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COMUNICAZIONE DEI BENI D'IMPRESA IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI: LA NUOVA DISCIPLINA

Comunicazione dei beni d'impresa in godimento a soci e familiari: la nuova disciplina

Con un recente Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed i termini della comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento al socio o familiare dell’ imprenditore estendendo la disciplina anche ai finanziamenti o capitalizzazioni effettuati/ricevuti dai soci delle società concedenti

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Al fine di contrastare il fenomeno elusivo dell'intestazione “fittizia”, ad imprese e società, di beni utilizzati a titolo personale dai soci o dai familiari dell'imprenditore, la cd “Manovra di Ferragosto” ha introdotto una particolare disciplina riguardante la tassazione in capo ai soggetti (soci o familiari dell’imprenditore) che utilizzano beni (mobili o immobili) in godimento.

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1) La nuova tassazione sui beni in godimento a soci e familiari

In particolare, dunque, a partire dal periodo d'imposta 2012 :
  • si considera reddito diverso ai fini IRPEF la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa a soci/familiari dell’ imprenditore.
  • sono indeducibili dal reddito imponibile delle società o dell’imprenditore i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato;
  • l'impresa concedente, in solido, con il socio/familiare dell'imprenditore devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento;
  • è prevista l’ applicazione, in solido, anche delle sanzioni.
Con un recente Provvedimento (n. 166485 del 16 Novembre 2011) l’Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità ed i termini di presentazione della suddetta comunicazione.

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2) La comunicazione dei beni d'impresa concessi in godimento

Il provvedimento dell'Agenzia  prevede in particolare che:
  • la comunicazione va effettuata, entro il 31/3/2012, anche per i beni per i quali nel periodo di riferimento è cessato il diritto di godimento.
  • l'obbligo è esteso anche i soci "indiretti" ed ai loro familiari;
  • va comunicata la concessione in godimento di qualsiasi tipologia di bene (attenzione: i beni diversi dai mezzi di trasporto e da  immobili vanno indicati solo se di valore superiore a € 3000);
  • vanno comunicati anche finanziamenti o capitalizzazioni effettuati a favore della società in presenza di godimento di beni ai soci.
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