Spesometro : Nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle spese dei contribuenti (Comunicazioni telematiche, art. 21 D.L. n. 78/2010)
Cappellaro Lara
Tutte le operazioni di importo pari a 3.000 euro o maggiore, effettuate e ricevute da soggetti passivi ai fini IVA, devono essere comunicate per via telematica all’Agenzia delle Entrate; Questo quanto stabilito dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010, “Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate”
Si tratta di un adempimento molto simile all’elenco clienti e fornitori, soppresso con il D.L. n. 112/2008, però con le seguenti caratteristiche:- la comunicazione non riguarda tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, ma solo quelle di importo superiore a una certa soglia;
- i dati non possono essere aggregati, ma vanno comunicati singolarmente (anche se i beni sono stati ceduti o i servizi prestati a un singolo cliente).
È importante inoltre ricordare che la norma riguarda le operazioni Iva unitariamente superiori alla soglia dei 3.000 euro. Questo significa che l’obbligo di comunicazione riguarda tutte le cessioni e le prestazioni di servizi di importo non inferiore a 3.000 euro, considerate in modo unitario: non serviranno eventuali divisioni in più parti delle spese, con lo scopo di evadere la comunicazione al Fisco.
Chi ha l’obbligo della comunicazione? (Provvedimento prot. n. 2010/184182 del 22/12/2010)
L’Agenzia delle Entrate stabilisce, in particolare, che:
- l’obbligo di comunicazione vale solo le operazioni IVA con obbligo di fattura, di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’IVA;
- per i commercianti al minuto (senza obbligo di fattura) il limite è 3.600 euro al lordo dell’IVA.
- con fatturazione obbligatoria;
- con importo pari o superiore a 25.000 euro.
In occasione di Telefisco 2011 (26 gennaio 2011), l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti riguardo alle operazioni da comunicare. In particolare, si apprende che:
- le cessioni immobiliari sono escluse dal nuovo obbligo;
- devono essere comunicate le cessioni di veicoli, motoveicoli, natanti;
- devono essere comunicate anche le operazioni intracomunitarie soggette a dichiarazione Intrastat.
La circolare “omnibus” (circolare esplicativa n.4 del 15/02/2011)
In caso di inadempimento, chi si sottrae all’obbligo della comunicazione è soggetto a sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro.
La circolare “omnibus” ricorda, infine, che i contenuti e le modalità della comunicazione sono indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010.
Fonti normative
Art. 7, D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973
Art. 7, quater lett. D, D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972
Art. 11, D.L. n. 471 del 18 dicembre 1997
Art. 13, L. n. 388 del 23 dicembre 2000
Art. 33, comma 2, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008
Art. 21, D. L. n. 78 del 31 maggio 2010
Prassi
Agenzie delle Entrate, provvedimento prot. n. 2010/184182 del 22 dicembre 2010
Agenzia delle Entrate, circolare n.4/E del 15 febbraio 2011
Commenti
Certo, come no! Diamo una spinta all'economia. Una povera officina di confine, che lavora per campare la giornata, ora deve anche stare attenta a cosa fattura a chi. Non basta che dal 2010 se ripara mezzi di una ditta francese gli sia capitato fra capo e collo l'obbligo dell'intrastat. Non basta che, se il cliente è monegasco, debba fare pure la comunicazione black list. Non basta che lui, o il commercialista per lui, debba sbattersi per verificare se deve reiscriversi al vies - e faccio notare che chi ha fatto l'istanza oggi 9 marzo NON risulta ancora nell'elenco, pur non avendo ricevuto dinieghi! Non basta. Deve anche comunicare questi dati. E allora ditemi: siccome giustamente il commercialista che queste comunicazioni gliele prepara non glielo fa gratis, questa officina, quanto deve farsela pagare, questa riparazione? E i clienti esteri, che si vedranno chiedere più soldi, vorranno ancora venire in Italia a spendere, o rimarranno all'estero per convenienza? O gli operatori italiani rinunceranno, come già molti hanno fatto, ad operare con l'estero in caso di piccole operazioni, perdendo fatturato in questi periodi di crisi nera?
Commento di dawnraptor (11:30 del 09/03/2011)
Ha ragione, questo nuovo obbligo sta causando il malcontento di molti, perché è fonte di disagi, come quelli che lei descrive, e di problemi organizzativi. Inoltre, questa è l'ennesima versione di un adempimento abolito e poi ancora riproposto negli anni...
Commento di Lara Cappellaro (12:26 del 10/03/2011)
Avete ragione, questo nuovo obbligo è un ulteriore restrizione alla ns. economia..ed è la causa di un malcontento di molti per non dire tutti gli obbigati, perché è fonte di disagi come quelli che lei descrive, e di problemi organizzativi e di preoccupazioni nel spendere o meno i propri guadagni e/o effettuare nuovi investimenti, Inoltre, questa è l'ennesima versione di un adempimento abolito e poi ancora riproposto negli anni... ritengo che tutti i titolari di prtita iva "nello specifico gli obbligati alla comunicazione imprese e professionisti" debbono scrivere una lettera e/o fax, di malcontento e di abrogazione del D.L. "SPESOMETRO" al Presidente del consiglio, Presidente della camera e Ministro dell'economia e Finaze e Agenzia delle Entrate.
Commento di Antonio (23:40 del 13/03/2011)
viene sempre più vessato chi è in regola con gli adempimenti fiscali. chi lavora in nero questi problemi non li ha e magari ha pure un doppio lavoro.
Commento di alfio (17:38 del 19/04/2011)
wviva l'italia l'italia liberata l'italia del valzer e l'italia del caffe' l'italia derubata e colpita al cuore viva l'italia l'italia che non muore viva l'italia presa a tradimento l'italia assassinata dai giornali e dal cemento l'italia con gli occhi asciutti nella notte scura viva l'italia l'italia che non ha paura..................
povera italia
Commento di gugobi (16:35 del 29/06/2011)
ho pagato il materiale con assegno bancario e la parte venditrice mi ha detto che la fattura mi stata mandata per posta, io non lo mai ricevuta, qualcuno mi può dare qualche consiglio se la fattura e stata fatta? a chi mi devo rivolgermi? e come mi devo comportare? grazie.
Commento di salvo (08:55 del 18/07/2011)
