Pubblicato il 14/10/2010
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Elenchi BLACK LIST : scadenza 2 Novembre 2010

Dott. Sergio Massa

Pronto il software per la compilazione degli elenchi Black List . Sul sito dell'Agenzia delle Entrate c’e’ gia’ il software per la compilazione e spedizione telematica degli elenchi Black List.

Immagine FiscoeTasse

La prima presentazione degli elenchi Black List è ormai prossima: la scadenza è stata fissata al 2.11.2010 per dichiarare i mesi di luglio-agosto-settembre 2010. Una unica dichiarazione per i contribuenti trimestrali,  tre  dichiarazioni per i contribuenti mensili .

Il software per la compilazione si puo' scaricare dal sito dell'Agenzia.

Soggetti interessati alla presentazione degli Elenchi Black List

L’obbligo della comunicazione Black List interessa tutti i soggetti passivi IVA italiani (imprese e professionisti) che effettuano operazioni con soggetti passivi (imprese o professionisti) che hanno sede, domicilio o residenza in uno dei Paesi c.d. “black list” individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001.

L'elenco dei Paesi Interessati

Operazioni oggetto di comunicazione Black List


Secondo il disposto dell’art. 1 del DM 30.3.2010, la comunicazione va effettuata con riguardo alle seguenti operazioni attive / passive intervenute con operatori di paesi black list:

- cessioni di beni;

- prestazioni di servizi rese

- acquisti di beni;

- prestazioni di servizi ricevute.

Vanno esclusi dall’elenco Black List i contribuenti privati.


Per i clienti e fornitori esteri persone fisiche (imprese individuali o professionisti), occorre indicare cognome e nome, data e stato estero di nascita, nonché indirizzo del domicilio fiscale. Si tratta di elementi che, per i paesi black list, generalmente non sono noti e andranno richiesti tempestivamente.

Tra gli acquisti imponibili vanno indicati, pur se gia’ indicati nel mod. Intra degli Acquisti intracomunitari, tutti gli acquisti per i quali si e’ operato il reverse charge (o l’integrazione della fattura ricevuta). Es.: un acquisto dal Lussemburgo.

Le note di variazione (Note di accredito) vanno detratte dalle operazioni attive o passive se afferenti il medesimo periodo, altrimenti vanno indicate a parte (righi A11-A14 se afferenti precedenti periodi del medesimo anno, A15-A18 se afferenti anni precedenti)

Nella comunicazione devono essere riportati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad IVA. La comunicazione riguarda, ad esempio, le operazioni non imponibili (ex artt. 8, 9, ecc. DPR n. 633/72) e le prestazioni di servizi rese / ricevute “generiche” ex art. 7-ter DPR 633/72.

Sono percio’ da includere nella comunicazione anche le prestazioni di servizi da e verso paesi black list, che risultano escluse da Iva per mancanza del requisito di territorialità, se effettuate dall’1.9.2010 ; si tratta, in particolare, delle seguenti casistiche:


- servizi resi da soggetti italiani ad operatori stabiliti all’estero in stati black list, fuori dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972 (ad esempio un trasporto di beni commissionato da un cliente svizzero, le consulenze tecniche e legali, le provvigioni, le prestazioni pubblicitarie, ecc.);

- prestazioni, rese o ricevute sempre con controparte operatori black list, che sono escluse da imposta in Italia ai sensi degli articoli 7-quater (prestazioni di consulenza, perizie o simili su immobili situati all’estero; servizi alberghieri o di ristorazione resi all’estero, ecc.) e 7-quinques del DPR 633/1972 (servizi relativi ad attività culturali, di istruzione, ricreative, effettuati all’estero, come le fiere tenute all’estero, ecc.). Esempio: un ristorante, un albergo ovvero una fiera fatturati ad un soggetto passivo italiano da un’impresa residente a Hong Kong.

Vanno incluse sin dal mese di luglio 2010 tutte le prestazioni da e verso operatori di black list, soggette ad Iva in Italia, anche mediante autofatturazione (Es.: servizio di consulenza acquistato da impresa italiana presso un fornitore di Singapore che l’impresa italiana autofattura con Iva ai sensi dell’art. 17; servizio alberghiero fornito in Italia da società italiana a impresa di Hong Kong assoggettato ad Iva in fattura).

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Commenti

Chiedevo come ci si deve comportare con le operazioni con San Marino. Inoltre non so se è stato chiarito come comportarsi con le operazioni effettuate con rappresentanti fiscali di soggetti residenti in Paesi Black List

- Commento di Anna (20:09 del 14/10/2010)

Le uniche operazioni da non inserire nella comunicazione saranno le cessioni tra operatori nazionali e quelli aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata di beni mobili e immobili ubicati fuori dal territorio dello stato. E questo il caso, ad esempio, della vendita da parte di un'impresa italiana di beni strumentali a imprenditori svizzeri nel corso di una fiera tenutasi in Svizzera, o la vendita di un ufficio ubicato in territorio della Repubblica di San Marino ceduto da una società sammarinese a una italiana.

