto il termine del 16 dicembre stabilito dalla legge scade di sabato), si riepilogano di seguito tutte le scadenze per un eventuale ravvedimento:

Dal 19.12.2017 al 02.01.2018

Ravvedimento sprint

Sanzione 0,1-1,4%

Dal 03.01.2018 al 17.01.2018

Ravvedimento breve

Sanzione 1,5%

Dal 18.01.2018 al 19.03.2018

Ravvedimento intermedio

Sanzione 1,67%

Dal 20.03.2017 al 02.07.2018
(entro il termine per la presentazione della dichiarazione riferita all’anno d’imposta in cui si è verificata l’omissione, ovvero fino al 30/6/2018 che cade di sabato quindi fino al 02.07.2018)

Ravvedimento lungo

Sanzione 3,75%

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