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DIRITTO ANNUALE, REGOLE DELLE SANZIONI COME PER I TRIBUTI ERARIALI

Diritto annuale, regole delle sanzioni come per i tributi erariali

Il Ministero dello Sviluppo economico, con la nota n. 172574 del 22 ottobre 2013, ha precisato che le regole sanzionatorie previste per le violazioni relative al pagamento del diritto annuale devono intendersi ora uniformate a quelle previste per le violazioni connesse al pagamento dei tributi erariali e precisate dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 27/E/2013

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In base a quanto stabilito dall'art. 8 del Decreto interministeriale n. 359 dell'11.05.2011, il diritto annuale, dovuto alla Camera di Commercio competente in base alla Provincia in cui ha sede l'impresa, deve essere versato in unica soluzione mediante modello F24, con possibilità di compensazione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Pertanto, per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine per il versamento del diritto annuale cade il 16 giugno (il diritto camerale per il 2013 andava versato entro il 17 giugno 2013, cadendo il 16 di domenica).
A seguito dell'emanazione della circolare n. 27/E del 2 agosto 2013 da parte dell'Agenzia delle Entrate, il Ministero dello Sviluppo economico ha dovuto rivedere alcuni suoi precedenti orientamenti e, con nota n. 172574 del 22 ottobre 2013, ha precisato che le regole sanzionatorie previste per le violazioni relative al pagamento del diritto annuale devono intendersi ora uniformate a quelle previste per le violazioni connesse al pagamento dei tributi erariali.
In particolare, contrariamente a quanto avveniva in precedenza, non potrà più essere considerato tardivo, bensì solo insufficiente, il versamento del diritto annuale, eventualmente comprensivo della maggiorazione dello 0,40%, entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria, effettuato in misura inferiore rispetto al dovuto. In tal caso, è possibile regolarizzare ricorrendo al ravvedimento operoso.

1) Le sanzioni del diritto annuale ed il ravvedimento operoso

Il sistema sanzionatorio previsto in caso di tardivo o mancato pagamento del diritto annuale è esplicitamente regolato dal Decreto n. 54 del 27.01.2005 del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare, in caso di tardivo o mancato pagamento del diritto annuale, è prevista una sanzione amministrativa compresa tra il 10% e il 100% dell’importo del tributo. Più precisamente:
  • in caso di tardivo versamento, intendendo per esso quello effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione prevista è pari al 10%;
  • in caso di omesso versamento, intendendo per esso quello effettuato oltre il termine di 30 giorni, non effettuato o effettuato solo in parte (limitatamente all’importo non versato), la sanzione è stabilita dal 30% al 100%, graduata in funzione del danno arrecato all'ente impositore.
Se non si è provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge, si può sanare spontaneamente la violazione commessa attraverso l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, sempreché "la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza".
La questione delle sanzioni e del ravvedimento operoso del diritto annuale, tuttavia, è stata sempre piuttosto discussa e problematica, sia con riguardo alla misura della sanzione ridotta, sia con riguardo a quando un versamento debba ritenersi "omesso".

2) Il termine "lungo" di versamento

Secondo il precedente orientamento del MISE (Circolare n. 3587/C/2005), il termine ordinario decorso il quale i versamenti erano considerati omessi o tardivi era il 16 giugno. In particolare, era: omesso, il versamento non effettuato, effettuato solo in parte (limitatamente all'importo non versato) o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni da tale termine ordinario; tardivo, quello effettuato entro i 30 giorni dal termine ordinario con la maggiorazione dello 0,40%.
Il 16 giugno era anche il termine dal quale far partire il ravvedimento operoso, tant'è che la Circolare n. 3587/C/2005 del MISE affermava che il pagamento entro il 16 luglio (30 giorni successivi alla scadenza originaria) con interesse corrispettivo dello 0,40% era alternativo al ricorso al ravvedimento breve entro i 30 giorni.
Ora, invece, secondo il nuovo orientamento, si devono considerare entrambi i termini:
  • quello ordinario del 16 giugno;
  • quello "lungo" del 16 luglio (30° giorno successivo al termine ordinario) per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%.
Di conseguenza, ora è da considerarsi comunque "tempestivo" e non più "tardivo" il versamento effettuato dopo il 16 giugno ma entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Nel caso in cui, entro il termine "lungo" del 16 luglio, non venga effettuato per intero il versamento dovuto, tale versamento parziale non è quindi "tardivo" ma solo insufficiente. La sanzione (del 30%) si applicherà solo sulla differenza non versata, cioè sulla differenza tra quanto versato e quanto dovuto (a titolo di imposta più maggiorazione).

3) I termini per il ravvedimento di un insufficiente versamento

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, i termini per il ravvedimento breve di un insufficiente versamento del diritto annuale sono i seguenti:
  • 30 giorni dal 16 giugno, se si è versato (parzialmente) entro il 16 giugno;
  • 30 giorni dal 16 luglio, se si è versato (parzialmente) dopo il 16 giugno ma entro il 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%.
Se non si provvede ad effettuare il ravvedimento operoso "breve" entro i suddetti termini, resta comunque aperta la strada del ravvedimento operoso "lungo". Nello specifico, se l’impresa non versa alcun importo, né entro il 16 giugno né entro il 16 luglio, il temine ultimo entro il quale poter utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso è la data naturale di scadenza cioè comunque il 16 giugno dell’anno successivo.
Il MISE precisa, inoltre, che il ravvedimento "parziale", cioè relativo solo a parte del tributo, deve intendersi comunque perfezionato in proporzione all'importo versato. Sulla somma che residua, si applica la sanzione del 30%.

4) La misura delle sanzioni ridotte in caso di ravvedimento

Con la nota n. 172574/2013, il MISE risolve anche un annoso dubbio inerente la misura delle sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso breve e lungo. Infatti, l’art. 6 del D.M. n. 54/2005, nello stabilire le regole per il ravvedimento operoso del diritto annuale, prendeva a riferimento alla formulazione dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 vigente a quell'epoca e indicava esplicitamente le sanzioni, rispettivamente, di 1/8 e di 1/5 della misura minima, considerando come misura minima quella del 30% (quella, cioè prevista in caso di omesso versamento del diritto annuale ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.M. n. 54/2005).
Considerato che, successivamente, la misura delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso dei tributi erariali è stata ridotta rispettivamente a 1/12 e a 1/10 prima (art. 16, comma 5, D.L. n. 185/2008) e a 1/10 e 1/8 dopo (art. 1 della Legge n. 220/2010), ci si chiedeva se si dovesse tener conto di queste nuove misure anche per il ravvedimento del diritto annuale.
Per il Ministero, però, per il ravvedimento operoso del diritto annuale, si devono continuare comunque ad applicare le vecchie regole (1/8 e 1/5 della sanzione minima), in quanto le modifiche all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 non hanno avuto un automatico effetto di modifica dell'art. 6 del D.M. n. 54/2005.
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Commenti

Fiori Andreoni Vincenzo - 16/04/2014

HO CESSATO ATTIVITA DA COMMERCIANTE IL 31-12-2001 ,LA CAMERA DI COMMERCIO MI CHIEDE ESAZIONE ANNUALE FINO AL 2007 ANNO DELLA CANCELLAZIONE D UFFICIO.

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