Pubblicato il 18/05/2011
Accertamento valido anche senza atti di riferimento allegati - Corte di Cassazione sentenza n. 5082 del 2 Marzo 2011
Staff di Fiscoetasse
L’Amministrazione finanziaria, nel rispetto dello Statuto del Contribuente deve allegare gli atti citati nell’avviso di accertamento per integrare le ragioni che, secondo la stessa fondano l’atto impositivo, mettendo a conoscenza il cittadino delle cause e dando modo di approntare la propria difesa . Tale obbligo è però da considerarsi limitato ai soli atti di riferimento necessari per sostenere le ragioni dell’Amministrazione quando esse non siano già conosciute dal contribuente. Questo quanto deciso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5082 del 2 marzo 2011
La vicenda inizia dalla notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate al contribuente, di un avviso di accertamento per maggior reddito di partecipazione.
Contro tale avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che annullava l’atto impositivo per carenza di motivazione.
Avverso tale sentenza si proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Regionale che riformava la pronuncia della Ctp, in quanto si sosteneva che l’Agenzia avesse assolto al proprio obbligo di motivazione perché l’avviso di accertamento nei confronti della società partecipata era stato notificato al contribuente come socio che quindi conosceva la pretesa tributaria.
A questo punto, il contribuente proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che l’atto di accertamento senza allegato verbale di constatazione non consentiva al contribuente la conoscenza dell’esatta pretesa tributaria. Si considerava che l’avviso di accertamento motivato per relationem a un processo verbale di constatazione è legittimo solo se il contribuente abbia avuto idonea conoscenza delle pretese dell’amministrazione.
La Corte rigetta il ricorso.
La Corte pur precisando come sia importante la conoscenza dell’atto da parte del contribuente stesso in modo tale da comprendere i presupposti e le ragioni giuridiche alla base della pretesa tributaria in questo caso non riconosce carenza di motivazione nelle sentenze impugnate perché la pretesa tributaria era già conosciuta dal contribuente in quanto notificatagli come socio della società.
Contro tale avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che annullava l’atto impositivo per carenza di motivazione.
Avverso tale sentenza si proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Regionale che riformava la pronuncia della Ctp, in quanto si sosteneva che l’Agenzia avesse assolto al proprio obbligo di motivazione perché l’avviso di accertamento nei confronti della società partecipata era stato notificato al contribuente come socio che quindi conosceva la pretesa tributaria.
A questo punto, il contribuente proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che l’atto di accertamento senza allegato verbale di constatazione non consentiva al contribuente la conoscenza dell’esatta pretesa tributaria. Si considerava che l’avviso di accertamento motivato per relationem a un processo verbale di constatazione è legittimo solo se il contribuente abbia avuto idonea conoscenza delle pretese dell’amministrazione.
La Corte rigetta il ricorso.
La Corte pur precisando come sia importante la conoscenza dell’atto da parte del contribuente stesso in modo tale da comprendere i presupposti e le ragioni giuridiche alla base della pretesa tributaria in questo caso non riconosce carenza di motivazione nelle sentenze impugnate perché la pretesa tributaria era già conosciuta dal contribuente in quanto notificatagli come socio della società.
Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 5082/2011
Per il commento completo ed il testo integrale della sentenza scarica il documento al seguente link:
Accertamento valido anche senza atti di riferimento allegati - Sent. Cass. n. 5082/2011
Accertamento valido anche senza atti di riferimento allegati - Sent. Cass. n. 5082/2011
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