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BONUS DIGITALIZZAZIONE SERVIZI RICETTIVI 2015: IL CALENDARIO

Bonus digitalizzazione servizi ricettivi 2015: il calendario

La domanda per il bonus digitalizzazione servizi ricettivi relativo ai costi sostenuti nel 2015 va presentata dal 25 al 26 febbraio

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La presentazione della domanda per accedere al bonus digitalizzazione servizi ricettivi, per il periodo d'imposta 2015 (effetto in UNICO 2016), deve essere presentata in via telematica, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti del Mibact dalle ore 10:00 di giovedì 25 febbraio 2016 alle ore 16:00 di venerdì 26 febbraio 2016, previa registrazione al Portale (per chi non lo avesse ancora fatto) e compilazione dell'istanza fino alle ore 16:00 di mercoledì 24 febbraio 2016.

E' quanto ha annunciato di recente il Ministero sul proprio sito, riducendo di fatto a 1 solo giorno il periodo di tempo per il "click day" (inizialmente, era previsto che la domanda andava inoltrata dalle ore 10:00 del 23 febbraio alle ore 16:00 del 26 febbraio).

Il bonus, introdotto dal Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014), è un credito d'imposta in favore degli esercizi ricettivi che investono nella digitalizzazione della struttura nei periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016 ed è pari al 30% dei costi sostenuti, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo. Esso è riconosciuto fino ad un massimo di 12.500 euro e comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 12.02.2015 erano stati definiti i criteri e le modalità di accesso al bonus.

1) Bonus digitalizzazione servizi ricettivi 2015: le imprese interessate

Le imprese del settore turismo interessate dal credito d'imposta per la digitalizzazione introdotto dal Decreto cultura e turismo sono, come definito dal D.M. 12.02.2015, quelle che svolgono attività rientranti nella Divisione 55 (Alloggio) della classificazione ATECO 2007.
Sono, inoltre, interessati le agenzie di viaggi ed i tour operators specializzati nel turismo "incoming", appartenenti rispettivamente alla divisione 79.11.00 e 79.12.00 della classificazione ATECO 2007 qualora, applicando il nuovo studio di settore WG78U approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2015, risultino appartenere ai Cluster 2 ("agenzie con attività di organizzazione specializzate in turismo incoming") e 7 ("agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming").
A tali imprese è riservato non più del 10% degli stanziamenti annui disponibili.
Nel dettaglio, i soggetti interessati dal bonus in esame sono i seguenti:
IMPRESE CHE POSSONO FRUIRE DEL BONUS DIGITALIZZAZIONE
ESERCIZI RICETTIVI SINGOLI
Struttura alberghiera aperta al pubblico con almeno 7 camere(alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, marina resort, ecc.)
Struttura extra-alberghiera
(affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast; rifugi montani, ecc.)
ESERCIZI RICETTIVI AGGREGATI CON SERVIZI EXTRA-RICETTIVI o ANCILLARI
Consorzi, reti d’impresa, o enti similari, di esercizio ricettivo singolo con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe. In questo caso, il destinatario dell’agevolazione fiscale è l’esercizio ricettivo singolo componente l’aggregazione
AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATORS SPECIALIZZATI
NEL TURISMO "INCOMING"
(cluster 2 e 7 dello studio di settore WG78U)
(max 10% delle risorse stanziate)
Codice ATECO 2007 79.11.00
Attività delle agenzie di viaggio
Codice ATECO 2007 79.12.00
Attività dei tour operator

2) Bonus digitalizzazione servizi ricettivi 2015: le spese agevolabili

Per fruire del credito d'imposta previsto dal Decreto cultura e turismo, gli interventi volti alla digitalizzazione della struttura ricettiva / agenzia di viaggi e tour operators devono riguardare:
INTERVENTI AGEVOLABILI
TIPO DI SPESE connesse agli interventi
Impianti wi-fi
(per mettere a disposizione
dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione
pari ad almeno 1 Megabit/s in download)
acquisto e installazione di modem/router;
 
dotazione di hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale);
 
