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FABBRICATI RURALI: ENTRO IL 2 LUGLIO LA DOMANDA PER OTTENERE LA CATEGORIA CATASTALE A/6 O D/10

Fabbricati rurali: entro il 2 luglio la domanda per ottenere la categoria catastale A/6 o D/10

C’è tempo fino al prossimo 2 luglio 2012 per la presentazione delle domande di variazione catastale ai fini del riconoscimento del requisito di “ruralità” degli immobili in base alle vecchie regole stabilite dal Decreto Sviluppo 2011 (D.L. n. 70/2011) e poi abrogate dalla Manovra Monti (D.L. n. 201/2011).

Ascolta la versione audio dell'articolo

Scade il 2 luglio prossimo il termine per presentare la domanda di variazione catastale dei fabbricati già censiti per ottenere il requisito di “ruralità” e, quindi, la classificazione nelle categorie A/6-R per quelli abitativi e D/10 per quelli strumentali. La scadenza ordinaria del 30 giugno slitta, infatti, al 2 luglio cadendo il 30 di sabato. Tale variazione catastale è utile soprattutto per il passato al fine di scongiurare gli accertamenti ICI per gli anni fino al 2011. I fabbricati rurali, infatti, godevano dell’esenzione ICI solo se accatastati in A/6 o D/10. L’IMU si applica, invece, dal 2012 su tutti i fabbricati rurali, a prescindere dalla categoria catastale. La domanda di variazione catastale deve essere presentata all’Agenzia del Territorio competente secondo le regole stabilite dal Decreto MEF 14.09.2011 e dalla Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/2011.

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1) Il quadro normativo di riferimento

In base a quanto stabilito dal D.L. n. 70/2011 (Decreto Sviluppo 2011) all’art. 7, comma 2-bis, i soggetti interessati potevano richiedere il riconoscimento del requisito di “ruralità” degli immobili ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 557/1993 mediante presentazione all’Agenzia del Territorio di una domanda di variazione della categoria catastale. Tale richiesta di variazione:

  • era finalizzata all’attribuzione della categoria catastale:
    • A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo;
    • D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale;
  • doveva essere presentata entro il 30.09.2011, allegando un’autocertificazione nella quale l’interessato dichiarava la sussistenza dei requisiti di ruralità dell’immobile, in via continuativa, a decorrere dal 5° anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

La “Manovra Monti” (D.L. n. 201/2011) ha abrogato le suddette norme, facendo, tuttavia, salvi gli effetti del riconoscimento della ruralità in relazione alle domande presentate con le vecchie regole successivamente al 30.09.2011 ma entro il 30.06.2012 (termine così prorogato da ultimo dal D.L. n. 216/2011 - Decreto Proroghe).
Le regole attuative delle vecchie disposizioni del Decreto Sviluppo al riguardo sono state dettate dal D.M. 14.09.2011, sul quale sono stati forniti chiarimenti dall’Agenzia del Territorio con la Circolare n. 6 del 22.09.2011.
Tali regole dovranno essere seguite per la presentazione delle domande di variazione catastale da presentare, come detto, entro il 2 luglio (essendo il 30 giugno sabato) con le vecchie regole.
Successivamente, per il riconoscimento del requisito di ruralità dell’immobile si dovrà fare riferimento ad un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (ancora da emanare) che fisserà nuove “modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo” (A/6).

2) Le modalità di presentazione della domanda

La domanda di variazione catastale per il riconoscimento del requisito di ruralità, con allegata l’autocertificazione, deve essere presentata all’Ufficio provinciale territorialmente competente dell’Agenzia del territorio entro il 2 luglio 2012, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i modelli allegati al D.M. 14.09.2011.
La presentazione può avvenire:

  • mediante consegna diretta in duplice originale;
  • tramite raccomandata a/r;
  • tramite fax;
  • mediante PEC (posta elettronica certificata);
  • per via telematica mediante l’apposita applicazione disponibile sul sito dell’Agenzia del Territorio.

3) Effetti ai fini ICI e ai fini IMU

L’ottenimento della categoria catastale A/6 o D/10 è utile soprattutto per il passato al fine di scongiurare gli accertamenti ICI per gli anni fino al 2011. Fino a tale anno, infatti, i fabbricati rurali godevano dell’esenzione ICI solo se accatastati come A/6 o D/10.
L’accatastamento in dette categorie non ha, invece, alcuna rilevanza ai fini IMU. L’IMU, infatti, si applica dal 2012 su tutti i fabbricati rurali, anche se con l’aliquota agevolata del:

  • 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 0,4% per i fabbricati rurali ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale.

Per fruire di tali agevolazioni IMU, inoltre, non è condizione necessaria che l’immobile sia classificato come A/6 o D/10 (a differenza di quanto avveniva per fruire dell’esenzione ICI). Come precisato dalla Circolare del Dipartimento delle Finanze n. 3/DF del 18 giugno 2012 al par. 7.3, infatti, per rientrare nell’agevolazione è sufficiente che gli immobili possiedano i requisiti di ruralità di cui all’art. 9, D.L. n. 557/1993, anche se non sono classificati nelle categorie A/6 e D/10.

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Commenti

PIERANGELA - 24/01/2013

lo smaltimento rifiuti si paga sui beni di categoria D/10 STRUMENTALI ? e' una cascina dove ci sono animali stalle e portici

Anna Eleonora Erario - 02/07/2012

L'art. 29 (denominato "Proroghe di termini in materia fiscale") del D.L. n. 216/2011, convertito nella Legge n. 14/2012, così recita al comma 8: "Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo."

marco - 03/07/2012

per "classamento originario" ritengo che si intenda la precedente classificazione prima dell'entrata in vigore dell'art 7 comma 2 bis D.L. 70/2011. Non a caso è stato abbrogato. se il legislatore voleva che i fabbricati rurali fossero censiti nella categoria A6 non avrebbe abrogato tale norma. non a caso l'art13 comma 14bis del DL 201/2011 cita, tra l'altro, ".....Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo" ossia occorre trovare un modo per far distinguere un fabbricato classificato A3 da un fabbricato A3 rurale. infatti la ruralità non è data dalla tipologia del fabbricato (villetta, popolare, di lusso ecc. ecc.) ma dall'uso che di quel fabbricato ne viene fatto. inoltre è sufficente chiamare un qualunque ufficio dell'agenzia del territorio e sentire se accettano la classificazione A6 chiedo scusa per l'errore riguardo alla scadenza, mi sono confuso con la scadenza per i fabbricati non dichiarati al catasto urbano che è al 30 novembre (art 13 comma 14ter D.L. 201/2011) per chiudere vorrei dire che la confusione riguardo alla ruralità dei fabbricati era tanta prima e queste continue modifiche non hanno fatto altro che aumentarle

marco - 29/06/2012

a me pare che il termine sia il 30 settembre e la classificazione rimane quella originaria...

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