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REGIME FISCALE PER SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE: I CHIARIMENTI DEL FISCO

Regime fiscale per società sportive dilettantistiche: i chiarimenti del fisco

In seguito agli incontri tenutisi con i rappresentanti del settore sportivo, l’Agenzia, con la CM 9/2013, fornisce significativi chiarimenti riguardo le problematiche fiscali per associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime fiscale di cui alla L. 398/91.

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In particolare, l’Agenzia, interviene in materia di:
  • mancata tenuta del prospetto dei corrispettivi (ex DM 11/02/97);
  • mancata tenuta del rendiconto relativo ai proventi “decommercializzati”;
  • violazioni statutarie relative alla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati

1) Mancata tenuta del prospetto dei corrispettivi

Dopo aver rammentato che gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per il regime agevolato devono, fra l’altro, annotare (anche con un’unica registrazione) entro il 15 del mese successivo:
  • l’ammontare dei corrispettivi o proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali;
  • con riferimento al mese precedente;
nel modello di cui al DM 11/02/97 opportunamente integrato; l’Agenzia ha precisato che l’ente (pur non avendo annotato i corrispettivi nel modello) potrà continuare a fruire dell’ agevolazione, a condizione che sia in grado di fornire all’Amministrazione Finanziaria i riscontri contabili (quali fatture, ricevute, scontrini fiscali) ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione di reddito ed Iva.
Qualora la società/associazione non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’agevolazione, la stessa, decadrà dal regime di favore.
In ogni caso, la mancata tenuta del suddetto prospetto comporta l’applicazione di una sanzione da € 1.032 a € 7.746 (art. 9, D.Lgs.471/97)

2) Mancata tenuta del rendiconto

Altro aspetto analizzato dalla CM 9/2013 è l’art. 25, comma 2 della L.133/99 secondo cui sono esclusi dalla tassazione, nel limite di 2 eventi per anno e per un importo complessivo annuo non superiore a € 51.645,69, i proventi realizzati:
  • nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • mediante raccolte pubbliche di fondi ossia raccolte occasionali in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche attraverso la vendita di beni o servizi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene o servizio offerto.
Per tali enti, tenuti entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio a redigere un apposito rendiconto, l’Agenzia precisa che il detto adempimento si considera soddisfatto qualora i dati da inserire nel rendiconto (entrate/uscite relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione) siano comunque desumibili attraverso le risultanze della contabilità generale.
In caso di mancata redazione del rendiconto, l’ente:
  • può beneficiare della decommercializzazione, “sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile”;
  • applica il coefficiente di reddittività del 3%, ai proventi per i quali non è in grado di “produrre alcun documento attestante l’operazione”.

3) Violazione obblighi statutari

La circolare interviene, infine, in merito al rispetto dei principi di democraticità ed assenza di scopo di lucro, previsti dalla L. 289/2002.
In particolare, secondo l’Agenzia:
  • l’adozione di forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle tradizionali ( es. invio di e-mail agli associati in luogo dell’apposizione in bacheca dell’avviso di convocazione);
  • l’occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci;
non costituiscono (singolarmente considerati) elementi il cui riscontro comporti la decadenza dai benefici per mancanza del requisito di democraticità.
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