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XBRL: DAL 2015 TUTTO IL BILANCIO IN FORMATO ELABORABILE

Xbrl: dal 2015 tutto il bilancio in formato elaborabile

Oltre al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale, dal 2015 diventa obbligatorio depositare in formato Xbrl anche la Nota Integrativa. La nuova tassonomia dovrà essere utilizzata per i bilanci chiusi al 31.12.2014 , o successivamente, e depositati dal 3.3.2015.

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L'Xbrl migliora la trasparenza, la comparabilità e la fruibilità delle informazioni di bilancio. Questo formato, infatti, permette di superare i problemi legati delle diversità degli schemi contabili adottati, e alla ridigitazione dei dati di bilancio, attività dispendiosa in termini economici e di tempo, e causa di errori. La nuova tassonomia è stata resa nota il 17 novembre 2014, sul sito internet dell'Agenzia per l'Italia Digitale, ma dovrà essere utilizzata a parire dai bilanci chiusi al 31.12.2014, o succesivamente, e depositati nel registro imprese dal 3.3.2015.

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1) Breve storia del formato Xbrl

Dal 2010, per i bilanci relativi all'esercizio 2009, è diventato obbligatorio per le società di capitali (tranne alcune eccezioni) depositare il bilancio in formato elaborabile XBRL, limitatamente ai prospetti contabili: Conto Economico e Stato patrimoniale.
Visto la complessità dei prospetti di bilancio, inizialmente i lavori si sono concentrati sullo Stato patrimoniale e il Conto economico. La Nota integrativa e gli altri documenti allegati (ad esempio, verbale di approvazione, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale o del revisore legale) dovevano continuare ad essere prodotti nel formato PDF/A-1.
Dal bilancio dell’esercizio 2012, in via sperimentale, il deposito della Nota integrativa poteva essere effettuato anche in formato XBRL, in aggiunta al formato PDF/A-1.
Il 23.10.2014 Unioncamere ha comunicato che, “dopo due anni di sperimentazioni”, è stata completata la tassonomia che codifica in formato XBRL l’intero bilancio d’esercizio, comprensivo della Nota integrativa.
Il 17 novembre 2014, sul sito internet dell'Agenzia per l'Italia Digitale, è stato comunicato che è disponibile la nuova tassonomia per il deposito 2015 dei bilanci d'esercizio per le società di capitali redatti secondo i principi contabili nazionali. Per la conclusione del processo di adozione della nuova tassonomia, si attende ora la pubblicazione dell'avviso del Ministero dello Sviluppo Economico in Gazzetta Ufficiale.
La nuova tassonomia, come poi precisato dall'Associazione Xbrl Italia (si veda a tal proposito rassegna stampa del 3.12.2014 "Tassonomia Xbrl solo per i bilanci 2014 depositati dal 3 marzo 2015"), entrerà in vigore per i bilanci d'esercizio chiusi il 31.12.2014 o successivamente, e depositati nel registro delle imprese a partire dal 3 marzo 2015. La data di disponibilità della tassonomia è il 28.02.2015, ed è stata pubblicata anticipatamente per consentire alle imprese, ai produttori di software ed a tutti gli operatori coinvolti di disporre per tempo delle nuove specifiche tecniche.
 Sul sito internet di infocamere è presente uno strumento gratuito che consente di verificare la validità formale di un'istanza Xbrl prima del suo deposito nel Registro Imprese.

2) La compilazione della Nota integrativa

Per ridurre i vincoli al redattore del bilancio, la nuova struttura della Nota Integrativa:
  • ha la capacità di parziale autocompilazione/controllo. Ciò significa che una volta inseriti i dati degli schemi quantitativi, la compilazione di parte delle tabelle previste dall’art. 2427 c.c. avverrà in automatico, evitando gli oneri e gli errori del reinserimento dei dati;
  • si presenta in gran parte in forma tabellare, per motivi di elaborabilità e comparabilità. La standardizzazione dell'informazione che deriva dal ricorso alla forma tabellare è mitigato dalla presenza di campi testuali liberi, che permettono al redattore di fornire e articolare le informazioni con maggiore libertà.
Le tabelle presenti sono circa 53, e l loro numero è stato significativamente ridotto per il bilancio in forma abbreviata (che ne presenta solo 24). In ogni caso, alcune di esse “potranno essere ignorate” nel caso in cui manchi la fattispecie specifica da descrivere (ad esempio quelle relative al fair value degli strumenti finanziari).
Se, per la particolare situazione aziendale, la tassonomia non è giudicata compatibile con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità statuiti dall’art. 2423, C.c., analogamente a quanto applicabile per gli schemi di bilancio resterà comunque possibile allegare il documento anche in formato PDF/A-1.
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