- Commento di Angelo Saitta (23:10 del 14/10/2010)

A proposito di Svizzera vorrei sapere come ci si deve comportare con le operazioni da Lussemburgo e Svizzera . Grazie

- Commento di antonella (10:25 del 15/10/2010)

Quali sono le sanzioni previste per la mancata presentazione della comunicazione BLACK LIST?!

- Commento di maria (10:28 del 15/10/2010)

Le operazioni poste in essere con il rappresentante fiscale in un Paese non black list (quindi anche in Italia) di un soggetto passivo con sede, residenza o domicilio in un Paese black list dovrebbero essere riepilogate negli elenchi. Pertanto, sempre prudenzialmente, e’ bene includere anche le operazioni svolte interamente in Italia (ad es. la cessione effettuata da un italiano nei confronti del rappresentate fiscale in Italia di un soggetto black list, quindi cessione Italia su Italia).

Per quanto riguarda le vendite o gli acquisti nei confronti di una società sammarinese, devono essere sempre indicati; un dubbio potrebbe sorgere per gli acquisti da San Marino per i quali il cedente ha assolto a monte l’Iva italiana versandola all’Agenzia delle Entrate di Pesaro, ma in assenza di istruzioni ufficiali è opportuno includere tutte le tipologie di operazioni con San Marino.

- Commento di Luigia (14:34 del 15/10/2010)

Per quanto riguarda la operazioni con un cliente o fornitore svizzero, riteniamo prudenzialmente che vada sempre esposto anche se non rientra tra le società esenti da imposte cantonali o municipali, come richiesto dalla black list del 2001.

Per i clienti e fornitori aventi sede nel Lussemburgo riteniamo sempre prudenzialmente, che vada comunque incluso negli elenchi, anche se la black list richiama solo le (ormai scomparse) società holding del 1929, esenti da imposte del Granducato

- Commento di Luigia Lumia (14:37 del 15/10/2010)

Sanzioni per l'omissione o irregolarità Black List. L’omissione degli elenchi o la loro compilazione in modo incompleto comporta la sanzione da un minimo di 516 a un massimo di 4.130 euro. Per queste violazioni non sono applicabili le riduzioni previste in caso di continuazione dall’art. 12 del D.Lgs. 472/1997. Pertanto, per ogni omissione, si applicherà una distinta sanzione. Le sanzioni in esame sono invece definibili per mancata impugnazione (riduzione ad un quarto ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997) e così pure è applicabile la riduzione per ravvedimento (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

- Commento di Luigia Lumia (14:38 del 15/10/2010)

Ma quindi non c'è il penale?

- Risposta di Davide (19:11 del 15/10/2010) al commento di Luigia Lumia

Mah...

- Risposta di Giovanni (19:15 del 15/10/2010) al commento di Davide

Nell’ipotesi di: • omissione della comunicazione; • comunicazione con dati incompleti; • comunicazione con dati non veritieri; è prevista l’applicazione del doppio della sanzione di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 471/97. Va evidenziato che, poiché il rinvio a tale ultima disposizione è generico, non è chiaro se la sanzione applicabile sia il doppio di quella prevista dal comma 1 (da € 258 a € 2.065) ovvero di quella prevista dal comma 4 del citato art. 11 (da € 516 a € 1.032). Per espressa previsione normativa nelle predette ipotesi non operano le disposizioni di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97 in materia di cumulo giuridico, in base alle quali, in presenza di una pluralità di violazioni, viene applicata la sanzione più elevata. Di conseguenza, al sussistere di più violazioni relative agli obblighi di comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in Paesi c.d. “black list” sarà applicata una distinta sanzione per ciascuna violazione commessa.

- Risposta di Angelo Saitta (20:34 del 15/10/2010) al commento di Davide

Il caso della Svizzera è emblematico: è citata come paese nella black list della residenza, mentre è citata nell'altra lista solo per le società che non pagano le imposte cantonali e municipali. Questa duplice citazione pone il problema se si deve o meno segnalare un'operazione eseguita con un operatore economico svizzero che paga le imposte municipali e cantonali. Si ritiene che a tale dubbio vada data risposta positiva poiché la Svizzera è citata globalmente come paese e quindi ai fini dell'elenco non dovrebbe rilevare il fatto che l'operatore non residente paghi o meno le imposte cantonali e municipali. Ci sono, invece, alcuni paesi inseriti in una delle due black list solo a certe condizioni: è il caso del Lussemburgo che è indicato solo nella black list Cfc e alla condizione che si tratti di una società holding costituita ai sensi della locale normativa risalente al 31 luglio 1929. In tal caso non essendo citato il Lussemburgo nella black list come paese, si ritiene che l'indicazione nell'elenco sia da eseguire solo per i rapporti, appunto, con le società holding del 1929.

