L'Imu - o meglio il suo effetto sostitutivo sull'Irpef - non impatta sulla deducibilità dei contributi di bonifica dal reddito complessivo. E' questo in sintesi l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 44/E del 4 luglio 2013. Anche se i contributi si riferiscono ad immobili che non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef, in quanto per obbligo di legge scontano l'Imu, i relativi contributi di bonifica, versati a partire dal 2012, continuano ad essere deducibili nel quadro RP di Unico (o E di 730).
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1) Il dubbio sulla deducibilità dei contributi
Ogni anno, all'interno del quadro "RP" di Unico o "E" di 730, i contribuenti possono portare in deduzione dal reddito i contributi obbligatori pagati ai consorzi di bonifica.
Rispetto agli anni scorsi, però, quest'anno c'è un’importante novità che riguarda il reddito dei fabbricati: l'Imu introdotta a partire dal 2012 (prevista dall'art. 13, DL n. 201/2011) ha sostituito l’ICI, l’IRPEF e relative addizionali (per “la componente immobiliare”) dovute sui redditi fondiari degli immobili non locati. I redditi fondiari degli immobili non locati sono esclusi dal reddito complessivo e pertanto non sono soggetti a tassazione ai fini IRPEF.
A causa di questo effetto sostitutivo IMU/IRPEF è sorto il dubbio se i contributi obbligatori gravanti sugli immobili e versati ai consorzi siano ancora deducibili, in quanto stando al tenore letterale della norma (art. 10 comma 1 lett. a ) del tuir), sembra possibile dedurre tali oneri solo se:
- essi non sono deducibili dai singoli redditi;
- i redditi degli immobili cui si riferiscono concorrono a formare il reddito complessivo.
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2) Deducibilità per i contributi di bonifica
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 44/E del 4.7.2013, risolve il problema affermando che i contributi obbligatori versati restano deducibili dal reddito complessivo se, in assenza dell'Imu, i redditi degli immobili su cui gravano avrebbero concorso alla formazione del reddito complessivo.
Per giustificare tale orientamento, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che:
- l'esclusione del reddito fondiario degli immobili non locati dal reddito complessivo Irpef deriva da una norma esterna all'Irpef, in vigore dal 2012;
- l'immobile non affittato/non locato, assoggettato ad Imu, è comunque produttivo di reddito, e l'esclusione dello stesso dal reddito complessivo deriva da un obbligo di legge che impone l'assoggettamento ad Imu, la cui base imponibile:
- deriva dalla rendita catastale;
- non dà rilevanza al contributo obbligatorio;
- l'Imu non è deducibile dall'Irpef, quindi è esclusa la deduzione indiretta del contributo di bonifica.
3) Deducibilità negata se l'immobile sconta la cedolare secca
Non è deducibile, invece, il contributo che si riferisce ad un immobile locato assoggettato alla cedolare secca, in quanto il regime della cedolare - pur essendo anch'esso sostitutivo dell'Irpef - è opzionale, non obbligatorio. Il contribuente ha cioè la possibilità di confrontare la convenienza tra il regime ordinario di tassazione, che prevede la deduzione del contributo, e quello della cedolare che invece non lo consente.
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