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SOCIETÀ AGRICOLE E DETERMINAZIONE DEL REDDITO SU BASE CATASTALE

Società agricole e determinazione del reddito su base catastale

Per le società agricole che optano per la determinazione del reddito su base catastale, chiarimenti dall’Agenzia; Circolare del 01.10.2010 n. 50

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Dal 1 gennaio 2007 anche le società sia di persone, che di capitali o cooperative, se esercitano attività agricola, possono determinare il reddito su base catastale: tale possibilità, prima delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2007, era consentita solo all’imprenditore individuale o alle società semplici.

Le società agricole per beneficiare di tale possibilità devono rispettare determinate condizioni:
  1. Indicazione nell’oggetto sociale dell’esercizio “esclusivo” delle attività di cui all’articolo 2135 C.C. : coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
  2. Indicazione nella ragione o denominazione sociale di “società agricola”.
E’ possibile l’esercizio delle attività connesse a condizione che non venga snaturata la capacità di produzione di reddito della società che deve originare principalmente dalle attività agricole.

La determinazione del reddito secondo le regole catastali, si attua mediante opzione da comunicare nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
L’opzione è vincolante per un triennio e dopo si rinnova di anno in anno fino a quando non viene espressamente revocata.
L’opzione perde tuttavia efficacia se la società perde i requisiti per essere considerata agricola.
Nota: La facoltà per le società agricole di determinare il reddito secondo le regole catastali è stata abolita dall’art. 1, comma 513 della L. 228/2012 con effetto dal 1° gennaio 2013. Torna tutto come prima il 2006 e la facoltà resta solo per le società semplici.

1) Determinazione del reddito imponibile per le società agricole

Il reddito delle società agricole che esercitano l’opzione per la determinazione secondo i criteri catastali non viene tuttavia considerato reddito fondiario ma resta reddito di impresa.

Questo fatto non è privo di conseguenze:

  • L’opzione per la determinazione del reddito secondo i criteri catastali non  configura un’ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio  dell’impresa;
  • L’opzione non esonera le società dalla tenuta delle scritture contabili secondo il regime adottato : semplificato o ordinario.
  • Nonostante il reddito sia determinato secondo criteri catastali, deve essere compilato il prospetto della dichiarazione dei redditi da dove risultano i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo (cio’ comporta che la società continuerà ad effettuare gli ammortamenti ecc..) al fine di assicurare la continuità dei valori tra il prima e il dopo esercizio dell’opzione.
  • Durante il periodo di determinazione del reddito secondo i criteri catastali continueranno ad essere dedotti costi e tassati ricavi i cui presupposti di deduzione o tassazione erano sorti in periodi precedenti e la cui rilevanza fiscale è stata rinviata nel rispetto delle norme del Tuir.
  • Per quanto riguarda le plusvalenze o minusvalenze occorre distinguere quelle relative ai beni acquisiti nel corso dei periodi d’imposta di vigenza dell’opzione da quelli acquisiti in precedenza. Per le plusvalenze o minusvalenze relative a beni acquisiti prima dell’opzione vale la regola che concorrono alla determinazione del reddito in via ordinaria; mentre quelle derivanti dalla cessione di beni mobili strumentali acquisiti nel corso del periodo d’imposta in cui ha effetto l’opzione, non concorrono alla determinazione del reddito di detti periodi di imposta. Tuttavia le quote di ammortamento calcolate sui beni mobili  strumentali acquistati prima o in vigenza del regime che non hanno assunto rilevanza fiscale, in quanto assorbite nella determinazione catastale del reddito, riducono il costo fiscale del bene al momento della fuoriuscita dal regime opzionale in esame.

Per quanto invece riguarda le plusvalenze e le minusvalenze relative ai beni immobili il legislatore, con una disposizione di natura antielusiva, ha previsto che le stesse concorrono, in ogni caso, alla determinazione del reddito secondo criteri ordinari.

2) Le perdite delle società agricole

Le perdite prodotte negli esercizi precedenti a quello in cui viene esercitata l’opzione per la tassazione del reddito con il criterio catastale continuano ad essere riportabili e quindi abbattono il reddito determinato catastalmente.

Si ricorda che le perdite di un periodo d’imposta possono essere computate in diminuzione del  reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo  che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi, mentre le perdite  realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono essere  computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi  senza alcun limite di tempo.

E’ possibile che anche in periodi di determinazione del reddito con criteri catastali possano esservi esercizi in perdita, a causa di costi di precedenti esercizi. Tali perdite per l’Agenzia possono essere riportate al pari delle altre.

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3) Società agricole e disciplina delle società di comodo

Le società agricole sono soggette al test di operatività : non risulta infatti per esse alcuna causa di esclusione o disapplicazione automatica della disciplina delle società non operative.

Il fatto che la società agricola determina il reddito secondo criteri catastali è del tutto irrilevante ai fini del test di operatività in quanto lo stesso si fonda sul confronto tra i ricavi minimi presunti con i ricavi effettivi che non sono in alcun modo influenzati dalle modalità di determinazione del reddito d’impresa.

Alle società agricole che non superano il “test di operatività”, non resta altro rimedio che quello di presentare istanza di interpello disapplicativo, che in caso di accoglimento potra’ essere fatto valere ai fini delle imposte dirette ma non ai fini Irap o Iva .

Allegato

Circolare del 1/10/2010 n. 50
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Commenti

Luigia - 11/10/2010

Grazie a Lei. Fa sempre piacere.

antonella - 11/10/2010

Ottimo articolo, molto chiaro. Grazie

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