Pubblicato il 11/01/2012
Imposte differite attive e revisione legale
Viviani Ruggero
Appare di grande impatto, ai fini della redazione, del controllo e della revisione del bilancio, la nuova disposizione contenuta nell’art. 9 del decreto salva-Italia (D.L. n. 201/2011).
La disposizione citata, infatti, si propone di trasformare le attività stanziate in bilancio a titolo di “Imposte differite attive”, relative a perdite fiscali conseguite ai sensi dell’art. 84 del Tuir, in crediti d’imposta.
Si ricorda, in merito, che L’OIC n. 25 nella sua versione aggiornata al 30 maggio 2005, chiarisce che la posta de qua “non ha natura di credito verso l’erario, quanto piuttosto di beneficio futuro di incerta realizzazione”.
Si ricorda, in merito, che L’OIC n. 25 nella sua versione aggiornata al 30 maggio 2005, chiarisce che la posta de qua “non ha natura di credito verso l’erario, quanto piuttosto di beneficio futuro di incerta realizzazione”.
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