Compensazione crediti in presenza di cartelle esattoriali non pagate
Dott.ssa Tossani Claudia
La Manovra correttiva (DL 78/2010) ha previsto la preclusione alla compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo (cartelle di pagamento) di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento; Pubblicato Decreto attuativo e Istituzione del Codice Tributo
Nell’ambito del DL n. 78/2010, c.d. “Manovra correttiva”, in tema di compensazioni vanno segnalate le principali novità apportate dall’art. 31 comma 1 le quali introducono ulteriori importanti limitazioni. In particolare, il citato art. 31, prevede la preclusione alla compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
La penalità, in caso di inosservanza del divieto, è pari al 50% dell’importo indebitamente compensato e si calcola sull’intero ruolo compreso di sanzioni, interessi e aggio. Infine, le procedure di compensazione volontaria di cui all’art. 28-ter, D.P.R. 600/1973, in caso di rimborsi fiscali, non operano per ruoli di importo fino a € 1.500.
Ambito di applicazione della disposizione
In altri termini, la cd. compensazione ‘‘orizzontale’’, prevista dall’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 9 luglio 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo:
- di ammontare superiore a € 1.500;
- per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Qualora, invece, essendo in presenza di un debito Ires iscritto a ruolo, scaduto e non pagato, si vanti un credito Iva che si intende compensare, l'eventuale compensazione risulterebbe sanzionabile anche se sul credito è stato ottenuto il “visto di conformità”.
Tale inibizione varrà in tutte le ipotesi in cui detti importi iscritti nei ruoli superino l'ammontare di 1.500 euro, mentre la sanzione per l'eventuale utilizzo dei crediti in compensazione in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31 del dl 78/2010, sarà pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali sia scaduto il termine di pagamento e, naturalmente, fino alla concorrenza dell'ammontare di questi ultimi indebitamente compensati. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.
Un aspetto critico della norma è quello relativo alle imposte e accessori iscritti a ruolo, che determina il divieto alla compensazione. Secondo quanto disposto i debiti per imposte erariali vanno considerati al lordo dei relativi accessori. Il riferimento agli "accessori" comporta che rientrano in questa nozione anche interessi, sanzioni e l'aggio.
Altro aspetto della disposizione è che questa risulta essere circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e non riguarda altre tipologie di imposte, si evince che la limitazione all’utilizzo in compensazione di crediti tributari, in presenza di debiti iscritti a ruolo, riguarda i soli “crediti e debiti erariali”.
La norma, infatti, fa esplicito riferimento alle “imposte erariali”, e quindi non interessa crediti e debiti contributivi.
Sembra dunque, ragionevole, ai fini della riscossione, far riferimento alle “imposte il cui gettito va allo Stato” dato che nel sistema dei versamenti le imposte devolute a Regioni ed Enti Locali figurano separatamente (ad esempio le addizionali IRPEF).
Da ciò consegue che se il debito iscritto a ruolo riguarda tributi locali o multe stradali, nessun impedimento sussiste alla compensazione dei crediti.
Nel caso dell’art. 31, dunque, è lecito pensare che anche ICI ed IRAP restino esclusi dalla preclusione, sia se diano origine a crediti compensabili, sia se risultino iscritti a ruolo quale debito del contribuente .
Sono, pertanto, esclusi dall’ambito applicativo del divieto:
- tributi locali (es. ICI);
- i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95);
- i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada).
Decorrenza dei nuovi limiti alla compensazione
- dall’anno di maturazione dei crediti;
- dall’anno di riferimento delle imposte iscritte a ruolo;
- dall’anno di formazione del ruolo;
- dall’anno di scadenza del pagamento della relativa cartella.
Sanzioni in caso di violazione del divieto
L’art. 31 prevede espressamente che la sanzione “non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa”. Sulla base di tale indicazione è possibile affermare che la sanzione non può essere applicata finché il ruolo sia oggetto di contestazione in sede amministrativa o giurisdizionale.
Tale condizione comporta che, di fronte ad un ruolo oggetto di contestazione, la compensazione viene operata a rischio e pericolo del contribuente, il quale resterà indenne da sanzione solo se il debito iscritto a ruolo non sarà confermato in sede giurisdizionale o amministrativa.
Pubblicazione del Decreto attuativo del 10/02/2011
L’articolo 1 del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011, pubblicato in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011, ha stabilito che il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante l’esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, è effettuato dai contribuenti attraverso il sistema del versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
In Allegato il Testo del Decreto.
Istituzione del codice tributo “RUOL” - Risoluzione del 21/02/2011 n. 18/E
Riportiamo il testo della Risoluzione:
L’articolo 31 del DL n. 78/2010, ha disposto che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità per l’esecuzione del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
L’articolo 1 del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011, pubblicato in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011, ha stabilito che il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante l’esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, è effettuato dai contribuenti attraverso il sistema del versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tutto ciò premesso, al fine di consentire il pagamento delle somme di cui sopra, si istituisce il seguente codice tributo:
- RUOL denominato “Pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori – Art. 31, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78”.
Nella stessa sezione, nel campo “ente”, va indicata la lettera “R”.
Nel campo “prov.” va indicata la sigla della provincia di competenza dell’agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico, desumibile dalla “Tabella T2 Sigle province”.
Il campo “codice identificativo”, il campo “mese” e il campo “anno di riferimento” non devono essere compilati.
Commenti
Sapreste darmi una spiegazione logica del perché, in caso di credito Iva, non è possibile compensare un debito INPS in cartella esattoriale? Perché anche l'INPS non si allinea alla nuova procedura? Non potrebbe giovarne direttamente tra incassi immediati e numero inferiore di crediti da inoltrare all'esattoria?
Commento di DONATO (16:31 del 06/04/2011)
Non sono d'accordo sull'affermazione secondo cui la compensazione dei debiti per imposte erariali iscritti a ruolo è possibile solo con crediti relativi alle stesse imposte (compensazione verticale: iva con iva, ires con ires, ecc.). Secondo me la norma si riferisce alla possibilità di compensare i debiti per imposte erariali con crediti per imposte erariali, purchessia (crediti ires con debiti iva, ecc.: c.d. compensazione orizzontale). Se così non fosse, la compensazione di debiti iscritti a ruolo, a es., per imposta di registro, non sarebbe possibile dacchè per questa imposta non esiste la possibilità di indicare in F24 un credito compensabile.
Commento di SALVATORE PECERE (22:10 del 20/05/2011)
In data 29/11/2011 ho compensato un avviso bonario col credito IVA 2010 non accorgendomi che ci sono delle cartelle esattoriali non pagate.Posso inviare l'F/24 invertento i codici tributi? grazie
Commento di Luisa (12:10 del 07/12/2011)
