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REDDITOMETRO, DONAZIONI E REDDITI PREGRESSI

Redditometro, donazioni e redditi pregressi

Per la difesa dal redditometro non basta dimostrare una donazione. La sentenza della Cassazione n. 916/2016 afferma che la prova documentale deve riguardare anche il collegamento tra reddito e spesa

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IL CASO

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Ctr della Toscana che, in relazione a due avvisi di accertamento emessi con metodo sintetico, aveva confermato la statuizione di primo grado, con conseguente annullamento degli stessi avvisi. In particolare i giudici di appello si erano limitati a dare atto che la contribuente era venuta in possesso dei cespiti incrementativi del proprio patrimonio attraverso un atto di donazione proveniente dalla madre.

Col ricorso l’Agenzia denunciava la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in quanto la contribuente non aveva prodotto alcuna prova documentale idonea circa l’esistenza di tale liberalità e la Ctr aveva omesso ogni indagine al riguardo.

IL COMMENTO

La sentenza in commento ritorna sulla questione relativa alla tipologia di prova che il contribuente deve fornire per superare la presunzione di maggior reddito in caso di incrementi patrimoniali: secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, nel caso di incrementi patrimoniali, la prova necessaria a superare la presunzione di maggior reddito non può limitarsi alla sola dimostrazione di una disponibilità finanziaria pregressa (o del possesso di redditi esenti o soggetti alla ritenuta a titolo di imposta o altre disponibilità), dovendo il contribuente provare altresì il collegamento tra tale disponibilità (o possesso) e la spesa. In questa caso  la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia ribadendo che   il maggior reddito costituito in tutto o in parte da redditi esenti  la cui entità e durata  devono risultare da  idonea documentazione, specie se gli incrementi patrimoniali sono effetti di una donazione. Inoltre la prova delle liberalità che hanno consentito l’incremento patrimoniale deve essere documentale e la motivazione della pronuncia giurisdizionale  di merito  deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono .

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Per approfondire scarica il commento completo  : Redditometro e donazioni - Cass. n. 916/2016
Sull'orientamento giurisprudenziale contrario  vedi anche : "Redditometro: collegamento tra spesa e redditi " Cassazione n. 7339/2015

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1) Orientamenti precedenti sul redditometro

Una lettura completamente diversa dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza e della prassi  era stata data nella sentenza di  Cassazione n. 7339 del 10 aprile 2015. In essa la suprema corte affermava che qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali (tramite il redditoemtro) , la prova documentale contraria ammessa per il contribuente riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati.

IL CASO
La vicenda riguardava l’impugnazione di un avviso di accertamento sintetico fondato sull’acquisto di tre appartamenti (intestati al coniuge fiscalmente a carico del contribuente) e di un’autovettura di grossa cilindrata.
I gradi di merito vedevano prevalere il contribuente: in particolare, secondo la Ctr, la documentazione prodotta dal contribuente relativa al periodo 2003-2008 (ovvero rimborsi di finanziamenti effettuati in precedenza nei confronti di due società nonché l’ammontare dei redditi dichiarati) era sufficiente a dimostrare la sostenibilità degli investimenti effettuati.
Con successivo ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate denunciava la violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 per avere la Ctr ritenuto sufficiente, al fine di vincere la presunzione legale, la prova della percezione di adeguati redditi esenti al fine di giustificare gli incrementi patrimoniali, quando invece sarebbe stato necessario provare anche il nesso causale ovvero l’effettivo impiego di quelle somme per l’effettuazione degli acquisti finiti nel mirino dell’Amministrazione finanziaria. 
1. COLLEGAMENTO TRA LA SPESA EFFETTUATA ED IL REDDITO ESENTE: ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA ED ONERE PROBATORIO
La sentenza in commento si discosta completamente dall’orientamento stabile della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso di incrementi patrimoniali, la prova necessaria a superare la presunzione di maggior reddito non può limitarsi alla sola dimostrazione di una disponibilità finanziaria pregressa (o del possesso di redditi esenti o soggetti alla ritenuta a titolo di imposta o altre disponibilità), dovendo il contribuente provare altresì il collegamento tra tale disponibilità (o possesso) e la spesa per incrementi patrimoniali. (...)
La sentenza n. 7339/2015 infatti ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate annullando definitivamente l’atto impugnato. I giudici riconoscono l’esistenza dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e non già con qualsiasi altro reddito dichiarato” (cfr. da ultimo Cass. n. 3111 del 2014).
Eppure i giudici hanno ritenuto di doversene discostare, consapevoli che richiedere al contribuente la prova non dell’astratta compatibilità tra spese/tenore di vita e reddito fiscalmente non rilevante (ovvero esente o soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta) ma piuttosto del nesso causale tra le due entità, significherebbe addossargli una vera e propria probatio diabolica, tanto più gravosa ove si consideri che “i destinatali dell'accertamento sintetico sono - per definizione - soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sicchè ad essi non si può estendere la logica che presiede agli accertamenti fondati sui riscontri con i conti correnti bancari (tante operazioni, altrettanti riscontri documentali ci devono essere circa la provenienza o la destinazione) e non li si può gravare di fornire la puntuale dimostrazione della correlazione causale tra il loro tenore di vita e la disponibilità di risorse prive di rilevanza fiscale”.
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