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MODELLO IRE: NESSUN OBBLIGO DI INVIO ENTRO IL 31 MARZO

Modello IRE: nessun obbligo di invio entro il 31 marzo

La soppressione dell'obbligo ha un impatto diverso a seconda che i contribuenti abbiano o meno periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

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Per fruire della detrazione d'imposta sulle spese sostenute per interventi di riqualificazione/risparmio energetico nei casi in cui:
- i lavori si protraggano per più periodi d'imposta;
- le spese sono sostenute in più periodi d'imposta;
era richiesta la presentazione all'Agenzia delle Entrate del c.d. "modello IRE". La comunicazione è rimasta in vigore fino all'anno scorso, per gli interventi iniziati nel 2013 (o in anni precedenti) che proseguivano/terminavano nel 2014. Nell'ottica della semplificazione l’art. 12 del D.Lgs. n. 175/2014 ha soppresso l’obbligo di presentare il mod. IRE a decorrere dal 13.12.2014.

1) Modello IRE

Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione/risparmio energetico nei casi in cui:
  • i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta (ossia iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello successivo o in quelli successivi);
  • sono sostenute spese in più periodi d’imposta (ossia si sostengono spese nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano);
era richiesta la presentazione all'Agenzia delle Entrate del c.d. "modello IRE", denominato "Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta", approvato con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 06.05.2009.
La comunicazione è rimasta in vigore fino all'anno scorso, per gli interventi iniziati nel 2013 (o in anni precedenti) che proseguivano/terminavano nel 2014 (vedi a tal proposito lo speciale del 10.03.2014 "Detrazione risparmio energetico, modello IRE entro fine mese").
Il modello doveva essere spedito telematicamente entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta nel quale i lavori non erano ancora terminati ed erano state sostenute spese (31.3 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Per individuare il periodo d'imposta di sostenimento delle spese, si doveva fare riferimento al principio di cassa per i privati e per i lavoratori autonomi, ovvero al principio di competenza per i soggetti esercenti attività d'impresa.
Si ricorda che la mancata o tardiva presentazione del modello, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 21/E del 23.4.2010, e 31/E del 30.12.2014, non precludeva la possibilità di fruire della detrazione (55%-65%) ma comportava l'applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065 di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.
Nell'ottica della semplificazione l’art. 12 del D.Lgs. n. 175/2014 ha soppresso l’obbligo di presentare il mod. IRE a decorrere dal 13.12.2014.

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2) Soppressione dell'obbligo di presentazione del mod. IRE

Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 31/E del 31.12.2014, considerato che il Decreto “Semplificazioni” è entrato in vigore il 13.12.2014, la soppressione dell'obbligo di comunicazione è diverso a seconda che i soggetti abbiano o meno periodo d'imposta coincidente con l'anno solare:
SOGGETTI CON PERIODO D'IMPOSTA:
LA SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO RIGUARDA:
Coincidente con l’anno solare
le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguono nel 2015;
Non coincidente con l’anno solare
le spese sostenute nel periodo d’imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scade dal 13.12.2014 (data di entrata in vigore del decreto semplificazioni).
Oltre alla soppressione dell'obbligo l'Agenzia delle Entrate, nella circolare 31/E/2014, ha chiarito che in applicazione del principio del favor rei non si applicano le sanzioni previste per omessa o tardiva comunicazione, nel caso in cui l'irregolarità sia commessa prima dell'entrata in vigore del decreto semplificazioni (quindi prima del 13.12.2014) e per la quale, alla stessa data, non sia intervenuto un provvedimento di irrogazione definitivo.
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