HOME

/

DIRITTO

/

IL CONDOMINIO 2024

/

CONDOMINIO MINIMO E COMPILAZIONE QUADRO AC IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Condominio minimo e compilazione Quadro AC in caso di ristrutturazione edilizia

L'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta ad un'interpello di luglio 2014, in merito alla questione se il rappresentante fiscale del Condominio minimo debba compilare il quadro AC per comunicare i dati catastali dell'immobile sul quale sono effettuati i lavori di ristrutturazione edilizia per i quali i condomini intendano fruire delle agevolazioni fiscali; Pubblichiamo il testo dell'Interpello e della risposta dell'Agenzia

Ascolta la versione audio dell'articolo
L'Agenzia delle Entrate di Trento ha reso una risposta ad un'interpello proposto da un condominio minimo (1) in merito alla questione della comunicazione dei dati catastali dell'immobile sul quale vengono effettuati lavori di ristrutturazione edilizia.

Si deve preliminarmente rammentare che, ai sensi dell'art. 11, c. 2, l. 27 luglio 2000, n. 212, la risposta dell'Amministrazione Finanziaria vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Pertanto, la presente pubblicazione ha uno scopo meramente informativo e dottrinale e non può in alcun modo essere considerata come indicazione vincolante per casi analoghi.

Come noto, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 dell'Agenzia delle Entrate, le fatture per i lavori di ristrutturazione edilizia, per le quali i singoli condomini intendano fruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 16- bis, T.U.I.R., debbono essere intestate al Condominio minimo.

Orbene, per i lavori di ristrutturazione edilizia di parti comuni condominiali, qualora non si versasse in ipotesi di condominio minimo, la normativa vigente prevede che l'amministratore del condominio indichi, nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi, i dati catastali dell'immobile sul quale sono stati effettuati i predetti lavori. Quanto detto è comprovato anche dalle istruzioni sulla compilazione del suddetto quadro e dalle istruzioni relative alla compilazione del quadro E righi 51 e 52 del modello 730 del 2014, dove è indicato quanto segue: « Colonna 2 (Condominio): la casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio, mentre non devono essere compilate le successive colonne dei righi E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi ».

L'articolo continua dopo la pubblicità

Per un approfondimento in tema di condominio minimo, con particolare riguardo agli adempimenti per la fruizione delle agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione, si veda "Il Condominio senza amministratore" di A. Scaglia, FiscoeTasse, 2014.
 
Se preferisci acquista il Pacchetto "Pacchetto Condominio (E-book) News e risposte a quesiti" contenente tre e-book in pdf con tutte le novità introdotte con la Riforma del Condominio.
 

1) La questione oggetto dell'Interpello

La questione problematica che sorge è la seguente: nel caso di condominio con meno di otto condomini, non vi è l'obbligo di nominare un amministratore.
Se non è stato nominato un amministratore, nessuno può compilare il quadro AC ma l'Agenzia delle Entrate, in tal caso, non può controllare i dati catastali relativi all'immobile sul quale sono eseguiti i lavori.
Infatti i condomini non potranno indicare nella propria dichiarazione dei redditi i dati catastali relativi all'immobile sul quale sono stati effettuati i lavori poiché, come detto, è un compito dell'amministratore.

A tal proposito merita di esser segnalato che sussiste anche un problema di tipo prettamente tecnico: il software per la compilazione delle dichiarazioni, infatti, non consente di indicare i dati catastali dell'immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi qualora si spunti la casella relativa ai lavori su parti comuni e, per contro, laddove si riportino i dati catastali relativi all'immobile sul quale sono stati fatti i lavori, non è materialmente possibile spuntare la suddetta casella relativa alle parti comuni.

L'Agenzia delle Entrate, dopo l'emanazione della Circolare 11/E del 21 maggio 2014, non aveva ancora fornito alcun chiarimento in merito a tale questione e, al fine di risolvere la problematica insorta in un caso concreto, è stato proposto interpello ai sensi dell'art. 11, l. 27 luglio 2000, n. 212 (2).

Secondo il contribuente, seppure con meno di otto condomini non sussista l'obbligo di nominare un amministratore, operando una interpretazione estensiva dell'art. 7, c. 9, d.P.R. 605/1973 (3), si può ritenere che anche il rappresentante del condominio minimo sia, comunque, tenuto a compilare il quadro AC in relazione alle spese sostenute dal condominio minimo, da inviare in uno alla propria dichiarazione dei redditi e a rilasciare la certificazione a ciascun condomino relativa alla quota di spese da questi sostenuta.

