Modello 770/2011 tardivo entro il 21.11.2011
Globa Violeta
I sostituti d’imposta tenuti alla presentazione del Modello 770/2011 (semplificato e ordinario) che non hanno effettuato l’adempimento entro il 22.08.2011 (termine così prorogato dal DPCM del 12.05.2011), possono ancora rimediare, presentando una dichiarazione tardiva, entro il 21.11.2011, con l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta. La dichiarazione presentata oltre tale scadenza si considera omessa.

Le violazioni inerenti il Modello 770 possono essere oggetto di regolarizzazione spontanea mediante il ravvedimento operoso, a condizione che le stesse non siano constatate o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento formalmente portate a conoscenza del contribuente. Il ravvedimento richiede il versamento della sanzione ridotta commisurata al minimo previsto per la violazione oggetto di regolarizzazione. Di conseguenza, il sostituto d’imposta che non ha presentato il Mod. 770/2011 entro il 22.08.2011 può rimediare entro il 21.11.2011 con l’applicazione della sanzione ridotta pari a 25 euro (1/10 di 258 euro).
Dichiarazione tardiva
Se non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, il sostituto d’imposta può avvalersi del ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta pari a 1/10 di 258 euro con troncamento delle cifre decimali, ovvero 25 euro.
Dichiarazione omessa
Dichiarazione correttiva
La dichiarazione correttiva deve essere presentata dal sostituto d’imposta entro gli ordinari termini di presentazione. Con riferimento alle dichiarazioni presentate nel 2011, il termine ultimo entro cui era possibile presentare una dichiarazione correttiva è scaduto il 22 agosto 2011. In particolare, entro tale data, il contribuente poteva presentare la “dichiarazione correttiva nei termini” sia nel caso in cui l’integrazione o la rettifica del mod. 770/2011 originario comportassero un maggior credito, un minor debito (integrazione/rettifica a favore del contribuente) o un’imposta invariata, sia nel caso in cui l’integrazione o la rettifica comportassero un minor credito o un maggior debito (integrazione/rettifica a favore del Fisco).
Dichiarazione integrativa
Se il sostituto d’imposta vuole procedere alla correzione di errori successivamente alla scadenza dei termini di presentazione dovrà presentare una dichiarazione integrativa. In particolare, qualora l’errore o l’omissione commessi dal sostituto comportino:
- un maggior debito o un minor credito (a favore del Fisco), la dichiarazione integrativa va presentata alternativamente:
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con applicazione delle relative sanzioni ordinarie;
- un minor debito o un maggior credito (a favore del contribuente), la dichiarazione integrativa va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. L’eventuale credito risultante dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione oppure può essere richiesto a rimborso.
