IL CASO
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Ctr della Toscana che, in relazione a due avvisi di accertamento emessi con metodo sintetico, aveva confermato la statuizione di primo grado, con conseguente annullamento degli stessi avvisi. In particolare i giudici di appello si erano limitati a dare atto che la contribuente era venuta in possesso dei cespiti incrementativi del proprio patrimonio attraverso un atto di donazione proveniente dalla madre.
Col ricorso l’Agenzia denunciava la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in quanto la contribuente non aveva prodotto alcuna prova documentale idonea circa l’esistenza di tale liberalità e la Ctr aveva omesso ogni indagine al riguardo.
IL COMMENTO
La sentenza in commento ritorna sulla questione relativa alla tipologia di prova che il contribuente deve fornire per superare la presunzione di maggior reddito in caso di incrementi patrimoniali: secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, nel caso di incrementi patrimoniali, la prova necessaria a superare la presunzione di maggior reddito non può limitarsi alla sola dimostrazione di una disponibilità finanziaria pregressa (o del possesso di redditi esenti o soggetti alla ritenuta a titolo di imposta o altre disponibilità), dovendo il contribuente provare altresì il collegamento tra tale disponibilità (o possesso) e la spesa. In questa caso la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia ribadendo che il maggior reddito costituito in tutto o in parte da redditi esenti la cui entità e durata devono risultare da idonea documentazione, specie se gli incrementi patrimoniali sono effetti di una donazione. Inoltre la prova delle liberalità che hanno consentito l’incremento patrimoniale deve essere documentale e la motivazione della pronuncia giurisdizionale di merito deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono .
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1) Orientamenti precedenti sul redditometro
Una lettura completamente diversa dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza e della prassi era stata data nella sentenza di Cassazione n. 7339 del 10 aprile 2015. In essa la suprema corte affermava che qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali (tramite il redditoemtro) , la prova documentale contraria ammessa per il contribuente riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati.
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