Pubblicato il 14/09/2011

Il rimborso Iva entro 30 Settembre per i soggetti extra-Ue

Staff di Fiscoetasse

Per il rimborso dell’ IVA assolta in Italia nel 2010 da soggetti extracomunitari la richiesta va presentata entro il 30 settembre 2011 con il Modello IVA 79

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Con il D. Lgs. n. 18/2010, in ottemperanza alle le nuove regole comunitarie (Dir. n. 2008/9/CE) è stata modificata la normativa sul rimborso dell'IVA assolta in altri Stati UE sia dai soggetti passivi nazionali che esteri. In particolare l’art. 38-ter del DPR n. 633/72, dopo la modifica riguarda esclusivamente la modalità di rimborso dell’IVA assolta in Italia a favore di soggetti residenti in Stati extra UE che hanno accordi di reciprocità con il nostro paese.

Le nuove regole

La nuova norma prevede oggi che i soggetti esercenti un’attività di impresa, arte o professione stabiliti in Stati extra Ue con cui esistono accordi di reciprocità, possono richiedere “entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, il rimborso dell’imposta assolta nello Stato italiano in relazione agli acquisti ed alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1982, n. 2672”. In particolare, quindi:

• il rimborso può esser richiesto, almeno per il momento, solo dai soggetti stabiliti in Israele, Norvegia e Svizzera , paese con cui ad oggi esistono accordi di reciprocità fiscale con l’Italia;

• l’IVA richiesta a rimborso deve riferirsi all’acquisto o importazione di beni/servizi inerenti l’attività svolta dal soggetto istante nello Stato extra UE di residenza.

Vi sono comunque casi in cui il rimborso non spetta ovvero:

• se il soggetto extracomunitario dispone in Italia di una stabile organizzazione (ovvero della residenza fiscale, del domicilio, della sede della propria attività);

• se il soggetto extracomunitario ha effettuato nel territorio dello Stato operazioni attive rilevanti agli effetti dell’IVA, escluse quelle soggette al meccanismo del reverse charge per le quali il debitore dell’imposta è il cessionario o committente e quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti.

Periodicità e limiti del rimborso

L’istanza di rimborso può essere richiesta sia in relazione all’anno che al trimestre di riferimento. È possibile presentare la richiesta “per un periodo inferiore a tre mesi solo se si tratta della parte residua di un anno solare” (ad esempio se le gli acquisti o le importazioni sono stati effettuati nei mesi di novembre e dicembre). L’importo del rimborso comunque non può essere inferiore a :

• € 400 se trimestrale;
• € 50 se annuale;

Il modello, le modalità e i tempi di presentazione

Per presentare istanza di rimborso va compilato il modello IVA 79 dell’agenzia delle Entrate e presentato al Centro Operativo di Pescara (Rimborsi IVA ai non residenti – Via Rio Sparto n. 21 – 65100 Pescara – Italia) esclusivamente:

• con raccomandata A/R;
• tramite corriere;
• con consegna a mano.

I tempi per la presentazione sono i seguenti:

• a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento per la richiesta di rimborso trimestrale
• a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta per il rimborso annuale .

Pertanto, le istanze relative al rimborso dell’imposta sugli acquisti e sulle importazioni di beni mobili e servizi effettuati nell’anno 2010 dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre 2011.
All’istanza di rimborso devono essere allegate le fatture di riferimento con quietanze e dichiarazione del paese di origine.

Pagamento del rimborso

Il Centro Operativo di Pescara provvederà all’esecuzione mediante accreditamento sul conto bancario o postale intestato al richiedente entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso (a meno che non sia necessaria una richiesta di informazioni aggiuntive)
Nello stesso termine dovrà altrimenti emanare un provvedimento di motivazione del mancato pagamento.

Per ulteriori approfondimenti vedi il documento nel Business Center:

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tag Tag: Operazioni Extracomunitarie, IVA 2010
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