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DICHIARAZIONE EMENDABILE MA SOLO PER ERRORI MATERIALI

Dichiarazione emendabile ma solo per errori materiali

La Cassazione, con la sentenza n. 18757/2014, chiarisce che vi è emendabilità delle dichiarazioni fiscali per errori materiali e formali ma non nel caso di manifestazione di volontà negoziale

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La dichiarazione dei redditi è in linea di principio un documento modificabile, non avendo natura di atto negoziale: essa, infatti, è emendabile e ritrattabile in presenza di errori che espongono il contribuente al pagamento di tributi diversi e più gravosi di quelli effettivamente dovuti.
Tuttavia, la correzione non deve essere tale da stravolgere il documento stesso nella sua qualificazione iniziale,  come ad esempio nel caso in cui il contribuente abbia riportato in dichiarazione un debito Iva che, in realtà, doveva essere registrato in sospensione d’imposta. In questi casi la scelta esercitata dal contribuente tra il regime di esigibilità immediata dell’imposta e quello di esigibilità differita, sottende una volontà negoziale, non modificabile con la mera dichiarazione integrativa.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 18757 del 5 settembre 2014, ha respinto il ricorso di un imprenditore che aveva riportato in dichiarazione un debito Iva che in realtà doveva essere registrato in sospensione d’imposta.

1) Sentenza n. 18757/2014

IL CASO
La vicenda riguarda una cartella di pagamento ex art. 36 bis DPR 600/73 ed art. 54 bis DPR 633/72, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2005 ( anno d’imposta 2004), da cui emergeva l’omesso versato dell’imposta Iva.
Il contribuente, di contro, impugnava la menzionata cartella eccependo la non debenza del tributo per aver, erroneamente, riportato in dichiarazione un debito Iva che doveva essere registrato in sospensione d’imposta.
L’ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità dell’atto in quanto la dichiarazione integrativa era stata presentata tardivamente, ossia dopo l’iscrizione a ruolo.
La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 56/03/09/, depositata il 5/02/2009 respingeva il ricorso, accogliendo la tesi dell’ufficio.
Stesso verdetto in appello; la Commissione Tributaria Regionale, infatti, con la sentenza n. 10/51/10, depositata il 25/01/2010, rigettava i motivi di gravame osservando che “l’avere inserito nella dichiarazione originariamente prodotta anche l’Iva non ancora incassata…non può essere un errore bensì il libero esercizio di una facoltà fissata dal legislatore che pertanto non può essere revocata attraverso una dichiarazione integrativa”.
Pertanto, il Collegio di merito riteneva legittima l’iscrizione a ruolo dell’Iva dichiarata e non versata.
IL COMMENTO
1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI SEMPRE EMENDABILE SE IL CONTRIBUENTE DENUNCI ERRORI MATERIALI O FORMALI.
Come evidenziato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenze 17394/2002, 15063/2002, 2226/2011 e 2725/2011), la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma costituisce una mera esternazione di scienza e di giudizio
Per tale motivo, essa può essere modificata, anche in corso di giudizio, qualora sopraggiunga la conoscenza di nuovi elementi che impongono una diversa valutazione dei dati già riportati in dichiarazione (Cassazione sentenza , n. 5399/ 2012) .
In particolare, i giudici di legittimità (Cass. n. 12149/2014 )hanno chiarito che “qualora si negasse la emendabilità, anche in sede contenziosa, di una dichiarazione viziata da errore di fatto o di diritto, si determinerebbe la violazione dei principi costituzionalmente garantiti di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di oggettiva correttezza dell’azione amministrativa (art. 97, comma 1, Cost.)”.
Difatti, una dichiarazione contenente un errore di fatto o di diritto genera un indebito prelievo fiscale che l’ordinamento non può tollerare né consentire. Di guisa che la possibilità di modificare e ritrattare la dichiarazione, anche in sede di giudizio, è una logica ed irrinunciabile necessità di interesse generale. (...)

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Commenti

luca Zicari - 20/01/2015

Buon giorno. L'agenzia delle entrate mi ha notificato una rettifica sulla dich redditi 2012 ( per redditi 2011 ), in quanto per errore ho indicato mia moglie a carico anche se ha percepito un reddito superiore alla soglia dei 2840 EUR previsti. Sebbene mi sia dichiarato disponibile nel versare le detrazioni ( 673 EUR ), ritengo però che sia le spese mediche sostenute da mia moglie, la parte di interessi passivi del mutuo e l'assicurazione sulla vita, debbano essere tenuti in qualche modo in considerazione e quindi validi al fine contributivo e non stornati dalla dichiarazione. In sostanza, da un punto di vista giuridico, si può considerare emendabile ed integrabile la dichiarazione di mia moglie, alla pari della rettifica che l'agenzia avanza ? Grazie per il commento

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