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BONUS IRPEF, ECCO COME I SOSTITUTI D'IMPOSTA POTRANNO RECUPERARLO

Bonus Irpef, ecco come i sostituti d'imposta potranno recuperarlo

Nuovi chiarimenti sono giunti dall'Agenzia delle Entrate sul bonus Irpef, in particolare sulle nuove modalità di recupero del credito a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione del Decreto Renzi

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Dopo le Circolari n. 8/E del 28.04.2014 e n. 9/E del 14.05.2014, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul bonus Irpef ai dipendenti introdotto dall'art. 1 del Decreto Renzi (D.L. n. 66/2014) con nuovi chiarimenti, contenuti nella Circolare n. 22/E dell'11 luglio 2014.
Si ricorda che, per il 2014, il bonus consiste in un credito Irpef di 640 euro da riconoscere ai titolari di reddito di lavoro dipendente (e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) che abbiano un reddito complessivo 2014 non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
I recenti chiarimenti della Circolare n. 22/E/2014 riguardano le modifiche apportate nel frattempo al D.L. n. 66/2014 dalla sua legge di conversione (Legge n. 89/2014), entrata in vigore dal 24 giugno 2014.
Le modifiche hanno riguardato principalmente le modalità di recupero del credito erogato da parte dei sostituti d'imposta.

1) Le nuove modalità di recupero del bonus da parte dei sostituti d'imposta

Prima della conversione in legge, l'art. 1, comma 5, secondo periodo, del D.L. n. 66/2014 prevedeva che, per il recupero del credito erogato ai lavoratori, i sostituti d’imposta utilizzassero, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (ritenute Irpef, addizionali regionale e comunale all'Irpef, ritenute relative all'imposta sostitutiva sui premi di produttività, contributo di solidarietà, ecc.) e, per la differenza eventuale, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali, quindi, non dovevano essere versati.
L'attuale formulazione della norma prevede, invece, che le somme erogate ai lavoratori siano recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997 ed è stato contestualmente soppresso sia il riferimento alla “capienza dell’ammontare complessivo delle ritenute disponibili, sia il riferimento al “periodo di pagaper l’individuazione delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti, utilizzabili per il recupero.
Ne deriva che, in base all'attuale formulazione della norma, i sostituti d’imposta erogano il credito in via automatica ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, indipendentemente da ogni considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti.
Inoltre, come chiarito dalla Circolare n. 22/E/2014, i sostituti, per il recupero del credito erogato ai lavoratori, si avvarranno esclusivamente del modello F24 e potranno utilizzare l’importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante compensazione di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario.
L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati con il modello di pagamento F24.

2) Compilazione del modello F24

Per il recupero in compensazione, i sostituti dovranno indicare il credito erogato all'interno della sezione "Erario" del modello F24 con il codice tributo "1655" istituito con la Risoluzione n. 48/E/2014. Il codice tributo va esposto nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Per l’individuazione del mese e dell’anno di pagamento del credito al lavoratore occorre fare riferimento al giorno in cui è avvenuta l’erogazione del credito ai lavoratori da parte dei sostituti d’imposta, ordinariamente coincidente con quello di pagamento delle retribuzioni.
Gli importi a debito compensati potranno, invece, riferirsi, a seconda dell’oggetto del versamento, alla medesima sezione Erario o anche alle altre sezioni INPS, Regioni, IMU e altri tributi locali, Altri enti previdenziali e assicurativi.
Il riferimento al mese e all’anno di pagamento del credito al lavoratore deve essere mantenuto anche se il credito è utilizzato nel 2015.
Nel caso in cui l'erogazione del bonus venga effettuata entro il 12 gennaio 2015, per il principio di cassa allargato, va considerata come avvenuta a dicembre 2014.
Se il sostituto d'imposta, al momento del pagamento delle retribuzioni relative ad un dato mese, deve contemporaneamente erogare il bonus ad alcuni lavoratori (maturando, quindi, un credito verso l’erario) e recuperare il bonus in precedenza già erogato ad altri lavoratori (maturando, quindi, un debito verso l'erario), l'importo da indicare nel modello F24 con il codice tributo "1655" è dato dalla differenza tra i due ammontari:
  • se dal raffronto risulta che l’importo del credito erogato ai lavoratori è superiore a quello recuperato, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare in compensazione solo l’importo netto a credito risultante dalla differenza.
  • se dal raffronto risulta che l’importo del credito recuperato ai lavoratori è superiore a quello erogato, il sostituto d’imposta dovrà versare l’importo netto a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d’acconto. In questo caso dovrà essere utilizzato il codice tributo 1655 per il versamento dell’importo a debito.

3) Recupero del bonus in compensazione senza limiti

Come già precisato nella precedente Circolare n. 9/E/2014, il recupero mediante compensazione non è soggetto al limite annuale di 700.000 euro previsto per la compensazione orizzontale.
Ora, la Circolare n. 22/E/2014, nel ribadire quanto sopra, ha altresì precisato che alla compensazione per il recupero del bonus erogato non si applica neanche la limitazione di cui all'art. 31 del D.L. n. 78/2010, ovvero il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

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