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IRAP: PER LE HOLDING MISTE, L’ALIQUOTA PUÒ VARIARE DA UN ANNO ALL’ALTRO

IRAP: per le holding miste, l’aliquota può variare da un anno all’altro

La disciplina delle holding miste e gli effetti ai fini IRAP

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Tra i soggetti passivi Irap rientrano anche le cosiddette holding miste a cui è riservata però una disciplina speciale. Per le holding miste, va puntualmente verificato il requisito della prevalenza nei confronti del gruppo, di attività finanziarie che consistono in concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di servizi di pagamento e servizi di investimento.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 29 del 17/02/2009 all’art. 13, ha indicato i criteri per l’individuazione della prevalente “operatività non nei confronti del pubblico”, e le modalità di calcolo in base a cui, se dai dati di bilanci approvati, relativi agli ultimi due esercizi chiusi ricorrono entrambi i presupposti patrimoniale ed economico, allora la società è in obbligo di iscriversi all’albo secondo l’art. 103 TUB.
Se il decreto ministeriale individua una definizione descrittiva, alla prassi operativa è demandata la costruzione di un quoziente esaustivo che intercetti il dettato normativo, quantomeno ciò è possibile come vedremo, per lo schema rigido del bilancio codice civile.

1) La holding mista e il requisito della prevalenza

Come è noto le banche e gli altri enti e società finanziari oltre alla diversa determinazione della base imponibile(1), applicano un’aliquota IRAP pari al 4.65%(2) anziché la misura ordinaria delle società commerciali pari al 3,9%.
Nel caso delle holding miste, va puntualmente verificato il requisito della prevalenza nei confronti del gruppo, di attività finanziarie che consistono in concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di servizi di pagamento e servizi di investimento.
L’oggetto sociale di una holding al vertice di un gruppo industriale può consistere delle seguenti attività:
  • assunzione di partecipazioni in dette società a scopo di stabile investimento;
  • coordinamento gestionale e la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
  • svolgimento di attività di prestazione di servizi di natura amministrativa, tecnica e commerciale in favore delle partecipate e di terzi.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 29 del 17/02/2009 all’art. 13, ha indicato i criteri per l’individuazione della prevalente “operatività non nei confronti del pubblico”, e le modalità di calcolo in base a cui, se dai dati di bilanci approvati, relativi agli ultimi due esercizi chiusi ricorrono entrambi i presupposti patrimoniale ed economico, allora la società è in obbligo di iscriversi all’albo secondo l’art. 103 TUB.

2) La determinazione dell’aliquota IRAP

In via analogica la determinazione dell’attività prevalente, viene estesa anche per la determinazione dell’aliquota IRAP applicabile.
Indice Patrimoniale.
Art. 13 lett. a) L’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria, di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
Indice Economico.
Art. 13 lett. b) L’ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell’attivo di cui all’indice patrimoniale, dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute, e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento richiamata dall’art.106, comma 1 del TULB, sia superiore al 50% dei proventi complessivi;
Se il decreto ministeriale individua una definizione descrittiva, alla prassi operativa è demandata la costruzione di un quoziente esaustivo che intercetti il dettato normativo, quantomeno ciò è possibile come vedremo, per lo schema rigido del bilancio codice civile.

Bilancio codice civile
Un indice patrimoniale che esprima i su esposti fattori può essere agevolmente costruito utilizzando la seguenti criteri:
B III) Immobilizzazioni finanziarie + Impegni (3) x 100  › 50%
Totale ATTIVO + Impegni
L’indice patrimoniale è un indice tendenzialmente rigido, vale a dire che nel corso degli anni ci aspettiamo di trovare scarse oscillazioni di tale quoziente, pertanto nel caso della holding mista presumiamo che esso sia sempre superiore al 50%.
Analogamente possiamo costruire un indice economico di verifica, secondo la seguente formula:
Voce C )                                 + Voce E) proventi straordinari + β voce A)
15 )Proventi finanziari                                         (finanziari)
16) altri proventi finanziari
17) interessi
__________________________________________________________ x 100 › 50%
Voce C )                                + Voce E) proventi straordinari + voce A)
15 )Proventi finanziari                                        (finanziari)
16) altri proventi finanziari
17) interessi
È necessario fare alcune precisazioni.
Il β indicato nella formula, starebbe ad indicare quella quota parte dei proventi della gestione caratteristica dell’attività di una società holding mista, che come prima specificato è desumibile dall’oggetto sociale.
Pertanto a differenza dell’indicatore Patrimoniale, l’analista del bilancio non può limitarsi a valutare le singole macro voci del Conto Economico, ma per esser certo di individuare il giusto peso delle attività finanziarie deve suddividere la voce
A) Valore della produzione in:
  • quota riferibile ai ricavi relativi allo svolgimento di attività di prestazione di servizi di natura amministrativa, tecnica e commerciale in favore delle partecipate e di terzi e
  • quota riferibile ai proventi derivanti dall’ assunzione di partecipazioni in dette società a scopo di stabile investimento oltre i proventi che derivano dalla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (β).
L’indice economico è in realtà quello più importante per la verifica dell’aliquota Irap, che per effetto dei fatti di gestione del gruppo può variare da un anno all’altro.

