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D.L. 132/2014: LE NOVITÀ PER LA GIUSTIZIA CIVILE

D.L. 132/2014: le novità per la giustizia civile

La Camera sta esaminando, a partire dal 3 novembre 2014, il Disegno di Legge di Conversione del Decreto-legge n. 132/2014, diretto a migliorare l'efficienza complessiva del processo civile, già approvato con modificazioni dal Senato. Gratis la Scheda Completa con tutte le Novità

Ascolta la versione audio dell'articolo
Il disegno di legge A.C. 2681 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 132/2014 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", approvato con modificazioni dal Senato, riguarda i seguenti ambiti:
  •  il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti civili pendenti;
  •  la convenzione di negoziazione assistita e ulteriori semplificazioni del procedimento di separazione e divorzio, con la possibilità per i coniugi di concludere un accordo davanti al sindaco;
  •  misure per la funzionalità del processo civile di cognizione, concernenti la compensazione delle spese, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario, la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati;
  • la tutela del credito e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.
  • il procedimento di tramutamento dei magistrati.
Nel corso dell’esame, il Senato ha introdotto inoltre due nuovi articoli concernenti:
  • l’impignorabilità dei depositi a disposizione delle rappresentanze diplomatiche;
  • il ripristino degli uffici del giudice di pace a Ostia (Roma) e Barra (Napoli).
ARBITRATO
Il Capo I del provvedimento, composto dal solo articolo 1, prevede il possibile trasferimento - su istanza congiunta delle parti al giudice - dalla sede giudiziaria a quella arbitrale di alcune tipologie di cause civili in corso dinanzi al tribunale o in grado d'appello, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il trasferimento è, tuttavia, escluso:
  •  per le cause già assunte in decisione;
  •  per quelle che hanno ad oggetto diritti indisponibili;
  •  salvo specifici casi, per le cause in materia di lavoro. Il lodo pronunciato ha, a tutti gli effetti, il valore di sentenza.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Il Capo II (artt. 2-12) riguarda l'introduzione nell'ordinamento di un ulteriore strumento di composizione stragiudiziale delle controversie ovvero la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati.
L'articolo 2 prevede che all'atto del conferimento dell'incarico l'avvocato deve informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale strumento; la mancata informativa costituisce infrazione disciplinare dell'avvocato. La convenzione – che consiste in un accordo amichevole tra le parti finalizzato a risolvere in via amichevole la controversia - non incontra limiti di materia esclusi i diritti indisponibili e i contenziosi di lavoro.
CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE CIVILE
L'articolo 3 qualifica l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita come condizione di procedibilità in specifiche materie. Viene, quindi, previsto in tali ipotesi che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale:
  • per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
  •  per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.
L'improcedibilità non trova invece applicazione:
• per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori
• per quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
  •  nei procedimenti per ingiunzione (compresa l'eventuale opposizione);
  •  di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
  •  nei procedimenti camerali e nell'azione civile nel processo penale;
  •  quando la parte può stare in giudizio personalmente.
L'articolo 5 disciplina gli effetti del raggiungimento dell'accordo di negoziazione assistita.
In particolare, è attribuito valore di titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale all'accordo che definisce la lite. L'accordo raggiunto deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'art. 480, secondo comma, c.p.c.
E' sancita, infine, l'illiceità sotto il profilo deontologico della condotta dell'avvocato che impugna l'accordo di cui ha contribuito alla redazione.(...)

1) tratto da: "La circolare del lavoro n. 41 del 7.11.2014" a cura dell'avv. R. Staiano

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