- Commento di Angelo Saitta (20:40 del 15/10/2010)

ho due domande: 1. importazioni=acquisti? ho partecipato ad un incontro formativo presso ass.ne industriali mn e si diceva che le importazioni, in quanto il materiale passa per dogana con tanto di bollette doganali, non debba essere incluso nelle dichiarazioni, ossia all'amministrazione è tutto noto: cosa ne pensate? 2. valore doganale spesso diverso anche se di poco dal valore della fattura, riferendomi agli acquisti, quale devo indicare? e l'iva da indicare quale diventa? grazie

- Commento di Sarah (21:27 del 18/10/2010)

Le importazioni, nell'essenza, sono degli acquisti, e così dovrebbero essere ricomprese negli elenchi. Tuttavia, queste operazioni sono già tracciate attraverso la dichiarazione di importazione, per cui l'inclusione nella comunicazione darebbe luogo a una duplicazione di adempimenti. A favore dell'esclusione delle importazioni depone il tenore delle istruzioni di compilazione, dove, fra i dati da riepilogare, si fa menzione delle esportazioni ma non delle importazioni

- Risposta di Angelo Saitta (21:49 del 19/10/2010) al commento di Sarah

la circolare 53/2010 ha chiarito che anche le importazioni vanno indicate nell'elenco black list. Fine dei dubbi.

- Risposta di Luigia (17:40 del 28/10/2010) al commento di Sarah

vorrei sapere se l'acquisto di pedaggi autostradali in svizzera da parte di un'impresa di autotrasporti va indicato nella black list oppure no

- Commento di TIZIANA (11:11 del 19/10/2010)

Buongiorno Tiziana, mi si è presentato ora un caso analogo al Suo per pedaggi autostradali in svizzare di una società di autotrasporti, Le ha esculse dalla presentazione della comunicazione black list?

grazie per la risposta

- Risposta di monica (11:22 del 21/04/2011) al commento di TIZIANA

Volevo segnalare la sezione del Forum di Fisco e Tasse dove si parla di Black List

- Commento di Luigia (16:22 del 19/10/2010)

Ho due fatture passive Svizzere della Bravo Fly per acquisto volo aereo: una con codice iva CH_ESC (IVA ESCLUSA)e una con iva con rappresentante fiscale. Vanno incluse entrambe? Io ho messo solo la prima e l'ho indicata al rigo A27 (acquisti non soggetti a Iva). Ma come si registra sta fattura? Va fatta l'autofattura? E in tal caso andava al rigo A21 degli acquisti imponibili??

- Commento di cristiana (13:44 del 28/10/2010)

Si direi che la fattura di trasporto deve essere integrata con l'autofattura in quanto le prestazioni di trasporto passeggeri continuano ad essere considerate territorialmente rilevanti nello Stato in cui si svolge materialmente il trasporto. Per quanto riguarda invece le operazioni con il rappresentante fiscale sia la circolare 53 che Assonime con la circolare 35 hanno confermato che vanno sempre indicate, anche se con Iva.

- Commento di Luigia (17:50 del 28/10/2010)

Ma anche se passiva quella col rappresentante fiscale??? Cioè non solo ci ho già pagato l'iva...Un'altra: fattura passiva di royalties senza iva da Malta: l'autofattura va fatta perchè è anche intrastat....Ma il black list? NOn ho ancora capito se Malta è stata tolta o meno dagli elenchi....Dice dal 1 luglio al 4 agosto si è esclusi. Ma dopo il 4 agosto addirittura Malta non c'è più nell'elenco!!

- Commento di cristiana (17:55 del 28/10/2010)

Malta non è piu' nei paesi black List.

Trova approfondimenti nel nostro dossier e anche in una Circolare del Giorno dedicata all'argomento.

- Risposta di Luigia (18:34 del 28/10/2010) al commento di cristiana

salve ho una fattura di merce di un fornitore svizzero e sulla fattura c'è scritto iva assolta ai sensi dell'art 17 comma 2 dpr633/72 ora mi chiedo nella blck list dove devo indicare l'importo della fattura tra gli acquisti imponibili o non? e se tra quelli imponibili indico anche l'iva che ho integrato in contabilità grazie

- Commento di paola (09:32 del 28/10/2011)

Salve, se un trasportatore con sede in Chiasso mi fattura spese pari a 9 € per il ritorno dei documenti doganali relativi ad una esportazione in Svizzera devo comunque fare l'autofattura così come previsto per la black list? Grazie mille!!

- Commento di Antonio (09:21 del 14/03/2012)
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