L’Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente con due provvedimenti per fissare sembra definitivamente, le istruzioni sulle modalità per effettuare due adempimenti introdotti dal DL 138 2011 manovra di ferragosto 2011 e più volte prorogati . Si tratta in particolare di
- comunicazione relativa ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore (Provvedimento n. 94902/2013);
- comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore (provvedimento n.94904/2013).
Entrambe queste comunicazioni vanno presentate da parte delle società interessate:
- entro il prossimo 12/12/2013, per i beni in godimento nel 2012 ovvero per i finanziamenti/capitalizzazioni ricevuti nel 2012.
- dall'anno prossimo, a regime, entro il 30/04 dell'anno successivo a quello in cui i beni sono concessi in godimento ovvero sono stati ricevuti i finanziamenti/capitalizzazioni.
1) COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI IN USO A SOCI O FAMILIARI
Per quanto riguarda i Soggetti concedenti il bene in uso, sono interessati all'adempimento , purché residenti in Italia:
- gli imprenditori individuali
- le società cooperative
- le società di persone
- le stabili organizzazioni di società non residenti
- le società di capitali (Spa, Srl e Sapa)
- gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale
Restano, invece, escluse dall’applicazione della norma le “società semplici”.
Per quanto riguarda gli utilizzatori, invece, la disposizione si applica ai seguenti soggetti beneficiari:
- i soci (residenti e non) di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale
- i familiari di soci di società ed enti associativi che svolgono attività commerciale
- i soggetti (residenti e non) che nella sfera privata utilizzano in godimento beni della propria impresa commerciale residente nel territorio dello Stato.
- i familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dell’imprenditore individuale residente.
I beni dell’impresa oggetto della disciplina in esame sono i beni strumentali (tipicamente gli autoveicoli), i beni-merce, gli immobili-patrimonio, sia di proprietà che in locazione finanziaria o noleggio.
I dati da comunicare riguardano
- •dati identificativi del socio ( per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero per i non residenti nel territorio dello Stato;; per i soggetti diversi da persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;
- bene concesso in godimento;
- data della concessione (data di inizio e fine);
- corrispettivo versato;
- valore di mercato del bene.
2) COMUNICAZIONE RELATIVA AI FINANZIAMENTI DEI SOCI O LORO FAMILIARI VERSO L'IMPRESA
Richiamando l’art. 7, co.12 del DPR 605/73, il provvedimento dell'Agenzia dispone che questa comunicazione riguarda :
i versamenti o capitalizzazioni erogati all’impresa dai soci o dai familiari dell’imprenditore, pari o superiori a €. 3.600 ( con limite è distinto per i due tipi di finanziamento) effettuati a decorrere dal 2012, quindi non vanno comunicati quelli effettuati antecedentemente.
Sono espressamente esclusi dalla comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria (ad esempio, non va comunicato un finanziamento effettuato per atto pubblico/ scrittura privata autenticata).
Entrambe le comunicazioni vanno effettuate utilizzando il modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate con le consuete modalità telematiche (Fisconline/Entratel), direttamente o tramite un intermediario abilitato.
3) Per tutti i dettagli puoi scaricare la Circolare del Giorno n. 181 del 16 settembre 2013