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DIRETTIVA 12 DI EQUITALIA: ECCO COME SI PROROGA LA RATEAZIONE DELLE CARTELLE

Direttiva 12 di Equitalia: ecco come si proroga la rateazione delle cartelle

I contribuenti in difficoltà con le rate della cartella esattoriale, possono allungare il periodo di rateazione precedentemente concesso, fino ad un massimo di 72 rate, purché dimostrino di aver subito un peggioramento della loro situazione economica. Lo ha previsto il decreto Milleproroghe e ora Equitalia, con la direttiva n. 12/2011, detta le istruzioni operative per l'istanza.

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Quando il contribuente attraversa un periodo di difficoltà economica, assume importanza la possibilità, prevista dall’art. 19 del D.p.r. 602/1973, di estinguere il proprio debito con il Fisco, utilizzando il pagamento a rate.
La rateazione è concessa anche quando il contribuente riceve una cartella di pagamento di Equitalia al quale va rivolta la richiesta di rateazione. Modalità e simulatore di calcolo degli importi sono presenti nel sito www.equitaliaonline.com.

1) 1. LE NOVITÀ DEL MILLEPROROGHE

Secondo l’ art. 19 del DPR 602/1973 se il contribuente non pagava la prima rata o due rate successive, la rateazione dei pagamenti verso il Fisco decadeva automaticamente e l'intero importo ancora dovuto, era immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Il Decreto Milleproroghe 2011 interviene proprio su questo punto, stabilendo che le dilazioni concesse fino al 27.02.2011 possono essere prorogate fino a 72 mesi, purché il debitore provi il peggioramento della propria situazione economica

2) 2. DIRETTIVA EQUITALIA 12/2011: L’ISTANZA DI PROROGA

La Direttiva chiarisce che per richiedere entro il 27.02.2011 la proroga di una dilazione di pagamento già concessa in precedenza, il contribuente deve utilizzare il modello di istanza, appropriato alla propria situazione, allegato alla Direttiva 12/2011 e scaricabile dal sito www.equitaliaonline.com.
Per provare il peggioramento della propria situazione di difficoltà, il contribuente dovrà seguire modalità diverse, secondo l’importo della somma iscritta a ruolo.

A. In caso di somma minore di 5.000 €, la rateazione (da 18 a 36 rate) può essere concessa con semplice “richiesta motivata di parte” dove si autocertifica di trovarsi temporaneamente in una situazione di difficoltà peggiore rispetto a quella in cui ci si trovava l’atto della concessione del provvedimento originario.

B. In caso di somma maggiore di 5.000 €, la rateazione è subordinata al possesso di determinati requisiti, diversi a seconda che il soggetto sia:
  • PERSONA FISICA O TITOLARE DI DITTA INDIVIDUALE IN REGIME SEMPLIFICATO: il contribuente dovrà presentare un nuovo modello ISEE, ovviamente di valore inferiore al precedente oppure, in caso non sia scaduto il modello precedente, dimostrare la presenza eventi posteriori che hanno aggravato la sua situazione reddituale/patrimoniale, come ad esempio la perdita di redditi da lavoro sia dipendente che autonomo o a livello di nucleo familiare , il sostenimento di rilevanti spese mediche a causa dell’insorgenza di una grave patologia o ancora la nascita di un figlio o il decesso di un familiare titolare di reddito.
  • ALTRO SOGGETTO come ad es. società di capitali e di persone cooperative, ditte individuali in contabilità ordinaria, ecc. In questo caso deve essere presentata una situazione economico patrimoniale aggiornata, da cui risulti che l’indice di liquidità è peggiorato rispetto a quello della richiesta di dilazione originaria.
  •  SOGGETTI IN LIQUIDAZIONE. In questo caso, oltre alla documentazione richiesta per le imprese in attività, deve essere presentata una relazione dalla quale risultino: i motivi che hanno determinato l’impossibilità di pagare le rate relative alla precedente dilazione e la presenza di elementi dell’attivo dello stato patrimoniale che garantiscano il pagamento del debito iscritto a ruolo, oppure la disponibilità di terzi a garantire il pagamento.

3) 3. EFFETTI DELL’ ISTANZA DI PROROGA

A seconda che l’istanza sia tempestiva (presentata entro il 60 giugno 2011) o tardiva (presentata dopo ) , si avranno effetti diversi:
  • Se l’istanza viene presentata entro il 30.06.2011 (istanza tempestiva) le misure cautelari già adottate (fermo amministrativo e ipoteca) non saranno revocate ma sarà invece, proibito l’avvio di nuove azioni cautelari e le azioni esecutive in corso saranno sospese ( es. : i pignoramenti sulle somme bloccate dalla Pubblica Amministrazione saranno sospesi per il tempo necessario all’esame dell’istanza)
  • Se l’istanza viene presentata oltre il 30.06.2011 (istanza tardiva), valgono gli stessi effetti descritti per le istanze tempestive, tranne il fatto che non vengono sospese le procedure esecutive in corso. Inoltre, nelle esecuzioni immobiliari promosse da terzi, con intervento da parte dell’Agente delle Riscossione, bisogna distinguere a seconda dell’ammontare del credito.

4) 4. CHIARIMENTI SULLE RATEAZIONI ORDINARIE

La direttiva 12/2011 di Equitalia ha anche fornito alcuni chiarimenti sulle rateazioni ordinarie. Si tratta di casi particolari in riferimento al tipo di soggetti che richiedono la rateazione (Spa, cooperative, mutue assicuratrici) alla revoca, alla contemporanea emissione di altre cartelle di pagamento e ai casi di società in corso di estinzione, cancellazione, liquidazione ecc.
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Commenti

vincenzo toscano - 25/03/2012

posso richiedere una proroga sulla stessa cartella dove ne ho già cgiesta una ? grzie

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