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DICHIARAZIONE IMU 2015: VALE ANCHE PER LA TASI

Dichiarazione IMU 2015: vale anche per la TASI

Il 30 giugno 2015 scade il termine per presentare ai comuni la dichiarazione Imu. L'appuntamento però non interessa tutti.

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Si ricorda che la dichiarazione IMU ha valore anche ai finit TASI: lo ha chiarito il Dipartimento delle Finanze nella Circolare n. 2/DF del 3 giugno 2015.
In assenza di un modello TASI ministeriale è obbligatoria la sola compilazione del modello IMU che avrà, quindi, valore per entrambe le imposte.
Il Mef chiarisce anche che il modello dichiarativo deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, e non è consentito ai Comuni di predisporre propri modelli di dichiarazione. I comuni che, in assenza del modello ministeriale, hanno provveduto ad approvare propri modelli di dichiarazione TASI, non potranno utilizzarli.

1) Dichiarazione IMU, i casi in cui è obbligatoria

La dichiarazione è obbligatoria in tutti i casi in cui si ha diritto alle riduzioni d’imposta:
  • fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati per i quali è prevista la riduzione al 50% della base imponibile IMU.
  • Fabbricati di interesse storico o artistico, per i quali è prevista la riduzione al 50% della base imponibile IMU.
  • Immobili concessi in comodato a genitori o figli, solo nel caso in cui il comune interessato abbia deliberato l’assimilazione a prima casa.
  • Componenti del nucleo familiare che hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo Comune. Ad esempio, con riferimento all’immobile in comproprietà di 2 coniugi non legalmente separati, destinato ad abitazione principale di uno solo dei 2 poiché l’altro risiede e dimora in un diverso immobile sito nel medesimo territorio comunale, la dichiarazione IMU va presentata dal coniuge che usufruisce, per lo stesso, dell’agevolazione per l’abitazione principale.
  • Separazione, annullamento o cessazione del matrimonio. L’ex coniuge assegnatario della casa coniugale è tenuto a presentare la dichiarazione IMU solo se il Comune in cui si trova l’ex casa coniugale non è:
    • il Comune di celebrazione del matrimonio;
    • il Comune di nascita dell’ex coniuge assegnatario.
  • Immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia in via provvisoria.
  • Immobile in leasing. Il soggetto tenuto a presentare la dichiarazione è il locatario in quanto soggetto passivo “a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto” anche se gli immobili sono da costruire o in corso di costruzione;
  • Terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP (imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola), per i quali sono previste particolari agevolazioni. La dichiarazione Imu va presentata sia nel caso di acquisto, sia nel caso di perdita del diritto all’agevolazione. Con la risoluzione 2/DF del 18.01.2013 il Mef ha chiarito che tali soggetti non sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU qualora abbiano già comunicato la propria condizione soggettiva ai fini ICI e la stessa permanga anche ai fini IMU.
  • Terreno agricolo divenuto area fabbricabile.
  • Area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato.
L’IMU riguarda tutti i proprietari di immobili, compresi i soggetti Ires. Anche in questo caso, laddove sono concesse esenzioni o riduzioni di aliquota, la dichiarazione Imu è obbligatoria. E' il caso degli immobili “beni merce”, per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota (per tali beni ciascun comune può decidere di ridurre l’aliquota fino allo 0,38% fintanto che permanga tale destinazione, non siano locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori).
Altri casi in cui è obbligatoria la dichiarazione IMU sono:
  • l'immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da soggetti interessati da fusioni, incorporazioni o scissioni.
  • Fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in Catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati sostenuti costi aggiuntivi a quelli di acquisizione. Per costi aggiuntivi si intendono gli ulteriori costi sostenuti successivamente all’acquisto dell’immobile e che possono determinare una variazione in aumento o in diminuzione del valore venale dello stesso.

2) Dichiarazione IMU, come si presenta

La dichiarazione Imu va presentata al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni; in ciascuna di esse verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata.
La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, che ne rilascia apposita ricevuta, oppure può essere spedita in busta chiusa a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU” e indicando anche l’anno di riferimento. In questi casi la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. Oppure può essere inviata anche telematicamente con posta certificata.
La dichiarazione può essere presentata anche dall’estero, a mezzo raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

