Pubblicato il 17/05/2011

Le verifiche periodiche alle attrezzature di lavoro e valutazione dei rischi

Studio Giorgi e Vitelli - Consulenti del Lavoro

Le modalità con le quali devono essere effettuate le verifiche periodiche sulle apparecchiature e attrezzature di lavoro.

Immagine FiscoeTasseSulla G.U. n. 98 del 29/04/2011 è stato pubblicato il decreto ministeriale 11/04/2011 che fissa le modalità con le quali devono essere effettuate le verifiche periodiche sulle apparecchiature e attrezzature di lavoro e individua i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati addetti a questo tipo di controlli.

Le verifiche periodiche alle attrezzature di lavoro e valutazione dei rischi

Le apparecchiature e attrezzature di lavoro che vanno sottoposte a verifiche periodiche al fine di valutarne lo stato di conservazione e l’efficienza dal punto di vista della sicurezza sono quelle elencate nell’allegato VII del T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). In particolare, si tratta di scale aeree, ponti mobili, ponti sospesi, idroestrattori, apparecchi di sollevamento, attrezzature che contengono fluidi dei vari gruppi.
La prima di tali verifiche, il cui costo è a carico del datore di lavoro, deve essere effettuata dall’INAIL (originariamente il compito era dell’ISPELS, ma la legge 122/2010 lo ha soppresso passando tutte le funzioni all’INAIL), mentre le successive dall’ASL.
Sia l’INAIL che l’ASL possono avvalersi per effettuare le verifiche di soggetti pubblici o privati abilitati.

La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 60 giorni dalla richiesta, mentre le successive entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dal datore di lavoro.
E’ competente ad effettuare le verifiche anche l’ARPA nelle Regioni ove sono state attribuite a loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali. Presso l’INAIL o le ASL sono istituiti gli elenchi dei soggetti abilitati sia pubblici che privati ad effettuare le verifiche sulle attrezzature.
Il decreto entrerà in vigore il 28 luglio 2011 (90 giorni a decorrere dal 30/04/2011).

Le scadenze da ricordare per la valutazione dei rischi

Con l’occasione rammentiamo che entro il 30 giugno 2011 deve concludersi la prima fase della valutazione stress lavoro - correlato e entro il 31 dicembre 2011 deve essere redatto il documento di valutazione dei rischi (Dvr) secondo le linee giuda del Ministero (circ. 18/11/2010).

La valutazione del rischio stress lavoro - correlato, come già comunicato in precedenza (circolari n. 5 e 8/2010) è parte integrante della valutazione dei rischi, il soggetto responsabile di tale adempimento è il datore di lavoro, il quale si avvale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), coinvolgendo il medico del lavoro e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls).

Sono tenute alla valutazione del rischio, ivi inclusa la valutazione stress lavoro - correlato tutte le imprese del settore privato e delle pubbliche amministrazioni e i destinatari sono tutti i lavoratori e le lavoratrici, inclusi dirigenti e preposti.
Il datore di lavoro che ometta di effettuare la valutazione dei rischi e ometta l’elaborazione del documento di valutazione è punito con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

Inoltre al datore di lavoro che non ha effettuato la valutazione dei rischi è vietata:
• l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato;
• l’assunzione di lavoratori con contratto a chiamata.

In sede di sopralluogo, l’Ispettore che verifica l’instaurazione di assunzioni a temine o a chiamata chiede l’esibizione del documento di valutazione dei rischi pena la nullità del contratto.
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