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COME FUNZIONA IL REGIME FORFETARIO PER I CONTRIBUENTI MINIMI 2015

Come funziona il regime forfetario per i contribuenti minimi 2015

Il regime forfetario per i contribuenti minimi introdotto dalla legge di Stabilità 2015 è riservato ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in forma individuale di minori dimensioni, e andrà a sostituire gli attuali regimi agevolati esistenti. All'interno del regime forfetario (o forfettario) sono previste ulteriori agevolazioni per i contribuenti minimi che iniziano una nuova attività (start up) e per gli esercenti attività d'impresa ai fini contributivi, vediamo come funziona.

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Con il nuovo regime forfettario per i contribuenti minimi, viene determinata la soppressione dei regimi “di favore” vigenti (regime fiscale di vantaggio, disciplina delle nuove iniziative produttive, regime contabile agevolato) ferma restando la salvaguardia delle attività già intraprese applicando i regimi previgenti. Opererà come regime fiscale naturale, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare una opzione per l'ingresso nello stesso, salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.
Per i contribuenti che nel 2014 avevano optato per altri regimi agevolati, nel 2015 si aprono varie possibilità che vediamo di analizzare nel proseguio insieme ad altre disposizioni previste dalla norma.

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Per calcolare la convenienza fiscale tra questo nuovo regime e il precedente regime dei minimi o il regime ordinario di determinazione delle imposte, acquista il nostro foglio di calcolo "Il nuovo Regime forfetario 2015 (excel)" ad un prezzo promozionale.

1) Regime agevolato contributivo per i contribuenti esercenti attività d'impresa

Per i soli soggetti esercenti attività d'impresa che applicano il regime forfetario (o forfettario) è prevista la possibilità di applicare, ai fini contributivi, un regime agevolato, che consente di non considerare il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali (previsto dalla Legge 233/90), pertanto non dovranno versare i contributi sul reddito minimale, ma potranno adottare una modalità di determinazione del contributo dovuto a percentuale sul reddito dichiarato, applicando le aliquote contributive ordinarie .

Il regime applicabile ad eventuali collaboratori familiari sarà coerente con quello scelto dal titolare d'impresa.

Al fine di intercettare e gestire i soggetti che scelgono di uscire, volontariamente, dal regime ordinario per confluire in quello agevolato, è prevista la costruzione, in INPS, di un canale telematico di comunicazione, parallelo a quello attualmente esistente. Detto canale verrebbe attivato solo a seguito di dichiarazione dell'utente interessato che, ove scelga di avvalersi del regime agevolato, compilerà l'apposita dichiarazione che sarà resa disponibile on line dall'Istituto e che dovrà essere inviata all'Istituto stesso, entro il 28 febbraio di ogni anno .

A seguito della comunicazione di entrata nel regime agevolato , i soggetti interessati dal nuovo calcolo vengono incanalati in un regime contributivo a sola percentuale (escludendo il contributo fisso), in cui hanno diritto di rimanere fino al mantenimento delle condizioni di entrata.
Una volta persi detti requisiti, viene meno anche il regime contributivo agevolato, al quale non sarà più possibile accedere.

Qualora si riscontrasse a consuntivo il mancato possesso dei requisiti di accesso all'origine, l'agevolazione previdenziale già concessa viene annullata, senza possibilità di accedervi in futuro con conseguente recupero della contribuzione che sarebbe stata dovuta in base al regime ordinario.

Trattandosi di regime speciale, per i soggetti che decidono di avvalersene vengono meno le agevolazioni previste dalle norme di carattere generale per gli over 65 e per gli under 21.

Mantenendosi la consueta parametrazione al reddito minimale ai fini dell'accreditamento del periodo contributivo, in caso di versamenti inferiori alla contribuzione dovuta sul reddito minimale, non sussisterà la totale copertura annua.

2) Specifica disciplina di vantaggio per i contribuenti che iniziano una nuova attività (start up)

All'interno del nuovo regime forfetario, viene prevista una specifica disciplina di vantaggio per le nuove attività , ovvero per l'anno di inizio dell'attività e per i 2 successivi viene applicata una riduzione del reddito imponibile in misura di 1/3 .

A tal fine per poter beneficiare del regime è necessario che, in sede di inizio attività:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per il regime forfetario.

3) Passaggio tra vari regimi agevolati dal 2014 al 2015

Il comma 33 dell'art. 9 prevede l'abrogazione dei seguenti regimi:
  • Regime dei minimi (DL 98/2011 art. 27 comma 1 e 2)
  • N.B. il regime in questione è stato prorogato per tutto il 2015 dal Decreto Milleproroghe DL 192/2014
  • Regime contabile agevolato (DL 98/2011 art. 27 comma 3)
  • Regime nuove iniziative ( Legge 388/2000 art. 13)  

A partire dal 2015 , i soggetti che nel 2014 hanno applicato uno dei sopra elencati regimi, in possesso dei requisiti previsti per l'applicazione del nuovo regime forfetario, e salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, accedono al regime forfetario .

Tuttavia è prevista una clausola di salvaguardia che consente ai contribuenti che, al 31 dicembre 2014, sono nel regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del DL n. 98 del 2011 (regime dei Minimi), di continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale, ovvero non oltre la data di scadenza naturale (quinquennio o compimento del 35° anno di età).

