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OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA CRISI VERSO IL DEBITORE CLIENTE

Obblighi del gestore della crisi verso il debitore cliente

Analizziamo gli obblighi degli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento e del gestore della crisi verso il debitore cliente (DM 202/14)

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Per quanto riguarda gli obblighi dell'organismo e del gestore della crisi verso il debitore che si rivolge a loro e che da loro viene assistito nell'espletamento di una delle procedure previste dalla Legge 3/2012, l'art. 9 del Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014 prevede che ogni organismo deve istituire un suo elenco dei gestori delle crisi da sovra indebitamento (cioè delle persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione delle crisi da sovra indebitamento, vale a dire dell'accordo di composizione di questa crisi o del piano del consumatore o della liquidazione del patrimonio del debitore) ed un registro informatico degli affari, cioè delle procedure, svolte con le annotazioni del numero d'ordine progressivo, dei dati identificativi del debitore, del gestore della crisi designato, dell'esito del procedimento.

Il referente dell'organismo può istituire altri registri o prevedere ulteriori annotazioni nel o nei registri esistenti. L'organismo deve trattare i dati raccolti nel corso della sua attività secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 196 del 2003 sulla protezione dei dati personali.

1) Obblighi dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 202/2014, l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori delle crisi che operano presso di sé o presso altri organismi iscritti nel registro (obbligo di imparzialità e di assenza di conflitti di interesse).
Il referente, cioè il coordinatore, dell'organismo distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori delle crisi da sovra indebitamento che collaborano con quest'ultimo, tenendo conto della natura e dell'importanza dell'affare, e prima di conferire ciascun incarico sottoscrive una dichiarazione in cui attesta che l'organismo non si trova in conflitto di interessi riguardo alla crisi oggetto della procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale competente contestualmente al deposito della proposta di accordo ci composizione o di piano del consumatore o della domanda di liquidazione (commi 1° e 2°).

Al momento del conferimento dell'incarico al gestore della crisi l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità del suo servizio di svolgimento della procedura, fornendogli tutte le informazioni circa gli oneri, cioè i costi ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa obbligatoria che ha stipulato per risarcire gli eventuali danni.

La misura del compenso dell'organismo è resa nota al debitore per mezzo di un preventivo che indica per le singole attività svolte tutte le voci di costo , comprensive di spese, oneri e contributi. Questo preventivo, ovviamente, è oggetto di contrattazione tra l'organismo e il debitore. Infine, l'organismo è tenuto a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso col debitore per la determinazione del suo compenso (commi 3° e 4°).

Facciamo notare che, salvo il caso in cui il valore dell'attivo e del passivo del debitore non sia definito e certo sin dall'inizio (caso piuttosto raro), la misura del compenso dell'organismo non potrà essere determinata in valore assoluto, ma solo come metodo di calcolo , utilizzando i criteri ed i parametri fissati dagli artt. da 14 a 18 del D.M. 202/2014 (che esamineremo nel prossimo articolo), che possono essere utilizzati per tale calcolo solo al termine della procedura, una volta che è stato possibile calcolare il valore dell'attivo accertato o realizzato mediante la liquidazione dei beni del debitore, quello del passivo accertato e quello delle spese vive sostenute per le attività necessarie allo svolgimento della procedura.

L'organismo è obbligato ad adottare un regolamento di autodisciplina (diverso dal regolamento di procedura ma che, secondo noi, può anche farne parte) che deve individuare, con criteri di proporzionalità (rispetto, riteniamo, alla gravità dei fatti commessi), i casi di decadenza e di sospensione dall'attività dei gestori delle crisi che sono privi dei requisiti di professionalità o di onorabilità previsti dal D.M. 202/2014 oppure che hanno violato gli obblighi previsti dallo stesso Decreto derivanti dagli incarichi assegnati, la procedura per l'irrogazione e l'applicazione delle relative sanzioni ed i criteri per la sostituzione nell'incarico (comma 5°).

Nel caso di violazione degli obblighi dell'organismo previsti dal D.M. 202/2014 il responsabile della tenuta del registro degli organismi di composizione deve disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la cancellazione dell'organismo dal registro.

Allo stesso modo deve procedere quando l'organismo non ha adottato le sanzioni di decadenza o di sospensione dall'attività dei gestori delle crisi di cui al capoverso precedente (comma 6°).

