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CESSIONE DI MOBILI E ARREDI NEL CASO DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ESENTE, PRECEDENTEMENTE ACQUISTATI SENZA DETRAZIONE DELL'IVA

Cessione di mobili e arredi nel caso di esercizio di attività esente, precedentemente acquistati senza detrazione dell'Iva

Una situazione abbastanza ricorrente nelle compagnie assicurative si verifica allorquando due agenti si avvicendano all'interno della stessa filiale/agenzia ed il subentrante entra in possesso dei medesimi uffici/beni dell'agente uscente. Seppur essa sia una questione del tutto peculiare delle entità che agiscono per il tramite di agenti sul territorio, suddetta questione non manca di sollevare specificità di notevole interesse.

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Uno dei punti di maggiore interesse è quello relativo al trattamento IVA della cessione di mobili e arredi da parte di un'agenzia a favore della compagnia assicurativa (soggetto passivo IVA che ha optato per il regime di cui all'art. 36-bis del DPR . n. 633/1972) e alla successiva rivendita dei medesimi beni da quest'ultima all'agenzia subentrante.

1) Considerazioni principali e caso pratico

Le considerazioni principali in merito alle due suddette operazioni sono le seguenti:
  1. Il presupposto per poter considerare esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 27-quinquies del D.P.R. 633/1972, la cessione dei mobili /arredi da parte dell'agente/cedente, è che questi non abbia detratto l'IVA sull'acquisto originario ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19 bis2 del D.P.R. 633/1972, come precisato nella circolare dell'Amministrazione finanziaria n. 328/E/1997 e successivamente confermato con la risoluzione n. 16/E/2007.
    Inoltre, la medesima prassi ha chiarito che in nessun caso le cessioni di beni acquistati senza diritto alla detrazione totale dell'IVA da soggetti che hanno optato per il regime di cui all'art. 36bis del D.P.R. 633/1972 possano beneficiare dell'esenzione di cui al citato art. 10 n. 27-quinquies.

Pertanto, la eventuale fattura emessa dall'agente/cedente in esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 27-quinquies) del D.P.R. 633/1972 è da ritenersi corretta soltanto qualora il medesimo non abbia potuto detrarre l'IVA ai sensi dell'art. 19, 19-bis1 e 19 bis2 del D.P.R. 633/1972.

  1. Per quanto riguarda il trattamento IVA della rivendita dei beni da parte della compagnia all'agente subentrante - assumendo che l'acquisto dall'agente cedente sia esente da IVA ex art. 10, n. 27-quinquies del DPR n. 633/1972 (si veda punto a) che precede) - si rileva innanzitutto che la compagnia assicurativa dovrebbe applicare su tale cessione il c.d. “regime del margine analitico” disciplinato dall'art. 36 del D.L. 41/1995.

Infatti, sotto il profilo soggettivo, il regime del margine è fruibile dai commercianti abituali di beni mobili usati e, secondariamente, dai rivenditori c.d. “occasionali” dei medesimi beni (tra i quali rientrano anche gli imprenditori o i professionisti che acquistano tali beni con l'intento di rivenderli in futuro, dopo averli utilizzati per la propria attività professionale).
Dal punto di vista oggettivo, invece, il regime in esame può essere applicato soltanto qualora il bene che si intende rivendere sia stato acquistato : (i) da un privato; (ii) da un soggetto passivo che non ha potuto detrarre l'IVA afferente l'acquisto o l'importazione, ai sensi degli artt. 19, 19 bis-1 e 19 bis-2 del D.P.R. 633/1972 ; (iii) da un soggetto IVA a sua volta operante nel regime del margine che abbia assoggetto la cessione al regime speciale; (iv) da un soggetto IVA comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro.

In presenza dei requisiti suddetti, l'applicazione del regime del margine con il metodo analitico comporta l'assoggettamento ad IVA, per ogni singolo bene rivenduto, della sola differenza (positiva) fra prezzo di vendita e prezzo di acquisto originario (cd. margine).

Valga un semplice esempio a chiarire quanto detto:

Prezzo di vendita all'agente / subentrante: euro 3.500 Iva inclusa (+)
Prezzo di acquisto dall'agente /cedente: euro 2.500 (-)

Differenza positiva (margine) sulla quale calcolare l'IVA: euro 1000

Determinazione della base imponibile su cui applicare l'IVA: 1.000 / 1,2 = euro 833,33 base imponibile
IVA: 833,33 * 20% = euro 166,66

Quanto appena esemplificato accadrà in presenza di un margine positivo; se, invece, il margine dovesse essere negativo, esso sarà considerato pari a zero, non potendo dare a luogo a meccanismi di compensazione di alcun tipo con altri margini positivi.

Infine si ricorda che l'applicazione del regime del margine analitico comporta l'obbligo per la compagnia assicurativa di annotare nel registro delle fatture emesse gli elementi da cui si ricava il margine nonché il margine stesso, secondo le modalità ed i termini previsti per le liquidazioni periodiche.

Ciò posto, si evidenzia che per la compagnia assicurativa l'applicazione del regime del margine è facoltativa (art. 36, comma 9, DL n. 41/1995), nel senso che la stessa potrà scegliere di applicare l'IVA nei modi ordinari (cioè, sull'intero corrispettivo di cessione) con l'obbligo di comunicare la scelta del regime adottato con la successiva dichiarazione annuale IVA (Quadro VO, rigo VO9).

  1. Sarebbe corretto registrare i beni acquistati nel registro dei beni ammortizzabili, anche se per pochi giorni, qualora la compagnia intendesse ammortizzare gli stessi, cioè qualora essi siano considerati (secondo destinazione - come sancito dal Principio Contabile OIC n. 16) immobilizzazioni materiali. Infatti, l'iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili è condizione imprescindibile per poter dedurre, sotto il profilo fiscale, gli ammortamenti e le spese di manutenzione sostenute sulle immobilizzazioni materiali.
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