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METTERSI IN PROPRIO: LA SCELTA DEL REGIME CONTABILE

Mettersi in proprio: la scelta del regime contabile

Optare per un regime contabile non deve essere dettato soltanto da ragioni fiscali, ma deve anche consentire all’imprenditore di avere tutte le informazioni necessarie per monitorare al meglio la propria attività.

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Il regime contabile/fiscale di un’impresa può essere definito come l’insieme di documenti da tenere e il complesso di formalità da osservare per essere in regola con il fisco e con il codice civile, ma anche per il calcolo del risultato d’esercizio e ai fini della compilazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi. Le differenziazioni fra i regimi sono sensibili, sia per i documenti da redigere, sia per le regole da rispettare. Conoscere in anticipo e con chiarezza quali siano gli obblighi e le agevolazioni riservate a chi opti per un regime contabile o un altro consente senz’altro di acquisire una maggiore consapevolezza d’indirizzo.
La scelta del regime contabile dipende da molteplici fattori, i più importanti dei quali sono:
  • il volume d'affari che si presume di realizzare,
  • la forma giuridica adottata,
  • le dimensioni aziendali,
  • la possibilità di usufruire di semplificazioni, sia per la tenuta dei registri contabili che per il calcolo delle imposte.
Vediamo, allora, quali sono i regimi contabili a disposizione delle imprese, i principali adempimenti che ciascuno di essi comporta, i requisiti per beneficiarne e le caratteristiche principali.

1) 1. Regime agevolato per le nuove attività

Il regime del forfettino (altrimenti detto regime sostitutivo delle nuove attività) è applicabile solo alle persone fisiche. Sarà, quindi, utilizzabile dalle sole imprese individuali (comprese quelle familiari, ove l’imposta sostitutiva è dovuta dal solo titolare dell’impresa).
Per accedere a tale regime, l’imprenditore individuale deve possedere i seguenti requisiti:
  • negli ultimi tre anni, non deve avere esercitato attività d’impresa, neanche in forma associata o familiare;
  • la nuova attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altre attività precedentemente svolte sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche quale collaborazione coordinata e continuativa;
  • l’ammontare dei ricavi non deve superare il limite di € 30.987,41 (imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi) o € 61.974,82 (imprese esercenti le altre attività);
  • nel caso di prosecuzione di attività d’impresa svolta da altro soggetto (per esempio, a seguito di acquisto o successione nell’azienda), i ricavi annui realizzati dal cedente nel periodo d’imposta non devono superare i limite succitati (€ 30.987,41, per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, o € 61.974,82, per le imprese esercenti le altre attività);
  • la nuova impresa deve essere in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi.
Sul reddito di lavoro d’impresa, è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) nella misura del 10%. Restano immutati gli obblighi sostanziali in materia di Iva ed Irap.
Il regime agevolato si applica per 3 anni (al periodo d’imposta d’inizio dell’attività e ai due successivi).

2) 2. Regime contabile dei minimi

L’accesso è limitato alle sole persone fisiche residenti in Italia. La scelta va eseguita in sede di apertura della partita Iva, barrando la casella denominata “Contribuenti minori” del modello AA9/10 - quadro B.
Naturalmente, sarà sempre possibile optare per l’applicazione di un altro regime contabile, comunicando tale decisione in sede di dichiarazione annuale.
Per potervi rientrare, l’imprenditore deve possedere i seguenti requisiti:
  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata;
  • l’attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti e professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore a € 30.000,00;
  • realizzare un fatturato annuo inferiore ad € 30.000,00;
  • non effettuare cessioni all’esportazione;
  • non avere dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione;
  • aver acquistato beni strumentali per un valore complessivo entro € 15.000,00 nel triennio precedente.
Sul reddito di lavoro d’impresa, è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) nella misura del 5%. Tale imposta sostituisce totalmente l’Irpef, le addizionali regionali e comunali e l’Irap. Ai fini Iva i contribuenti minimi non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta, quindi non versano Iva. Gli adempimenti a cui sono obbligati sono estremamente semplici:
  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • emissione delle fatture e degli scontrini, senza l’addebito dell’Iva.
ll regime si applica per 5 anni (quello di avvio dell’attività ‘minima’ e i successivi quattro). Per i più giovani, sarà applicabile anche oltre i primi 5 esercizi, ma solo fino al compimento dei 35 anni d’età.

3) 3. Regime contabile semplificato

È aperto a tutti i contribuenti, che si tratti di ditte individuali o di società.
I ricavi non dovranno, però, superare il limite di € 400.000,00 per prestazioni di servizi e di € 700.000,00 per le altre attività.
La semplificazione della contabilità consiste nella obbligatorietà di poche scritture semplici destinate a far rilevare i soli costi e ricavi. In sostituzione del bilancio (conto economico e stato patrimoniale), viene redatto solo un prospetto economico per la dichiarazione dei redditi (quadro RG). Non vengono quindi registrate le movimentazioni finanziarie (quali, uscite ed entrate di cassa).
Di conseguenza, tale tipologia di contabilità non consente di gestire i conti patrimoniali (esempio: crediti, debiti, banche, beni strumentali…). Il necessario resoconto relativo a quei conti dovrà, quindi, essere gestito sul piano extracontabile.
Le imprese in contabilità semplificata hanno, comunque, l’obbligo della tenuta dei Registri Iva. Vi verranno annotati tutti i costi e i ricavi per la determinazione del reddito da assoggettare ad imposizione.

4) 4. Regime contabile ordinario

È il regime contabile che può essere scelto per opzione da tutti i contribuenti, indipendentemente dal proprio volume d’affari.
Fermo restando che vi si può - sempre e comunque - accedere per opzione, è obbligatorio per le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.), ma anche per le società di persone, gli enti commerciali e le ditte individuali, quando i ricavi sono superiori a € 400.000,00 per prestazioni di servizi ed € 700.000,00 per le altre attività.
È un sistema contabile complesso e costoso, che obbliga a istituire un sistema di rilevazione contabile articolato. Peraltro, permette di tenere sotto controllo l’attività in tutti i suoi aspetti. Il regime ordinario prevede la tenuta di:
  • libro giornale;
  • libro degli inventari;
  • registri obbligatori ai fini Iva;
  • scritture ausiliari (libro mastro);
  • registro dei beni ammortizzabili;
  • altri libri (previsti da specifiche norme).
Con la contabilità ordinaria, si registrano sia le operazioni economiche che quelle finanziarie; di conseguenza, il metodo utilizzato è quello della partita doppia.
Il reddito sarà determinato con il bilancio d’esercizio seguendo il criterio della competenza economica.
L’esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività comporta che il riferimento all’ammontare dei ricavi vada stabilito per l’attività prevalente. In assenza di una distinta annotazione dei ricavi, si considera, tuttavia, prevalente l’attività diversa dalla prestazione di servizi.
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