Riassumendo quanto previsto dai commi 32, 33, 34 e 35 dell'art. 9 della Legge di Stabilità 2015:

Regime applicato nel 2014 Regime che si potrà applicare nel 2015
Regime dei minimi
(DL 98/2011 art. 27 comma 1 e 2)
  • Nuovo regime forfetario, se rispettati i requisiti previsti dall'art. 9 comma 1
  • Nuovo regime forfetario start-up, se si trovano nel primo triennio di attività
  • Possono continuare a rimanere nel Regime dei minimi fino alla sua naturale scadenza, ovvero fino al termine del quinquiennio dall'inizio dell'attività o fino al compimento del 35° anno di età
  • Regime ordinario (per opzione o per mancanza dei requisiti)

Regime contabile agevolato
(DL 98/2011 art. 27 comma 3)

  • Nuovo regime forfetario, se rispettati i requisiti previsti dall'art. 9 comma 1
  • Regime ordinario (per opzione o per mancanza dei requisiti)
Regime delle nuove iniziative
(Legge 388/2000 art. 13)  
  • Nuovo regime forfetario, se rispettati i requisiti previsti dall'art. 9 comma 1
  • Nuovo regime forfetario start-up, se si trovano nel primo triennio di attività
  • Regime ordinario (per opzione o per mancanza dei requisiti)

4) Novità introdotte dal Decreto Milleproroghe (D.L. n. 192 del 31.12.2014)

E' prorogato per il 2015 il regime dei minimi previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 (imposta sostitutiva al 5% e limite di ricavi a € 30.000), che era decaduto dal 1° gennaio 2015 a seguito dell'introduzione, al suo posto, ad opera della Legge di Stabilità 2015, del nuovo regime agevolato forfetario con imposta sostitutiva al 15% e limite di ricavi variabile a seconda del codice attività.
Grazie quindi al decreto Milleproghe il regime dei minimi continuerà a sussistere per tutto il 2015, costituendo così un'alternativa al regime forfetario.
La proroga non riguarda il regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13, Legge n. 388/2000, né il regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011 (c.d. "ex minimi"), che pertanto dal 2015 restano non più applicabili. Nel 2015, quindi, il contribuente, avendone i requisiti, potrà scegliere se adottare il regime dei minimi con applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%, oppure il nuovo regime forfetario con applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%.
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Commenti

Moreno Lucchesini - 05/11/2015

DITTA ESISTENTE DALL'ANNO 2005. ATTUALE REGIME SEMPLIFICATO OVVERO ORDINARIO. HA I REQUISITI PER ACCEDERE AL REGIME DEI MINIMI (15%). COME E QUANDO SI ESERCITA L'OPZIONE AI FINI DEL REDDITO E DELL'IVA ???????

Nicola - 27/07/2015

Ciao vorrei aprire una partita iva con regime forfettario Dove i contributi inps vanno pagati a percentuale su guadagno ... Ma a quanto ammonta la percentuale inps da versare sul guadagno ?

Fabio - 21/07/2015

Salve, a giugno 2015 ho aperto una partita iva (ateco 702209-limite reddito 15000) aderendo al regime forfettario. Nel 2015 i miei redditi saranno,10000 da lavoro dipendente, 4000 da attività occasionale, e fatture per 15000 da partita iva. Mi chiedevo se a queste condizioni manterrei i requisiti per il regime forfettario anche per il 2016 o se, visto l'abbattimento di un 1/3 da applicare ai redditi da p.iva ( in quanto nuova e prima partita iva), dovrei considerare questi ultimi 10000 anzichè 15000 con conseguente perdita dei requisiti per il 2016. Qualcuno sa dirmi qualcosa in proposito? Grazie mille. Buona giornata a tutti

salvatore - 17/07/2015

salve. sono titolare di partita iva come ingegnere. Per il 2015 non ho potuto optare per il regime dei minimi per mancanza del requisito relativo al limite di redditi dell'anno precedente ( ho fatturato oltre 30000 euro nel 2014). prevedendo per l'anno 2015 di fatturare per un valore inferiore ai 15000 euro previsti come soglia, posso comunque entrare nel regime suddetto per il 2016? o invece rischio di rimanere per altri due anni ancora nel regime ordinario?

DORNO GIULIO - 08/06/2015

HO APERTO UNA NUOVA PARTITA IVA NEL 2015 COME MEDICO GENERICO. HO DIMENTICATO DI BARRARE LA CASELLA NEL MODELLO INIZIO ATTIVITA' PER IL REGIME DEI MINIMI. SUCCESSIVAMENTE LA STESSA PARTITA IVA E' STATA CHIUSA IN DATA 8/6/2015. COME DEVO FARE PER APRIRE UNA NUOVA PARTITA IVA CON OPZIONE REGIME MINIMI? PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE

Michele - 22/05/2015

Salve a tutti, un dubbio: chi inizia un'attività nel 2015 e sceglie il regime dei minimi può anche optare per il regime contributivo agevolato ai fini inps? O quest'ultimo può essere applicato solo da chi sceglie il regime forfettario ? Grazie mille

Angelo Di Ceglie - 04/06/2015

Solo per contribuenti forfetari

Rosa Giacomobello - 29/04/2015

Mio figlio di 31 anni, sound designer in regime dei minimi , lavora in un'abitazione di sua proprietà acquistata con i soldi avuti in regalo dai genitori. La casa è piccola e sta pensando di venderla e comprarne un'altra più grande in modo da creare un locale insonorizzato e migliorare la sua attività lavorativa. Nella stessa casa dovrebbe stabilire la sua futura famiglia. Mi potete gentilmente a quali problemi fiscali potrebbe andare incontro? Ringrazio in anticipo.

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