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BENI IN GODIMENTO AI SOCI: I NUOVI CHIARIMENTI DAL FISCO

Beni in godimento ai soci: i nuovi chiarimenti dal fisco

In assenza di certificazione scritta con data certa, antecedente l’inizio dell’utilizzo del bene, è possibile dimostrare l’esistenza dell’accordo anche con altre modalità

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Con la recente circolare 36/2012 l’Agenzia, a pochi giorni dal provvedimento di proroga per l’invio della prima comunicazione, interviene nuovamente sulle disposizioni relative ai beni concessi in godimento ai soci al fine di risolvere alcune questioni ancora aperte.

Per un ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 198 del 03.10.2012

1) Certificazione

Il primo aspetto che viene affrontato dalle Entrate riguarda la documentazione relativa la concessione in godimento dei beni. In particolare, richiamando quanto disposto dalla C.M. 24/2012, l’agenzia ribadisce che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali devono risultare da apposita certificazione scritta di data certa antecedente alla data di inizio dell’utilizzazione del bene.
Con il recente documento di prassi, viene altresì precisato che in assenza di apposita certificazione scritta con data certa, il contribuente può comunque diversamente dimostrare l’esistenza dell’accordo (ad es. mediante bonifici bancari, assegni, ecc..)

2) Eliminazione doppia imposizione

Altro tema affrontato dalla C.M. 36/2012 è quello dei beni aziendali dati in godimento all’imprenditore individuale o ai soci di società trasparenti. Al riguardo, l’agenzia stabilisce che, al fine di evitare il fenomeno della doppia imposizione, il reddito diverso (differenza tra valore normale dell’uso e corrispettivo pagato) da assoggettare a tassazione in capo all’utilizzatore (imprenditore individuale/ socio in trasparenza) va decurtato di quanto imputato come reddito d’impresa a seguito della indeducibilità dei costi del bene.
 

3) Auto aziendali

Particolarmente interessante è poi l’aspetto relativo le auto aziendali. In particolare, per le auto aziendali date in uso ai soci la C.M. 36/2012 stabilisce che, per “esigenze di semplificazione”, il valore normale viene determinato applicando i medesimi importi stabiliti per i benefit dei dipendenti (cd “fringe benefit” ).
Si tratta del meccanismo stabilito dall’ art. 51, comma 4 del TUIR secondo cui il reddito diverso in capo all’utilizzatore viene determinato a partire dal valore dei 4.500 chilometri annui (ossia il 30% della percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, stabilito in base alle tariffe ACI, al netto delle somme trattenute o corrisposte).
Tale interpretazione dell’Agenzia induce, dunque, a ritenere superato il riferimento alle tariffe praticate dalle società di noleggio, quale criterio per l’individuazione del valore normale
 

4) Beni promiscui: integrale deducibilità

Infine, l’Agenzia ha evidenziato che, per determinati beni aziendali, viene riconosciuta l’integrale deducibilità dei relativi costi anche quando gli stessi, per loro natura, possono essere utilizzati promiscuamente. Si tratta, ad esempio, delle autovetture adibite ad uso pubblico, per le quali l’art. 164 del TUIR stabilisce la deducibilità dell’intero ammontare dei componenti negativi.
Per questi, non trovano applicazione le disposizioni in esame. Rientrano in tale casistica i tassisti, per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei costi relativi alle autovetture nonostante l’utilizzo privatistico sia ad essi riconosciuto dall’art. 14, c. 6 del DLgs 422/97 secondo cui “…ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone …e' consentito l'uso proprio fuori servizio”

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