3) La dichiarazione IMU vale anche per la TASI

Con la Circolare 2/DF del 3.6.2015 il Ministero, in vista della scadenza della dichiarazione TASI, prevista per il 30 giugno, precisa che ai fini TASI si dovrà utilizzare lo stesso modello previsto per la comunicazione delle variazioni ai fini IMU. Secondo il ministero, infatti, non sussiste la necessità di approvare un nuovo modello dichiarativo, in quanto le informazioni necessarie al comune per il controllo e l’accertamento dell’obbligazione tributaria, sia per l’IMU sia per la TASI, sono pressoché identiche.
Tale soluzione è in linea con quanto dichiarato nella precedente risoluzione 3/DF del 25.03.2015, in cui era stato precisato che il modello di dichiarazione deve essere approvato dal Ministero e che i Comuni sono tenuti esclusivamente a mettere a disposizione il modello da utilizzare, e non hanno la facoltà di predisporre lo stesso.
Pertanto, i comuni che hanno provveduto ad approvare propri modelli di dichiarazione TASI, non potranno utilizzarli. Tale situazione metterebbe in difficoltà i contribuenti, che sarebbero costretti ad informarsi presso ciascun Comune sull’eventuale adozione di uno specifico modello, con proprie procedure di compilazione. Ciò sarebbe anche “in contrasto con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, già realizzati con l’IMU”.

Allegato

Circolare MEF del 03/06/2015 n. 2/DF
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Commenti

giovanna - 22/01/2016

buongiorno, avevo chiesto declassamento del mio deposito perchè privo di qualsiasi finitura e lo scorso anno ho pagato l'imu relativa ad esso in quanto possedendo due depositi uno solamente può essere definito pertinenza della prima casa, giusto? quest'anno ho pagato la medesima imu però non mi ero resa conto che dal catasto mi avevano assegnato una rendita differente. come mi devo comportare? devo applicare il ravvedimento per la differenza non versata? con quale criterio si stabilisce quale dei due depositi è pertinenza e quale deve essere soggetto alla tassazione completa?

Max - 13/01/2016

Buongiorno. Dispongo di due box e vorrei invertire quello utilizzato come pertinenza dell'abitazione principale. Mi è stato detto che dovrò presentare la dicharazione IMU 2016 entro giugno di quest'anno. Vorrei sapere se è corretto e soprattutto come si compila in questi casi, perché nel modello non riesco a trovare dei campi specifici al riguardo.

giovanna d'aniello - 23/12/2015

la dichiarazione ICI presentata per l'agevolazione di comodato d'uso gratuito, vale anche per l'IMU se c'è stat interruzione di norma e soprattutto se il regolamento comunale non aveva previsto l'assimilazione ad abitazione principale per due anni, per poi introdurre il comodato nel regolamento del 2014?

Maurizio - 04/11/2015

Buona sera, il 30 settembre scorso ho acquistato un immobile, non abitazione principale. Trovo informazioni discordanti sui termini di presentazione della relativa dichiarazione IMU (e TASI implicita da quanto leggo sul vs. sito). Alcuni indicano 90 gg. dalla data del rogito altri indicano il 30 Giugno dell'anno successivo. Quale è il termine vigente ad oggi ?

MARIA TERESA CIUCANI - 18/06/2015

A POCHI GIORNI DALLA SCADENZA NON SIAMO ANCORA IN GRADO DI CAPIRE SE E COME FARE LA DICHIARAZIONE TASI DA PARTE DEI PROPRIETARI E DEGLI INQUILINI QUESTA E' UNA VERA FOLLIA OPPURE NESSUNO SI PRONUNCIA PERCHE E' UN ADEMPIMENTO IMPOSSIBILE???

Elisabetta - 19/06/2015

Buongiorno Maria Teresa, nella circolare 2/DF del 3.6.2015 il ministero ha chiarito che, nel caso di immobile concesso in locazione, l'obbligo di dichiarazione TASI ricade sia sul titolare sia sull'occupante, tuttavia i casi in cui tale obbligo concretamente sussiste sono assai ridotti. Il ministero infatti chiarisce che la dichiarazione non è dovuta: - per i contratti registrati a partire dal 1° luglio 2010 (in quanto da tale data era necessario indicare nel mod. 69 i dati catastali dell'immobile oggetto di locazione); - in tutti i casi in cui i dati catastali sono stati già comunicati al momento della cessione, risoluzione o proroga del contratto. In tutti questi casi, infatti, l'ente locale può verificare il conduttore di ogni immobile collegandosi alla banca dati dell'Agenzia delle entrate. Nei casi in cui, invece, permane l'obbligo dichiarativo, il soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come l'inquilino) potrà utilizzare la parte del modello dichiarativo dedicata alle "annotazioni", indicando il titolo in base al quale viene occupato l'immobile (es. locatario). Trova tutto nella circolare 2/DF allegata a questo articolo, pagine 2 e 3. Spero di esserle stata d'aiuto, saluti.

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