Si tratta, in particolare, della disciplina in base alla quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni detenute da soggetti IRES sono esonerate dalla tassazione nella misura del 95%, al ricorrere di determinate condizioni, quali:
- il possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del 12° mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni/quote più recenti;
- la classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- la residenza fiscale della società partecipata in un Paese diverso dai “paradisi fiscali” indicati nella black-list; in alternativa, è necessario un interpello per dimostrare che, sin dall’inizio del possesso, i redditi sono ordinariamente tassati in un Paese non paradiso fiscale;
- l’esercizio da parte della società partecipata di un’attività “commerciale” secondo la definizione dell'art. 55, TUIR; tale requisito, senza possibilità di prova contraria, non sussista relativamente alle partecipazioni in società immobiliari di gestione il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da “immobili merce” o da immobili strumentali all'attività d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in leasing ed i terreni su cui si svolge l'attività agricola.
1) Esercizio impresa commerciale
In primis, la circolare in esame dedica ampio spazio ai chiarimenti relativi al requisito della “commercialità”; in particolare, secondo l'Agenzia, si è in presenza di “un’impresa commerciale” ai fini pex qualora:
- la società partecipata risulti dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi;
- l’impresa disponga della capacità, anche solo potenziale, di soddisfare la domanda del mercato “nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza”.
2) Commercialità imprese in Start-up
Ai fini della determinazione del momento a partire dal quale l’impresa è qualificabile come “commerciale”, occorre identificare le attività prodromiche finalizzate all’allestimento della struttura organizzativa aziendale necessaria all’esercizio dell’attività d’impresa (fase di “start-up”).
Pertanto, il periodo di start up (ad es. quello per studi preparatori, ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni, ricerche di mercato e addestramento personale) assume una connotazione commerciale, ai fini pex, se viene seguito dallo svolgimento dell’attività d’impresa.
In pratica, la “commercialità” sussiste già nella fase di start up sempreché la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie ed essersi dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi a svolgere l’attività per la quale è costituita.
Sul punto, l’Agenzia afferma, inoltre, che in alcuni settori, determinate attività che potrebbero essere ritenute in linea di principio meramente preparatorie, possono considerarsi, al contrario, esplicative dell’esercizio di attività di impresa. Tali sono le concessionarie di lavori pubblici e le imprese operanti nel settore energetico.
3) Immobiliari di gestione
Nell’ambito delle immobiliari di gestione, al fine di individuare un’attività prevalentemente attiva rispetto a quella passiva consistente nella sola percezione dei canoni di locazione, assumono rilievo i servizi complementari e funzionali all’utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso. Si tratta, ad esempio dei servizi relativi alla richiesta e gestione delle autorizzazioni amministrative, alla gestione amministrativa e finanziaria relativa alle attività svolte all’interno del complesso immobiliare. Sotto il profilo quantitativo, tale tipologia di servizi deve essere di significativa entità, in modo tale da rendere l’attività di locazione/affitto non più preminente ma inserita in una più ampia attività di prestazioni di servizi.
4) Pex e società di comodo
Per quanto riguarda, infine, la coesistenza della disciplina pex con quella relativa alle società di comodo, l’Agenzia precisa che non esiste un’alternatività o una prevalenza tra le discipline; tuttavia, è possibile non poter fruire della pex in presenza di una società che ha superato il test di operatività, mentre può spettare in presenza di società che non hanno superato il test.