2) Obblighi del gestore della crisi

Per quanto riguarda gli obblighi del gestore della crisi da sovra indebitamento e dei suoi ausiliari , cioè dei soggetti della cui collaborazione il gestore si avvale per lo svolgimento di una delle procedure disciplinate dalla Legge 3/2012 (per esempio, nel ruolo di consulenti tecnici), l'art. 11 del D.M. 202/2014 stabilisce che chiunque presti la propria attività nell'organismo è tenuto all' obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione di essa ed al rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato od autonomo instaurato con l'organismo per cui opera (1° comma).
Al gestore della crisi ed ai suoi ausiliari è inoltre vietato di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari, cioè con le crisi da sovra indebitamento trattate , ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione della loro opera o servizio (obbligo di assenza di conflitti di interesse).
Infine, questi soggetti non possono percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore – cliente dell'organismo (2° comma).

A tal fine, il gestore della crisi da sovra indebitamento è obbligato a sottoscrivere, per ciascuna procedura per la quale è stato designato e prima di dare inizio ad essa, una dichiarazione di indipendenza in cui egli attesta:

  • di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovra indebitamento o di liquidazione del patrimonio del debitore (in primo luogo i creditori ed i potenziali acquirenti dei beni che compongono il patrimonio da liquidare, quindi, in gran parte almeno, da vendere) da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere la sua indipendenza;
  • di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile cioè di non essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
  • di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o, se questi è una società od un ente senza scopo di lucro, degli amministratori di essa/o oppure della società che la controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
  • di non avere, neanche per il tramite di soggetti con cui è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore oppure fatto parte dei suoi organi di amministrazione o di controllo (se il debitore è una società od un ente senza scopo di lucro);
  • di non essere stato sospeso o cancellato dal registro dei revisori contabili o dagli altri albi professionali in cui possono essere iscritti i sindaci delle società per azioni o di aver perso la qualifica di professione universitario in materie economiche o giuridiche (2° comma dell'art. 2399 c.c. che richiama il 2° comma dell'art. 2397 c.c.) (3° comma, lettera a del D.M. 202/2014).

La dichiarazione di indipendenza del gestore della crisi deve essere comunicata al Tribunale competente contestualmente al deposito della proposta di accordo ci composizione o di piano del consumatore o della domanda di liquidazione (4° comma). Il gestore della crisi ha poi l'obbligo di rispondere immediatamente ad ogni richiesta del responsabile della tenuta del registro degli organismi in relazione alle norme contenute nel D.M. 202/2014.

Riteniamo che questo obbligo si estenda anche alle richieste del referente, cioè del coordinatore dell'organismo per cui il gestore opera (3° comma, lettera b ). Infine, il gestore della crisi da sovra indebitamento designato deve eseguire personalmente la sua prestazione (art. 12)

La Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia, con l'ausilio dell'ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica, effettua annualmente, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 202/2014, il monitoraggio statistico dei procedimenti di composizione delle crisi da sovra indebitamento sulla base dei dati trasmessi dagli organismi al responsabile del registro entro il mese di Dicembre di ogni anno che sono i seguenti:

  • il numero e la durata dei procedimenti di composizione delle crisi da sovra indebitamento di cui al Capo II della Legge 3/2012;
  • il numero dei provvedimenti di diniego di omologazione, di risoluzione, revoca e cessazione degli effetti degli accordi di composizione e dei piani del consumatore omologati ed il numero dei casi di conversione di questi due procedimenti in quello di liquidazione del patrimonio del debitore;
  • l'ammontare dei debiti risultanti dagli accordi e dai piani omologati nonché di quelli accertati in sede di liquidazione;
  • la percentuale di soddisfazione dei creditori rispetto all'ammontare del passivo verificato risultante all'esito dei procedimenti previsti dalla Legge 3/2012, con indicazione specifica della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari;
  • il numero dei provvedimenti di accoglimento e di rigetto delle istanze di esdebitazione;
  • l'ammontare delle spese di procedura (commi 1° e 2° dell'art. 13 del D.M. 202/2014).

Il responsabile della tenuta del registro, a domanda e sulla base dei dati di cui sopra, rilascia una certificazione di qualità all'organismo richiedente, nei tempi e nei modi stabiliti da apposite circolari o atti amministrativi equipollenti, che sarà pubblicata sui siti web del Ministero e dell'organismo richiedente.

A tal fine egli può acquisire ulteriori informazioni dagli organismi richiedenti e avvalersi della collaborazione di collaboratori tecnici, professori universitari e magistrati fallimentari, nominati dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia per un periodo non superiore a tre anni, a cui non saranno dovuti compensi o rimborsi spese (comma 3°).

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