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DICHIARAZIONI SOCIETÀ DI CAPITALI, LA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Dichiarazioni società di capitali, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo

In vista della presentazione del modello UNICO SC 2013 e del modello IRAP 2013, le società di capitali devono ricordare l'obbligo della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte del proprio organo di controllo contabile

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Le dichiarazioni fiscali delle società di capitali (UNICO SC 2013 e IRAP 2013), che devono essere trasmesse telematicamente entro il prossimo 30 settembre (in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), devono essere sottoscritte, oltre che dal legale rappresentante della società (ovvero, in sua mancanza, dall’amministratore di fatto o dal rappresentante negoziale), anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione al bilancio, ossia coloro a cui è stato affidato il controllo contabile della società (revisore unico, società di revisione o collegio sindacale).
La mancata sottoscrizione da parte del rappresentante legale comporta la nullità della dichiarazione fiscale. Tuttavia, la nullità può essere sanata se il soggetto provvede ad apporvi la firma entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
In caso, invece, di mancata sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo di controllo contabile della società, la stessa rimane comunque valida, ma risultano applicabili le sanzioni previste dall’art. 9, co. 5 del D. Lgs. n. 471/1997.

1) L'organo di controllo contabile competente

L'organo di controllo contabile che deve sottoscrivere la dichiarazione è costituito dal soggetto o dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione al bilancio, pertanto:
  • il revisore contabile iscritto nell'apposito Registro;
  • nel caso di società di revisione iscritta nell'apposito registro, il responsabile della revisione;
  • il collegio sindacale.
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 62/E dell'8 giugno 2011, se il soggetto incaricato della revisione contabile, che ha sottoscritto la relazione di revisione al bilancio per un dato periodo d'imposta, è diverso da quello in carica al momento della sottoscrizione/presentazione delle dichiarazioni fiscali, obbligato a sottoscrivere tali dichiarazioni è comunque il primo soggetto, cioè colui che ha sottoscritto la relazione di revisione, anche se cessato dall'incarico.

2) Modalità di sottoscrizione

La sottoscrizione da parte dell'organo di controllo contabile va apposta nell’apposito riquadro “Firma della dichiarazione” presente nel Frontespizio del modello Unico 2013 e modello Irap 2013.
In particolare, in base al soggetto che sottoscrive la relazione di revisione, il prospetto deve essere compilato nel seguente modo:
  • nel caso di revisore contabile (revisore unico) iscritto nel Registro, il revisore deve indicare nella casella “Soggetto” il codice 1, inserire il proprio codice fiscale e apporre la firma;
  • nel caso di società di revisione iscritta nel Registro, il responsabile della revisione (ad esempio, il socio o l’amministratore) deve indicare nella casella “Soggetto” il codice 2, inserire il proprio codice fiscale e apporre la firma; è necessario, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, riportando nella casella “Soggetto” il codice 3 senza compilare il campo firma;
  • nel caso di collegio sindacale, nella casella “Soggetto” deve essere indicato, per ciascun membro, il codice 4 e, quindi, corrispondentemente, il codice fiscale e la firma di ciascun membro del collegio.
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