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RIFORMA DELLA REVISIONE LEGALE: DIRETTIVA 2014/56/UE E DOCUMENTO CNDCEC

Riforma della revisione legale: direttiva 2014/56/UE e documento Cndcec

Nuove definizioni, requisiti e modalità di lavoro per la professione del revisore legale negli Stati dell'Unione Europea nella recente Direttiva e Regolamento europeo del 16 aprile 2014

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La disciplina della revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidati ha subito rilevanti modifiche a seguito della riforma approvata dal Parlamento europeo il 3 Aprile 2014 e dal Consiglio dell’Unione europea il 14 aprile 2014.
Sulle  novità più rilevanti è intervenuto anche con una nota esplicativa il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC- 3 giugno 2014).
La riforma della revisione legale: principali obiettivi e contenuti della direttiva 2014/56/UE
La riforma si sostanzia nell’adozione dei seguenti atti da cui traggono origine le modifiche alla disciplina in materia:
  •  La Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014 che modifica la Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati: presenta talune novità relative alla revisione legale degli enti e delle società in generale e talune applicabili ai soli enti di interesse pubblico (EIP) e trova applicazione nell’ambito delle legislazioni dei singoli Stati membri a fronte di un atto di recepimento da adottare entro due anni dalla data della sua entrata in vigore (ovvero entro il 17 giugno 2016
  •  Il Regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione: individua misure stringenti e rigorose che riguardano i soli enti di interesse pubblico ed è immediatamente applicabile senza necessità di un atto di recepimento.
L’esigenza di una riforma della revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidato non è di oggi ma è nata, in risposta alla crisi finanziaria, con il Libro Verde dal titolo “La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi”, posto in consultazione pubblica dalla Commissione europea il 13 ottobre 2010. Alla consultazione è seguita, da parte della Commissione europea, la proposta di una nuova Direttiva revisione e di un Regolamento sulla quale si è instaurato un ampio e acceso dibattito legislativo concluso con l’accordo politico tra Parlamento e Commissione europea raggiunto il 17 dicembre 2013.
Le principali modifiche apportate dalla direttiva 2014/56/UE alla direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidati ha riguardato principalmente:
  1.  Talune definizioni connesse alla disciplina della revisione legale (art. 2);
  2.  il riconoscimento delle imprese di revisione contabile (art. 3-bis);
  3.  il principio dello scetticismo professionale (art. 21);
  4.  i principi dell’indipendenza e dell’obiettività (art. 22);
  5.  l’organizzazione interna del revisore (artt. 24 bis);
  6.  l’ organizzazione del lavoro (artt. 24 ter.)
  7.  i principi di revisione (art. 26);
  8.  la relazione di revisione (art. 28);
  9.  i Sistemi di controllo della qualità (art. 29);
  10.  Indagini e sanzioni (capo VII)
  11.  il controllo pubblico (art. 32);
  12.  nomina dei revisori (art 37);
  13.  revoca dei revisori (art 38).
Per quanto riguarda il primo punto innanzitutto è stata modificata la definizione di “revisione legale dei conti”, volendo ricomprendervi, oltre alla revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati prescritta dal diritto dell’Unione europea, la revisione dei bilanci prescritta dalla legislazione nazionale per quanto riguarda le piccole imprese, nonché la revisione dei bilanci delle piccole imprese effettuata volontariamente purché la stessa sia considerata dalla normativa nazionale equivalente alla revisione legale;
Sono state inoltre riformulate le definizioni delle varie categorie di imprese (microimprese, piccole, medie e grandi imprese).
 
IL RICONOSCIMENTO DELLE IMPRESE DI REVISIONE CONTABILE
La Direttiva inserisce poi  l’articolo 3bis, statuendo per le società di revisione già abilitate in uno Stato membro che intendano effettuare revisioni presso uno Stato membro diverso da quello di origine contiene una deroga alla norma generale relativa all’abilitazione: alla società di revisione è richiesta l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante rilasciata a condizione che il responsabile della revisione che effettua la revisione legale per conto della società di revisione sia abilitato nello Stato membro ospitante. La nuova Direttiva revisione modifica parzialmente la procedura per l’abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri, prevedendo,che lo Stato membro ospitante possa scegliere se rendere obbligatorio il superamento della prova attitudinale (previsto dalla previgente Direttiva revisione) o un tirocinio di adattamento (previsto dalla Direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali).

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