SITI WEB OTTIMIZZATI PER IL SISTEMA MOBILE
acquisto di software e applicazioni;
programmi per la
vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui
canali digitali
acquisto software;
acquisto hardware (server, hard disk);
SPAZI PROMOZIONALI E PUBBLICITA'
contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line;
SERVIZI DI CONSULENZA
PER LA COMUNICAZIONE ED IL MARKETING DIGITALE
contratto di fornitura di prestazioni e di servizi;
STRUMENTI PER LA PROMOZIONE DIGITALE DI PROPOSTE E OFFERTE PER L'OSPITALITA' DI PERSONE CON DISABILITA'
contratto di fornitura di prestazioni e di servizi;
acquisto di software;
FORMAZIONE DEL TITOLARE E DEL PERSONALE
contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).
Le singole voci di spesa sono agevolabili ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese eleggibili é, in ogni caso, limitato alla somma di € 41.666 per ciascun soggetto ammesso al beneficio, che, di conseguenza, potrà usufruire di un credito d'imposta complessivo massimo pari a € 12.500 (= 30% di € 41.666).
Le spese per interventi di digitalizzazione ammesse all'agevolazione prevista dall'art. 9 del D.L. n. 83/2014 sono quelle sostenute nei periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016.
Per determinare con correttezza il periodo di sostenimento della spesa, occorre fare riferimento all'art. 109 del TUIR (criterio di competenza).
L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3) Bonus digitalizzazione servizi ricettivi 2015: come richiederlo

Le imprese interessate al credito d’imposta previsto dall'art. 9 del D.L. n. 83/2014 devono presentare apposita domanda al Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) per via telematica, secondo le modalità definite dal Ministero stesso e pubblicate su proprio sito.
In particolare, per il periodo d'imposta 2015 (effetto in UNICO 2016), l'istanza deve essere presentata in via telematica, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti https://procedimenti.beniculturali.gov.it, dalle ore 10:00 di giovedì 25 febbraio 2016 alle ore 16:00 di venerdì 26 febbraio 2016, previa registrazione al Portale (per chi non lo avesse ancora fatto) e compilazione dell'istanza fino alle ore 16:00 di mercoledì 24 febbraio 2016.

Come previsto dal Decreto attuativo, il Mibact, effettuate le opportune verifiche, pubblica nel nel proprio sito l'elenco delle domande ammesse, comunicando alle imprese il riconoscimento dell'agevolazione e l'importo del credito effettivamente spettante.

Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Se la documentazione contiene elementi non veritieri o è incompleta, il diritto al credito d’imposta è revocato. Lo stesso accade in caso di accertata insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi. Per l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

4) Bonus digitalizzazione servizi ricettivi 2015: modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il Decreto attuativo del 12.02.2015 ha stabilito che il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è concesso ed è utilizzabile in compensazione in F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Analogamente, si avrà lo scarto dell'operazione di versamento nel caso in cui l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione ecceda l'importo riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Con il Provvedimento del 14 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di fruizione del credito d'imposta in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell'importo complessivamente concesso dal Mibact.

A tal fine, il provvedimento ha stabilito che l’Agenzia delle entrate, alla quale il Mibact trasmette telematicamente i dati identificativi di ciascun beneficiario e l'importo del credito concesso, insieme alla eventuali variazioni o revoche, effettua controlli automatizzati per ciascun modello F24 ricevuto, in modo da verificare che:

  • l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del credito complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati;
  • l'impresa rientri effettivamente nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio.

Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato ed i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati. Allo stesso modo, si avrà lo scarto dell'operazione di versamento nel caso in cui l'impresa non risulti rientrare nell'elenco delle imprese ammesse.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, con Risoluzione n. 85/E del 14 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

6855

“Tax credit digitalizzazione esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator – art. 9 del D.L. n. 83/2014”

Il campo “anno di riferimento” del modello F24 va valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA” (2015, per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2015).

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