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CANONE RAI 2019, IMPORTO 90 EURO E ESENZIONE PER OVER 75 A BASSO REDDITO

Canone Rai 2019, importo 90 euro e esenzione per over 75 a basso reddito

I 75enni e over, con reddito fino a 8mila Euro, possono chiedere l'esonero dal pagamento del canone RAI entro il 30 aprile 2019

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Ancora una settimana di tempo per chi ha compiuto almeno 75 anni d'età entro il 31.01.2019 e, insieme al coniuge, ha un reddito complessivo non superiore a 8.000, per chiedere l'esenzione dal pagamento del canone Rai per la tv posseduta nella casa di residenza. Per poter fruire dell’agevolazione, è richiesto anche che il beneficiario non conviva con altre persone, diverse dal coniuge, che hanno redditi propri. La legge di stabilità 2019 (L. 145/2018) ha confermato sia l'importo pari a 90 euro, sia l'esonero per gli over 75 a basso reddito, per tutti gli anni dal 2018 in poi.

Canone RAI - Legge di bilancio 2019
Confermato importo pari a 90 euro dal 2019 in poi
Confermato esonero per over 75 con redditi fino a 8.000 euro dal 2019 in poi

Si ricorda che con il decreto del 16 febbraio 2018 , è stata ampliata la soglia di reddito per usufruire dell'esenzione, passando dai 6.713,98 Euro agli 8.000 Euro.  La nuova soglia ha validità dal 2018 in poi.
Per usufruire dell'esenzione è necessario inviare un'apposita dichiarazione in cui si attesta la sussistenza dei requisiti. Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono invece beneficiarne (sempre per la prima volta) a partire dal secondo semestre la scadenza è fissata al 31 luglio 2019, sempre che il compimento del 75° anno d'età avvenga entro il 31 luglio.

1) Canone RAI 2019: chi può usufruire dell'esenzione

Chi ha almeno 75 anni d'età (compiuti entro il termine di pagamento del canone, quindi 31.1 e 31.7 di ciascun anno) e, insieme al coniuge, ha un reddito complessivo non superiore a 8.000,00 Euro, può chiedere l'esenzione dal pagamento del canone Rai per la tv posseduta nella casa di residenza (l'agevolazione non spetta se l'apparecchio televisivo è ubicato in un luogo diverso da quello di residenza).
Per poter fruire dell’agevolazione, è richiesto anche che il beneficiario non conviva con altre persone, diverse dal coniuge, che hanno redditi propri.
Attenzione però: si ricorda che si ha diritto all'esenzione per l'intero anno di riferimento se il compimento del 75° anno d'età avviene tra il 1° agosto dell'anno precedente e il 31.1 dell'anno di riferimento. Ad esempio 
  • se il compimento del 75° anno d'età avviene il 9.12.2018 o l'11.01.2019 si ha diritto all'esenzione del canone per tutto l'anno 2019,
  • se il compimento del 75° anno avviene ad esempio il 7 febbraio 2019 si ha diritto all'esenzione per il 2° semestre 2019, e la dichiarazione andrà presentata entro il 31.7.

2) Canone RAI 2019: come individuare la soglia di reddito per l'esenzione

Per il calcolo del reddito vanno conteggiati/esclusi i seguenti redditi:
Vanno conteggiati Non si tiene conto di
Redditi imponibili, al netto degli oneri deducibili, dichiarati con Mod. Redditi o 730 Redditi esenti (es. pensioni di guerra o invalidità o rendite Inail)
Redditi indicati nella CU, nel caso si tratti di soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Trattamenti di fine rapporto di lavoro e anticipazioni
Redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d'imposta (es. interessi su depositi bancari e sui titoli di Stato) Reddito dell'abitazione principale e sue pertinenze
Retribuzioni percepite da enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche o consolari e dalla Santa sede o da altri enti della Chiesa cattolica Redditi soggetti a tassazione separata
Redditi esteri non tassati in Italia

