L'elenco clienti e fornitori torna sotto una nuova veste
Rag. Luigia Lumia - Bologna
La Manovra Anticrisi approvata definitivamente con L. 122/2010 conferma definitivamente l'obbligo delle "Comunicazioni Telematiche all'Agenzia delle Entrate" che ricorda molto il caro vecchio elenco clienti e fornitori
Nell’art. 21 della Manovra sotto il titolo “ Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate “ torna il vecchio tanto discusso elenco clienti e fornitori. Il legislatore sembra scusarsi di questo ritorno e dice che il Provvedimento dell’Agenzia dovrà individuare termini e modi tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti e fissa una soglia di esclusione in euro tremila.
Certo che un po’ di disturbo questo adempimento lo dà: solo due anni fa avevamo dovuto attrezzarci per questo adempimento ….. per poi sentirci dire che era abolito…… avevamo scherzato.... Lo stesso elenco era stato in vigore fino al 1994 ed anche allora il legislatore aveva ritenuto abrogarlo in quanto evidentemente i benefici…. erano solo sperati!
Ora, pur con una minima soglia di esclusione, torna questo obbligo e non si vede come l’Agenzia possa limitare l’aggravio.
Si dovrà nuovamente adeguare i software, riorganizzarsi per trasmettere i dati, sperando che almeno serva a qualcosa.
Vengono comunque previste pesanti sanzioni per l’eventuale omissione delle comunicazioni o per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri e qui non ci sono raccomandazioni agli Uffici.
Sicuramente gli elenchi per la loro complessita’ diventeranno una miniera da cui gli uffici potranno attingere per inviare avvisi di rettifica, che anche se saranno infondati potranno essere esecutivi. Si spera quindi al provvedimento dell’agenzia di prossima emanazione, stabilisca che le sanzioni di applichino solo a a errori o comportamenti dolosi e non agli errori involontari che non arrecano comunque ostacolo e danno all’accertamento.
Ecco l'art. 21 della manovra : Comunicazioni telematiche all'agenzia delle Entrate
l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di
importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o
non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Riferimenti normativi per stabilire le sanzioni per la comunicazione telematica
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante
«Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662»:
«Art. 11. (Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto).
- 1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione piu' gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. [abrogato].
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso di presentazione nel termine di trenta
giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni.
6. [abrogato].
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ttobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.».
Commenti
Be si... mi sembra giusto!! Continuate ad aumentare gli adempimenti, questo è un modo per rendere ancora più snella la burocrizia. Due anni fa c'eravamo dovuti attrezzare di corsa per non avere poi nessun risultato.. Ora di nuovo?! Non ci sono parole!
Commento di rosko (07:20 del 06/08/2010)
Ma sì, visto che tanto non abbiamo niente da fare! Cambiamo lavoro che è meglio.
Commento di Mario (09:22 del 06/08/2010)
Senza morti a cosa servono le agenzie funebri ?
Senza ladri a cosa servono gli avvocati ?
Senza incombenze fiscali a cosa serviamo noi ?
Commento di Gennaro Nardi (08:41 del 08/08/2010)
Hai anche ragione, infatti siamo qui in agosto che lavomiamo ancora come pazzi.... ma è poi un lavoro questo? E poi tu riesci a farti pagare questi balzelli? Io non ci sono mai riuscita.
Commento di Luigia Lumia (15:11 del 09/08/2010)
Quello che non si capisce è il perchè fosse stato abrogato visto che tutte le aziende regolari si erano adeguate senza grossi problemi. Per chi non lo capisce, l'elenco clienti/fornitori è uno degli strumenti più efficaci per combattere le grandi frodi fiscali specialmente con l'utilizzo di fatture false che creano un grave danno a tutti i contribuenti onesti!!!
Commento di alessandro (12:40 del 19/08/2010)
non ci sono piu' parole.....quale sarà la prossima "novità" che ci farà impazzire...?????
Commento di Salvatore (18:21 del 03/09/2010)
L'ennesimo inutile adempimento in versione "A volte ritornano"!! Questo governo a favore della libertà d'impresa e della semplificazioen ha introdotto negli ultimi mesi in aggiunta a quanto ( già tanto)c'è: -le "utilissime" comunicazioni black list; -le nuove comunicazioni operazioni Iva. Mi chiedo, a questo punto, faccia anche la liquidazione diretta dei tributi e siamo a posto. E' l'ennesima norma inutilie per far vedere che si fa qualcosa. Ma il tempo passa e le VERE riforme non si vedono, ne si vede una vera volonta di dare un volto nuovo, efficace e moderno nel rapporto contribuente-stato. Che tristezza!!
Commento di Andrea (17:11 del 17/01/2011)
purtroppo sono d'accordo, gli ultimi elenchi sono veramente senza senso, e la cosa piu' grave è che non si forniscono chiarimenti per escludere le operazioni che decisamente non c'entrano niente con le operazioni intracomunitarie o black list: basta pensa che riscuotere soldi da google è servizio intracomunitario, uguale fare pubblicità su facebook... sicuramente ci sarà un modo migliore per controllare, perchè poi mettendo tutto nella mucchia è difficile scovare chi invece veramente compie operazioni illecite!!!!
Risposta di Luigia (09:19 del 18/01/2011) al commento di Andrea
Cosa fa il Ministro delle semplificazioni? Il carico degli adempimenti burocratici ha superato ogni limite senza, peraltro dare i benefici attesi in termini di recupero di "evasione fiscale", continua l'accanimento nei confronti dei contribuenti onesti ed in particolare per le "piccole " partite IVA che sono meno attrezzate per gestire gli adempimenti richiesti e, per questo costrette a ricorrere in maniera sempre più massiccia a consulenti esterni con pesante aggravio di costi.
Commento di Sanzio Brunori (10:50 del 23/01/2011)



