Gli Agenti di Commercio esclusi dall'Irap
Staff di Fiscoetasse
Solo se sono dotati di autonoma organizzazione, agenti di commercio e promotori finanziari, devono pagare l'Irap. Agenti di Commercio, promotori finanziari, e piccoli imprenditori senza autonoma organizzazione devono decidere se pagare l'Irap e chiedere il rimborso o se non pagare rischiando sanzioni. Le sentenze in commento forniscono importanti criteri.
Solo se sono dotati di autonoma organizzazione, agenti di commercio e promotori finanziari, devono pagare l'Irap. Questa la conclusione delle varie Sentenze della Corte di Cassazione, n. 12108, 12109, 12110 E 12111/2009.Vediamo di analizzare il caso e per un completo commento alle Sentenze rimandiamo al Documento in vendita su http://www.fiscoetasse.it/BusinessCenter
Il Caso
La Commissione rigettava il ricorso, mentre in appello la decisione veniva riformata riportando la motivazione che l'imposta deve applicata solo se sussiste una "abituale organizzazione" di capitale, beni strumentali e prestazioni di terzi.
Contro tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione, dove il contribuente non si costituisce.
La causa viene continuata innanzi alle Sezioni Unite in quanto la Quinta Sezione civile della Corte, a causa di un contrasto di giurisprudenza interna alla Sezione stessa sulla questione dell’assoggettabilità ad IRAP dell'attività svolta dall'agente di commercio e dal promotore finanziario.
Dunque con ordinanza n. 36 del 9 giugno 2008, si rimetteva al Primo Presidente la decisione per l’assegnazione alle Sezioni Unite di una questione ritenuta di particolare importanza.
Ci si chiede, infatti se:
- i contribuenti le cui attività costituiscono "esercizio di impresa" ai sensi dell'art. 2195 c.c. possano essere considerati "lavoratori autonomi professionali" ed essere assoggettati ad IRAP solo nel caso di verifica dell’esistenza di un’organizzazione autonoma della loro attività;
- i contribuenti debbano essere sempre e comunque assoggettati ad IRAP, in relazione al fatto che svolgono una delle attività considerate dal richiamato art. 2195 c.c..
Con 4 specifiche sentenze la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha chiuso la controversa questione dell’assoggettamento ad IRAP degli agenti di commercio e promotori finanziari. Infatti, coloro che possono dimostrare di esercitare la propria attività senza un’autonoma organizzazione non sono tenuti al versamento dell’IRAP.
Per un commento delle Sentenze si rimanda al Documento in Vendita su http://www.fiscoetasse.it/BusinessCenter
Commenti
Non è ben chiaro che cosa si intenda per autonoma organizzazione.D'altra parte, è normale che in questo schifoso paese si tenda, da parte di coloro che decidono, a mantenere sempre un velo di nebbia sulle regole.Non c'è mai nulla o bianco o nero, così si possono interpretare le norme, da parte dell'amministrazione finanziaria,"ad usum delphini"; vale a dire sempre a sfavore del contribuente...(contribuente per cosa?!)
Commento di franco barello (19:25 del 09/01/2012)
ha ragione l'Irap sui redditi dei piccoli imprenditori sta ricalcando l'annosa questione dell'ILOR. stesso copione. I rimborsi sono arrivati ma dopo 20 anni e solo se il contribuente non aveva sbagliato nulla nella procedura di rimborso e contenzioso. Autonoma organizzazione è l'autonomia di una attività a produrre reddito da sola senza l'intervento indispensabile dell'imprenditore... cosa che nel caso di un agente non esiste.
Risposta di Luigia Lumia (23:07 del 11/01/2012) al commento di franco barello



