Pubblicato il 14/10/2011
Reati tributari: la nuova disciplina dopo la Manovra di Ferragosto
Staff di Fiscoetasse
Le novità in materia di punibilità, patteggiamento , condizionale e prescrizione dei reati tributari previste dal DL 138/2011
il DL 138/2011 (convertito in Legge n.148/2011) ha introdotto una serie di interventi che inaspriscono il trattamento dei reati tributari a partire dal 18 settembre 2011. Parliamo in particolare di:• Abbassamento delle soglie di punibilità delle c.d. “fattispecie dichiarative” cioè i reati collegati alla presentazione delle dichiarazioni fiscali quali la dichiarazione fraudolenta, la dichiarazione infedele e l’ omessa dichiarazione;
• Nuovi limiti alla sospensione condizionale della pena e al patteggiamento;
• aumento dei termini per la prescrizione dei reati.
Vediamo in dettaglio le principali novità :
Le nuove soglie di punibilità per la Dichiarazione fraudolenta
Per quanto riguarda la dichiarazione fraudolenta :
l’imposta evasa sia superiore a €. 30.000 e contemporaneamente che l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione sia superiore al 5% dell’ammontare degli attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a 1 milione di euro.
- la soglia relativa all’imposta evasa passa da 77.468,53 euro a €. 30.000 (per singole imposte);
- la soglia relativa all’ammontare complessivo degli elementi sottratti ad imposizione (in valore assoluto) scende da 1.549.370,70 euro a €. 1.000.000;
l’imposta evasa sia superiore a €. 30.000 e contemporaneamente che l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione sia superiore al 5% dell’ammontare degli attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a 1 milione di euro.
Le nuove soglie di punibilità per la Dichiarazione Infedele
In seguito alle modifiche apportate dal DL 138/2011 per la dichiarazione infedele:
- la soglia relativa all’imposta evasa scende da €.103.291,38 a €.50.000 (singole imposte);
- la soglia relativa all’ammontare complessivo degli elementi sottratti ad imposizione (in valore assoluto) scende da €. 2.065.827,60 a €. 2.000.000 ;
Le nuove soglie di punibilità per Omessa Dichiarazione
In seguito alle modifiche apportate con l’art. 2 co. 36-vicies semel lett. f) del decreto, per ogni singola imposta evasa (sui redditi o IVA) oltre la soglia di €. 30.000 euro e non più €. 77.468,53 , è prevista come pena la reclusione da 1 a 3 anni.
Le modifiche sul patteggiamento, condizionale e prescrizione dei reati tributari
E’ previsto che per poter beneficiare del patteggiamento il contribuente debba procedere al pagamento del debito tributario (anche attraverso forme di concordato o adesione). In caso contrario, il nuovo art. 13 co. 2-bis del DLgs. 74/2000, non permette di patteggiare la pena.
L’ istituto della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), che risulta normalmente prevista per condanne inferiori a 3 anni, non si applica quando contemporaneamente l’ammontare dell’imposta evasa è superiore al 30% del volume d'affari ed ai 3 milioni di euro;
Un’ultima modifica inserita dal DL n. 138/2011 riguarda i termini del periodo ordinario di prescrizione che si allungano di un terzo rispetto al passato.
L’ istituto della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), che risulta normalmente prevista per condanne inferiori a 3 anni, non si applica quando contemporaneamente l’ammontare dell’imposta evasa è superiore al 30% del volume d'affari ed ai 3 milioni di euro;
Un’ultima modifica inserita dal DL n. 138/2011 riguarda i termini del periodo ordinario di prescrizione che si allungano di un terzo rispetto al passato.
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