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DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA, LA SEMPLIFICAZIONE IN ARRIVO DAL 2015

Dichiarazione 730 precompilata, la semplificazione in arrivo dal 2015

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, attuativo della Delega fiscale, diventa realtà la dichiarazione 730 precompilata, che l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile già a partire da quest'anno (730/2015, redditi 2014)

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A distanza di quasi un mese dalla sua approvazione da parte del Governo, avvenuta il 30 ottobre 2014, è stato finalmente pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014, il decreto legislativo che attua quanto previsto dall'art. 7 della Delega fiscale (Legge n. 23/2014) in merito alla necessità di effettuare alcune semplificazioni fiscali.
Si tratta del D.Lgs. n. 175 del 21.11.2014, le cui norme entreranno in vigore a partire dal prossimo 13 dicembre.
Una delle novità più importanti in arrivo dal 2015 è la dichiarazione 730 precompilata, che l'Agenzia delle Entrate invierà ai contribuenti entro il 15 aprile.

1) Cos'è il 730 precompilato

A decorrere dal 2015, in via sperimentale, debutterà la nuova dichiarazione 730 precompilata. Per la prima volta, l'Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi ed i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, non più solo per l'attività di controllo (come avvenuto finora), ma anche per mettere a disposizione dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi, anche i pensionati), entro il 15 aprile di ciascun anno, la dichiarazione 730 relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente già precompilata, almeno parzialmente.
La dichiarazione 730 precompilata sarà resa disponibile telematicamente:
  • direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (coloro che sono già abilitati al servizio Fisconline troveranno la dichiarazione precompilata nel loro cassetto fiscale, per gli altri è allo studio una soluzione alternativa, come ad esempio l'accesso alla dichiarazione mediante l'utilizzo delle credenziali Inps);
  • tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, ovvero, previo conferimento di apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale (CAF) o tramite un professionista abilitato.
Il contribuente che riceverà la dichiarazione 730 precompilata potrà poi:
  • accettarla così com'è;
  • modificarla/integrarla;
  • rifiutarla; in tal caso, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione 730 con le modalità ordinarie.

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2) Come le Entrate raccolgono i dati per l'elaborazione del 730 precompilato

La dichiarazione precompilata è un progetto piuttosto ambizioso, considerando la notevole mole di dati da poter indicare nella dichiarazione. Per la predisposizione del 730 precompilato, oltre ai dati reddituali, saranno utilizzate alcune delle informazioni già presenti in Anagrafe tributaria (es.: acconti versati, variazioni nella proprietà degli immobili o nei contratti di locazione registrati), mentre dalle dichiarazioni presentate nell’anno precedente saranno ricavate e riproposte alcune spese che sono normalmente ripartite su più annualità (ad esempio, le spese per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico). Saranno, poi, inseriti in dichiarazione alcuni oneri detraibili e deducibili sostenuti dai contribuenti, comunicati all’Agenzia da enti esterni (es.: interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali).
Viene previsto, a tal fine, che i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari (banche e istituti di credito), le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, debbano trasmettere all'Agenzia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione relativa a tutti i soggetti con cui è intervenuto il rapporto contenente rispettivamente i dati dei seguenti oneri a carico del contribuente e relativi all'anno precedente:
  • interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
  • contributi previdenziali ed assistenziali;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare.
Sarà un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate a definire le modalità ed il contenuto della comunicazione.
Banche e istituti di credito
28.02
Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati degli interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui
Imprese di assicurazione
28.02
Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei
premi di assicurazione sulla vita, causa morte e
contro gli infortuni
Enti previdenziali
28.02
Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei contributi previdenziali ed assistenziali
Forme pensionistiche complementari
28.02
Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei contributi versati alle forme di previdenza complementare
Nel tempo, l'obiettivo è quello di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione che consenta una proposta di dichiarazione che contenga sempre più informazioni.
Dal 2016 (modello 730/2016 - redditi 2015), ad esempio, le spese sanitarie registrate attraverso il "Sistema Tessera Sanitaria confluiranno nella dichiarazione precompilata. A tal fine, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie (pubbliche e private), i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dovranno inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nell'anno oggetto di dichiarazione.

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3) Termini e modalità di presentazione del modello 730

La dichiarazione 730 deve essere presentata, entro il termine del 7 luglio:
  • direttamente all'Agenzia delle Entrate in via telematica da parte del contribuente;
  • al sostituto d'imposta;
  • al CAF o professionista abilitato.
Il termine di presentazione del 7 luglio è valido anche nel caso di contribuente privo di sostituto d'imposta. In tal caso, se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve essere comunque effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell’IRPEF.
Il contribuente che abbia ricevuto una dichiarazione precompilata riferita alla propria posizione ma che intenda presentare una dichiarazione congiunta con il coniuge, può comunque farlo presentandola ad un sostituto d'imposta, ad un CAF o ad un professionista abilitato.
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