3) Canone RAI 2019: richiesta di esenzione entro il 30 aprile

Coloro che intendono beneficiare dell'esenzione per la prima volta per il 2019 devono farne richiesta entro il 30 aprile 2019, purché il compimento del 75° anno d'età sia avvenuto entro il 31.01.2019. A tal fine bisogna compilare l'apposita dichiarazione sostitutiva, aggiornato dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 04.04.2018, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto del 16.02.2018. Il  modello è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, insieme alle relative istruzioni di compilazione, e deve essere inviato:
  • in plico raccomandato senza busta a: Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.a.t. - Sportello abbonamenti Tv- Casella postale 22, 10121 - Torino. Alla dichiarazione sostitutiva va allegata una copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore;
  • tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione sia firmata digitalmente da chi richiede l'esenzione, al seguente indirizzo mail: [email protected];
  • consegnato, in alternativa, ad uno degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate;
Negli anni successivi, se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell’agevolazione. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario effettuare una dichiarazione di variazione, indicando nell'apposito campo l'anno in cui sono venuti meno i requisiti per beneficiare dell'esenzione. La dichiarazione di variazione comporta, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, l'addebito delle rate scadute del canone TV nella prima fattura utile successiva alla data di presentazione della dichiarazione. Coloro che non sono titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica dovranno procedere al versamento del canone TV mediante modello F24.

4) Canone RAI: le diverse modalità di pagamento

In caso di perdita dei requisiti per usufruire dell'esenzione si ricorda che il canone RAI viene in genere pagato tramite addebito nella bolletta di utenza per la fornitura di energia elettrica in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. Nel caso in cui il soggetto non sia titolare di utenza, il canone deve essere versato con Mod. F24 (utilizzando il codice tributo TVRI):
  • in unica soluzione entro il 31.01 di ogni anno;
  • in due pagamenti semestrali: 31.01 e 31.07;
  • in 4 rate trimestrali: 31.01, 30.04, 31.07 e 31.10.
Periodo
Rata
Scadenza
Euro
Annuale
Unica
31 gennaio
90,00
Semestrale
Prima
31 gennaio
45,94
Seconda
31 luglio
45,94
Trimestrale
Prima
31 gennaio
23,93
Seconda
30 aprile
23,93
Terza
31 luglio
23,93
Quarta
31 ottobre
23,93

I titolari di una prestazione pensionistica o assistenziale dell'INPS, intestatari dell’abbonamento RAI, con un reddito di pensione, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, inferiore a 18.000 euro, possono chiedere di addebitare il canone sulla pensione, rateizzando il pagamento in 11 mensilità, senza interessi. La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello del pagamento del canone RAI. In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

5) Canone RAI 2019: rimborso e contestuale dichiarazione di esonero

Coloro che avessero già versato il canone, pur avendo diritto all'esenzione, possono chiederne il rimborso utilizzando l'apposito modello, anch'esso aggiornato con il Provvedimento del 4.4.2018. Con la stessa istanza, inoltre, è possibile chiedere contestualmente anche l'esenzione.
L’istanza di rimborso deve essere presentata con le medesime modalità previste per la dichiarazione sostitutiva.
 

Allegati

Provvedimento del 04.04.2018 n. 73137
Canone tv over 75: modulo esenzione
Canone tv over 75: modulo rimborso
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Commenti

Stefania - 08/11/2019

Buongiorno, mia moglie che ha un abbonamento tv, al 31.01.2019 aveva compito i 75 anni, non ha alcun reddito proprio, neppure di pensione, mentre io ho un reddito superiore ai € 30.000, è tenuta pagare ugualmente il canone tv in questo caso ? Grazie per la risposta

Pina Teresa - 10/01/2019

Scusate, ma il termine di presentazione della richiesta di esenzione mi risulta fissato entro il 31 gennaio 2019 e non entro il 30 aprile 2019. E' un mio errore di interpretazione?

Maurizia Farinelli - 22/07/2014

Buongiorno, vorrei far presente che a tutt'oggi sono fuori casa per il terremoto che ha colpito Ferrara due anni fa. Non possiedo televisori, perciò ritengo inutile pagare il canone TV . Faccio presente che in questi giorni sono andata a ritirare la posta in via porta d'amore ed ho visto l'avviso di Equitalia, forse giacente da tempo..Inoltre anche l'anno scorso sono stata esonerata dal pagamento in conseguenza di questa situazione che a tutt'oggi non è cambiata!! Cordiali saluti Maurizia Farinelli

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