3) Esempio

Si ipotizzi per esempio , la cessione di una partecipazione con plusvalore che era detenuta a scopo di stabile investimento, oppure l’incasso di proventi generati dalla concessione di un finanziamento erogato sotto qualsiasi forma.
La norma evidenzia l’osservazione degli ultimi due bilanci approvati e la compresenza di entrambi gli indicatori. Proviamo a sviluppare un analisi numerica in tre esercizi.
Esempio (valori espressi in milioni di euro):
B III = 15.000                     C(15)= 1000      E (20)= 250
Totale attivo = 20.000       C(16)= 500       β = 10%
Impegni = 0                       C(17)= 50          A= 3000
Secondo le formule di cui sopra
Indice Patrimoniale (anno 1) = 75%
Indice Economico (anno1) = 43,7 %                                                                             Non prevalenza (IRAP 3,9%)
Ipotizziamo che, fermo il resto all’anno 2 il β aumenti del 21% avremo che :
Indice Patrimoniale (anno 2) = 75%
Indice economico (anno 2) = 50,6%                                                                              Prevalenza (IRAP 3,9%)
Ipotizziamo che fermo il resto all’anno 3 il β sia pari al 23% avremo che :
Indice Patrimoniale (anno 3) = 75%
Indice economico (anno 3) = 51,8%                                                                              Prevalenza (IRAP 4,65%)
La prevalenza dell’attività, scatta a partire dall’anno 2, resta tuttavia da chiarire quando debba scattare l’applicazione dell’aliquota maggiorata IRAP.
In assenza di un chiarimenti da parte dell’amministrazione fiscale proseguiamo il ragionamento in via analogica al decreto ministeriale, affermando che l’aliquota maggiorata sia applicata a partire dall’anno di imposta 3, ovvero in linea con l’obbligo di iscrizione al predetto albo.
Viceversa in chiave asimmetrica, sembrerebbe possibile applicare l’ aliquota ordinaria nell’anno di imposta 4, qualora i risultati di gestione dessero conto di un test del quoziente economico inferiore al 50%.
Il requisito della prevalenza, agisce peraltro sulla formazione della base imponibile delle holding miste le quali devono seguire le indicazioni di cui all’art. 6 comma 9 d.lgs. 446/97.

4) Bilancio IAS

Come è noto il bilancio IAS non ha uno schema rigido, bensì un contenuto minimo obbligatorio definito secondo le indicazioni del principio IAS 1 (par. 54-59), pertanto in questa sede ci limitiamo ad indicare all’analista del bilancio IAS quali siano le voci dell’attivo da scandagliare per la costruzione del quoziente patrimoniale :
d) attività finanziarie.
e) partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto .
j) totale delle attività classificate come possedute per la vendita e le attività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformità dell’IFRS 5 (4).
Alla stregua del prospetto di Stato Patrimoniale, anche lo Schema di Conto Economico complessivo è composto da un contenuto minimo obbligatorio; pertanto elenchiamo le voci dello IAS 1 (par. 82-87) da scandagliare, per costruire il quoziente economico della prevalenza delle attività finanziarie rispetto alle altre:
a- Ricavi
c-Quota dell’utile di collegate e Joint-Venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto.
e-Plusvalenza delle attività operative cessate
Plusvalenza delle attività dei gruppi in dismissione che costituiscono l’attività operativa cessata.
f-Utile attribuibile a partecipazione di minoranza.
(1) Art. 6 D.lgs 446/97.
(2) Art. 16 co. 1 bis lett. b D.lgs 446/97.
(3) Gli impegni sono iscritti nei conti d’ordine.
(4) Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.

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