HOME

/

FISCO

/

RIMBORSO IVA 2022

/

IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA:LE REGOLE DAL 2015

Il rimborso del credito Iva:le regole dal 2015

Il rimborso del credito Iva sia annuale che trimestrale dopo il decreto sulle semplificazioni dovrebbe essere piu' agevole. Vediamo in sintesi la nuova procedura in relazione all'importo chiesto a rimborso.

Ascolta la versione audio dell'articolo
Con decorrenza dal 13 dicembre del 2014, il decreto semplificazioni (D.lgs. 175/2014) con l’Art 13 ha rimodulato la norma sul rimborso del credito IVA annuale e trimestrale riscrivendo l’Art 38-bis in modo tale, da consentire in alcuni casi, di ottenere in maniera più semplice, il rimborso del credito.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Per saperne di più segui il Dossier sul Rimborso IVA con tanti approfondimenti, notizie e aggiornamenti.

1) Attualmente con la nuova procedura si possono presentare 3 diverse fattispecie:

1. Per i rimborsi fino a € 15.000,00 non è più necessaria prestare alcuna garanzia, salvo previo presentare la dichiarazione IVA senza altro tipo di formalità.
2. Per i rimborsi oltre i € 15.000,00 è necessaria presentare la dichiarazione IVA annuale o l’istanza di rimborso infrannuale munite del visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato o nel caso di società di capitali soggette a revisione, dall’organo che esegue il controllo contabile (comma 3 Art 38-bis), allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
I requisiti che devono risultare dalla dichiarazione sostitutiva sono i seguenti:
• Il patrimonio netto non deve essere diminuito di oltre il 40% rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta;
• La consistenza degli immobili non deve essere diminuita di oltre il 40% rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, per tutte le cessioni che non rientrano nella normale gestione dell’attività;
• L’attività non deve essere cessata e né deve essersi ridotta a seguito di cessioni di aziende o rami di aziende;
• Nell’anno precedente a quello di richiesta non deve risultare ceduta la maggioranza del capitale sociale (tale requisito è previsto per le società di capitali quotate);
• Aver corrisposto regolarmente il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
3. Sempre per i rimborsi oltre i € 15.000,00 ma quando il richiedente ricade nelle fattispecie individuate al comma 4 Art 38-bis (contribuenti “rischiosi”), alla richiesta dovrà essere prestata una polizza fideiussoria, rilasciata da una banca o da una impresa assicurativa. Comunque è sempre obbligatorio prestare idonea garanzia per le richieste di rimborso presentate da:
• Soggetti passivi che esercitano una impresa da meno di 2 anni, ad eccezione delle start-up innovative, come definite dall’Art. 25 del DL 179/2012;
• Soggetti passivi che sono stati oggetto, nei 2 anni precedenti alla richiesta di rimborso, ai quali sono stati notificati avvisi di accertamento/rettifica dai cui risulta, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e dell’imposta dovuta o dei crediti dichiarati: superiore al 10% degli importi dichiarati se questi non superano i € 150.000,00; superiore del 5% degli importi dichiarati se maggiori di € 150.000,00 ma inferiori a € 1.500.000,00; superiore all’1% degli importi dichiarati (o comunque a € 150.000,00) se superano il limite di € 1.500.000,00;
• Soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l’istanza di rimborso infrannuale da cui emerge il credito chiesto a rimborso senza il visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa in presenza di organo di controllo) o non presentano l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti;
• Soggetti passivi che hanno cessato l’attività.
In conclusione la fideiussione va prestata per un periodo di 3 anni a decorrere dall’esecuzione del rimborso, oppure per il periodo minore fino alla decadenza dell’accertamento.
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Gennaro - 07/04/2016

Hio chiuso la mia attivita' il 29 febbraio 2016.Ho un credito di iva a mio favore di circa 3,500 euro.Come faccio a chiedere il rimborso visto che ho chiuso l'attivita' dopo 8 mesi?Credo di non compensare nessuna tassa visto che ho chiuso in forte perdita.Grazie Gennaro Reggio Emilia

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIMBORSO IVA 2022 · 10/04/2024 Rimborso IVA non residenti: con SO negato alla casa madre inglese

Le Entrate chiariscono perchè non spetta il rimborso IVA ad una azienda che opera in Italia come stabile organizzazione di una casa madre inglese

Rimborso IVA non residenti: con SO negato alla casa madre inglese

Le Entrate chiariscono perchè non spetta il rimborso IVA ad una azienda che opera in Italia come stabile organizzazione di una casa madre inglese

Rimborsi iva infra-annuali a maglie troppo strette

La digitalizzazione e le operazioni non soggette a Iva per l'assenza del cd. presupposto territoriale. Il rimborso iva va eseguito entro termini ragionevoli

Rimborso IVA del cessionario: le condizioni per richiederlo

Le Entrate forniscono chiarimenti sulle condizioni per richiedere il rimborso dell'IVA versata in eccesso dal cessionario, rispetto ad un cedente che non abbia restituito l'imposta

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.