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RATEAZIONE: L'ISTANZA PER LA RIAMMISSIONE È LEGGERA

Rateazione: l'istanza per la riammissione è leggera

Equitalia ha chiarito che la richiesta di riammissione alla rateazione non deve essere accompaganata da alcuna ulteriore documentazione, nemmeno per debiti superiori a 50.000 €.

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Entro il prossimo 31 luglio i contribuenti che entro il 22.06.2013 sono decaduti da vecchie rateizzazioni, in quanto non in regola con i pagamenti, potranno chiedere un nuovo piano rateale per un massimo di 72 rate (si veda a tal proposito lo speciale dell'11 luglio 2014 "Equitalia: istanza di rateazione entro il 31 luglio").
In risposta ad alcune domande poste dalla stampa specializzata, Equitalia ha fornito ulteriori chiarimenti sulla riammissione alla rateazione, che si ritiene utile riepilogare in vista della scadenza del 31 luglio

1) Istanza di rateazione

Il decreto Renzi ha previsto la possibilità, per i contribuenti decaduti dal piano di rateazione entro il 22.6.2013, di richiedere la "riammissione" alla rateazione presentando un'apposita istanza entro il 31 luglio 2014.
L'istanza va presentata utilizzando il nuovo modello reso disponibile da Equitalia sul proprio sito internet, e presso tutti gli uffici, tramite raccomandata A/R o a mano presso il competente Agente della riscossione, o quello specificato nell’atto inviato da Equitalia.
Equitalia ha chiarito che all'istanza non serve allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (per esempio l'Isee o gli indicatori di bilancio), a prescindere dall'importo del debito. Quindi ciò vale non solo per i debito inferiori a 50.000 € ma anche per quelli superiori a tale importo. Il numero delle rate del nuovo piano sarà stabilito, infatti, sulla base delle condizioni economiche del contribuente vigenti al momento della prima rateazione.
Resta fermo che all'istanza va allegato copia di un valido documento di riconoscimento.

2) Piano di rateazione

Se l'istanza è regolare ed Equitalia accetta, il contribuente riceverà al proprio indirizzo il piano di rateazione e i bollettini di pagamento.
Il piano potrà essere concesso per un massimo di 72 rate, ma non sarà prorogabile. Pertanto, anche nel caso in cui sopravvengono circostanze di comprovata e grave difficoltà, legata alla congiuntura economica, ed estranea alla propria responsabilità, non sarà possibile accedere al piano di rateazione straordinario.
Bisognerà inoltre prestare molta attenzione al pagamento puntuale delle rate, in quanto si decade dal piano a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate anche non consecutive (anziché 8 come accade per le dilazioni concesse dal 23 giugno 2013).

3) Riassumendo

Istanza di rateazione
Modalità di presentazione
Piano di rateazione
Va presentata entro il 31 luglio 2014
L'istanza va presentata a mano, presso uno degli sportelli di Equitalia competente per territorio, o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Se l'istanza è regolare ed Equitalia accetta, il contribuente riceverà al proprio indirizzo il piano di rateazione e i bollettini di pagamento
Da parte dei contribuenti che sono decaduti da un precedente piano di rateazione, entro il 22 giugno 2013.
Il modello dell'istanza è disponibile sul sito di Equitalia o presso gli uffici.
Il piano potrà essere esteso al massimo per 72 rate mensili.  L'importo di ogni rata è in genere pari a 100 € ma è possibile chiedere un paino di rateazione a rate variabili crescenti.
Non serve allegare alcuna documentazione attestante la difficoltà economica, anche se si tratta di debiti superiori a 50.000 €.
Al modello di istanza occorre allegare copia di un valido documento di riconoscimento.
Il piano non sarà prorogabile e si decadrà nel caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
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