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MEDIAZIONE, ANCORA CHIARIMENTI DALLA CIRCOLARE N. 33 DEL 3.8.2012

Mediazione, ancora chiarimenti dalla circolare n. 33 del 3.8.2012

Secondo l’agenzia delle Entrate, con la Circolare 33/E del 3.8.2012, se non si definisce l’avviso bonario in sede di mediazione si può comunque fruire della riduzione del 40%

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Come noto, dallo scorso 01/04/2012, la cd "Manovra correttiva" (DL 98/2011) ha introdotto un nuovo istituto rubricato “Il reclamo e la mediazione” che si aggiunge agli strumenti deflattivi del contenzioso.Il nuovo art. 17-bis del DLgs 546/92 prevede, infatti per le controversie di valore non superiore ad €. 20.000, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate notificati a decorrere dall’01/04/2012, l’obbligo di presentare, in via preliminare, istanza di reclamo/mediazione a pena di inammissibilità del successivo ricorso.
Per un ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 186 del 19.09.2012

1) La mediazione in sintesi e la recente circolare n. 33/E/2012

Si tratta di uno strumento che anticipa il contenuto del ricorso, nel senso che con esso il contribuente chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all’attenzione della CTP nella eventuale fase giurisdizionale.
In pratica, l’agenzia ricevuto il reclamo, può accogliere le richieste del contribuente e annullare (in tutto o in parte) l’atto, oppure formulare essa stessa una proposta di mediazione che, al pari della conciliazione giudiziale, “chiude” la controversia, mediante la riduzione delle sanzioni al 40% e la possibilità di versare il dovuto in forma rateale. In caso di esito negativo della procedura, il reclamo, senza la necessità che il contribuente formi un ulteriore atto, si converte in ricorso, e va depositato presso la segreteria del giudice.
Detto ciò, con la recente C.M. 33/2012 in materia di mediazione tributaria l’agenzia, riprendendo (almeno in parte) quanto già precisato nella C.M. 9/2012 fornisce ulteriori indicazioni riguardanti, in particolare:

  • l’applicazione della mediazione ai provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
  • i rapporti intercorrenti tra la mediazione e la definizione agevolata;
  • la riduzione delle sanzioni in caso di mediazione;
  • la mediazione e l’acquiescenza;
  • l’autotutela parziale;
  • la determinazione del valore della controversia in caso di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale


 

2) La mediazione ai provvedimenti di irrogazione delle sanzioni

In primo luogo, viene confermata la necessità del reclamo per gli atti ove vengano contestate solo sanzioni amministrative; in tal caso, se l’Ufficio ridetermina la pretesa in sede di mediazione o questa si chiude “a zero”, resta ferma la riduzione delle sanzioni al 40%.
Il reclamo è altresì obbligatorio in caso di ruoli emessi a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione. In tal caso, all’omesso/tardivo versamento delle imposte è applicabile la sanzione del 30%. Se il contribuente effettua il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, la sanzione è ridotta a 1/3, ossia è pari al 10% (30% x 1/3). In caso di mancato pagamento, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo, che può essere impugnata dal contribuente, mediante presentazione preliminare dell’istanza di mediazione.
Mentre, sono escluse dalla mediazione, in quanto caratterizzate da un valore indeterminabile, le controversie relative la sanzione con cui viene disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

3) Il nesso tra la mediazione e la definizione agevolata

In caso di omesso/tardivo pagamento del tributo, la definizione agevolata, con la relativa riduzione delle sanzioni ad 1/3, è esclusa in sede di mediazione. In ogni caso, per le controversie di valore non superiore a €. 20.000 il contribuente è comunque tenuto a presentare l’istanza di mediazione che va, pertanto, esaminata dall’Ufficio al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l’annullamento totale o parziale della sanzione (ad es: perché il versamento è stato integralmente effettuato nei termini o perché la sanzione è stata erroneamente calcolata in misura superiore al 30% del tributo).
 

4) Riduzione delle sanzioni in caso di mediazione

Qualora, in sede di mediazione la sanzione accertata viene confermata oppure rideterminata in nessun caso è ammessa l’applicazione di una riduzione diversa rispetto a quella del 40 %.

5) Mediazione e acquiescenza, autotutela parziale

Se il contribuente, prima della notifica del ricorso ovvero dell’istanza di mediazione, opta per l’applicazione dell’acquiescenza rinuncia di fatto al ricorso e quindi anche al reclamo.
Qualora, l’agenzia notifichi un atto (di valore complessivo > €. 20.000) che, in seguito ad un provvedimento di autotutela parziale, si riduce “sotto soglia” il contribuente è tenuto a presentare istanza di mediazione. Se, invece, il provvedimento di parziale autotutela sopravviene dopo la notifica del ricorso ma prima del deposito dello stesso nella segreteria della CTP la disciplina della mediazione tributaria non trova applicazione.

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