L'Amministrazione finanziaria ha risolto la problematica affermando che « qualora non vi sia un amministratore di condominio che compili il quadro AC, i dati catastali, non potendo essere comunicati dall'amministratore di condominio, dovranno necessariamente essere indicati dal singolo condomino che intende fruire della detrazione in esame».

La tesi del Fisco è indubbiamente più conforme ai principi generali del diritto poiché evita di addossare al rappresentante fiscale del condominio la veste di amministratore.

Permane, però, il problema di tipo pratico evidenziato in precedenza che dovrà necessariamente essere chiarito al momento della predisposizione dei modelli di dichiarazione per l'anno 2015.

In allegato:

  • Il file contenente interpello e risposta dell'Agenzia

________________________

(1) Si rammenta che il condominio c.d. minimo è quello con meno di otto condomini, per il quale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., non è necessaria la nomina di un amministratore. Per un approfondimento in tema di condominio minimo, con particolare riguardo agli adempimenti per la fruizione delle agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione, si veda A. Scaglia , Il Condominio senza amministratore, FiscoeTasse, 2014.

(2) Statuto dei diritti del contribuente. La risposta ad interpello, come peraltro già evidenziato in apertura, vincola solamente il richiedente.

(3) Art. 7, c. 9, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605: « Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare » .

Allegato

Interpello e risposta Agenzia di Trento - Condominio minimo e Quadro AC
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

angelo - 05/07/2016

Pare che il problema esista ancora. In base alle istruzioni del Mod. 730/16 (p. 56), se barro la casella 2 (rigo E51) per indicare che i lavori sono stati eseguiti su una parte condominiale, non devo poi riportare i dati catastali dell'immobile perché è compito dell'amministratore. Inoltre nella casella 3 (rigo E41) devo indicare il cod. fiscale del condominio. Il "mio" condominio minimo, però, non ha amministratore né cod. fiscale, non essendone obbligato (Circ. n. 3/E, 02/03/16, par. 1.7). Così nella casella 3 ho riportato il mio cod. fiscale personale (avendo io sostenuto la mia quota di spesa). Come devo regolarmi per i dati catastali dell'immobile? Li devo indicare oppure no? L'interpretazione dell'ADEin risposta all'Interpello del 2014 ovvero che, in assenza di amministratore che compili il quadro AC (Unico) (o K nell'attuale mod. 730/16), spetta al contribuente o condomino precisare i dati catastali, è ancora valida? Grazie.

Peppino - 16/04/2016

Ho scaricato il mio modello 730 pre compilato. Poichè nel 2015 sono stato eletto amministratore pro tempore del condominio di 7 condomini mi sono stupito nel non trovare il quadro K da compilare. Forse sarà in quello da modificare?

Sandro Fabbri - 04/04/2016

Nel caso di un piccolo condominio con meno di otto condomini che ha solamente spese per utenze (luce e acqua) e spese di manutenzione con fatture assoggettate a ritenuta del 4%, l'amministratore è comunque tenuto alla compilazione del quadro AC del modello unico? Grazie anticipatamente per la Vostra risposta.

fabiano - 30/04/2015

Dichiarazione redditi 2015 sez IIIb del quadro oneri e spese: confermiamo che il problema tecnico non è stato risolto. Spuntando la casella "condominio" non si riescono ad inserire i dati catastali del condominio. e viceversa, inserendo i dati catastali del condominio non si può spuntare la casella-

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

IL CONDOMINIO 2024 · 13/04/2024 Superbonus in condominio, non si procede senza l’assenso dei singoli proprietari

La delibera condominiale per i lavori Superbonus deve essere approvata con le maggioranze richieste pena la nullità e la perdita delle detrazioni

Superbonus in condominio, non si procede senza l’assenso dei singoli proprietari

La delibera condominiale per i lavori Superbonus deve essere approvata con le maggioranze richieste pena la nullità e la perdita delle detrazioni

Il portone condominiale: spese, modifiche, gestione e profili penalistici

La porta del condominio: una questione di tutti. Le dinamiche comuni dietro l'ingresso principale

Dati bonus edilizi 2023: la comunicazione entro il 4.04

Le Entrate pubblicano il provvedimento di proroga per gli amministratori di condominio sulla comunicazione dati bonus edilizi 2023

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.