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UNICO 2014 E VISTO DI CONFORMITÀ PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI SUPERIORI A 15.000 EURO: GLI ULTIMI CONTROLLI

UNICO 2014 e visto di conformità per la compensazione di crediti superiori a 15.000 euro: gli ultimi controlli

Nel caso in cui dalla dichiarazione emergano crediti relative ad imposte dirette e IRAP di importo superiore a € 15.000, sulla dichiarazione dei redditi deve essere apposto il visto di conformità da parte del professionista abilitato o del responsabile fiscale

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Scade oggi il termine per la presentazione del modello UNICO 2014 per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
Occorre ricordare che a partire da quest'anno, con riferimento ai crediti 2013, scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione in caso di utilizzo in compensazione di crediti tributari relativi ad imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive di importo superiore a € 15.000.
I controlli che il professionista/responsabile fiscale deve effettuare ai fini dell'apposizione del visto sono stati illustrati nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E/2014 pubblicata a ridosso della scadenza del termine di invio delle dichiarazioni.

1) L'obbligo del visto di conformità

La Legge di Stabilità 2014 ha esteso le regole sulla compensazione già previste per i crediti IVA superiori a € 15.000 annui anche ai crediti IRPEF (e relative addizionali), IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive di importo superiore a € 15.000 annui. Anche per essi è, infatti, richiesta ora obbligatoriamente l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione da cui emerge il credito.
In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, DM n. 164/1999.
Le nuove regole si applicano già ai crediti d'imposta 2013, utilizzabili in compensazione nel 2014, e quindi le nuove regole sul visto di conformità si applicano a partire da UNICO 2014.

2) I controlli per l'apposizione del visto

I controlli da effettuare per rilasciare il visto di conformità corrispondono in buona parte a quelli previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, cioè quelli effettuati dalla stessa Agenzia delle Entrate in sede di controllo formale delle dichiarazioni, finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.
Di conseguenza, il rilascio del visto di conformità implica:
  • in generale, il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alla relativa documentazione, oltre che il rispetto delle norme in tema di oneri deducibili e detraibili, detrazioni e crediti d'imposta, scomputo delle ritenute d'acconto, versamenti;
  • in aggiunta, per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, relativamente alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e modello 770:
    • la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
    • la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Deve essere, cioè, verificato che i dati esposti in dichiarazione corrispondano alle scritture contabili e che queste corrispondano ai dati indicati nelle fatture.
La Circolare n. 28/E/2014 precisa che, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (UNICO 2014), il controllo può essere limitato agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito che, a titolo esemplificativo, possono riguardare:
  • duplicazioni di versamento;
  • errato versamento di ritenute;
  • crediti d’imposta;
  • imposte sostitutive;
  • eccedenze dell’anno precedente relativamente alla verifica dell’esposizione del credito nella relativa dichiarazione;
e il controllo della documentazione contabile può riguardare i documenti di importo superiore al 10% dell’ammontare complessivo dei componenti negativi.
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